Cassazione Civile, Ordinanza n. 08014/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una docente volta a ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per l'insegnamento nella scuola secondaria. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto all'inserimento; la corte d'appello, investita del gravame dell'amministrazione, ha invece dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che la stipula, successiva all'appello, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione. Le amministrazioni ricorrenti in Cassazione hanno dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 282 c.p.c. e della disciplina legislativa sulle graduatorie scolastiche, sostenendo che l'inserimento in graduatoria e la stipula del contratto erano avvenuti in esecuzione della sentenza di primo grado e non per sopravvenuta definizione della lite; hanno inoltre censurato la motivazione della corte territoriale come contraddittoria o apparente. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sull'eccezione di acquiescenza, già rigettata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'amministrazione, ritenendo erronea la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato che l'adeguamento della graduatoria e la successiva stipula del contratto, avvenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, non erano di per sé idonei a far venir meno l'interesse alla decisione, soprattutto perché le amministrazioni avevano continuato a coltivare l'impugnazione e non vi era stato un sostanziale accordo delle parti nel senso della cessazione. Il ricorso incidentale condizionato della docente è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché riproponeva l'eccezione di acquiescenza senza un'adeguata censura dei capi della sentenza impugnata. La sentenza della corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La mera esecuzione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se la parte soccombente continua a coltivare l'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato evocato come parametro della denuncia di violazione di legge in relazione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla disciplina sulle graduatorie scolastiche.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato evocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente.
Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché privo di specificità e di una critica direttamente riferibile al decisum.
Le amministrazioni hanno richiamato le note di trattazione scritta per soddisfare il requisito di specificità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Richiamata dai ricorrenti quale disciplina delle graduatorie scolastiche e del titolo di accesso contestato.
Richiamata dai ricorrenti quale disciplina rilevante per l'inserimento in graduatoria e per il rapporto di lavoro conseguente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta carenza di interesse effettiva e condivisa, tale da eliminare ogni residua ragione di contrasto tra le parti; non basta un fatto astrattamente idoneo a incidere sull'interesse se una parte insiste comunque per la decisione di merito.
- L'adempimento di una sentenza di primo grado, compiuto dalla parte soccombente dopo la proposizione dell'appello, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere quando la controparte continui a contestare il diritto azionato e il giudizio sia ancora coltivato nel merito.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e direttamente riferibili ai capi della decisione impugnata; la riproposizione di eccezioni già esaminate senza una critica argomentata del decisum comporta inammissibilità.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata dal giudice in assenza di una sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti sul venir meno dell'interesse alla lite.
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