Cassazione Civile, Ordinanza n. 13685/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto come operaio odontotecnico, riceveva una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivata da una contrazione delle commesse; nella lettera si richiamava espressamente il rispetto della normativa emergenziale COVID e si indicava che, alla data del 30.6.2021, il rapporto di lavoro avrebbe dovuto intendersi risolto. Il Tribunale e poi la Corte d'appello ritenevano che il recesso fosse stato sottoposto a una condizione sospensiva implicita, cioè la mancata proroga del divieto di licenziamento, e che tale condizione non si fosse avverata perché la moratoria era stata prorogata fino al 31.12.2021; inoltre osservavano che il rapporto era proseguito regolarmente dopo il 30.6.2021, con pagamento delle retribuzioni e contributi e con collocazione del dipendente in CIG. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione delle norme emergenziali sul divieto di licenziamento e dell'art. 18 St. lav., sostenendo che il licenziamento intimato durante il divieto dovesse essere dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.; 2) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, contestando che la lettera potesse essere interpretata come recesso condizionato, poiché il testo esprimeva una volontà di licenziare solo alla data del 30.6.2021 senza alcun chiaro riferimento a una condizione sospensiva; 3) violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c., censurando l'affermazione secondo cui il rapporto sarebbe proseguito regolarmente dopo il 1.7.2021, dato che il datore non aveva revocato il licenziamento, il lavoratore non aveva rinunciato all'impugnazione e non aveva svolto prestazione lavorativa, essendo passivamente collocato in CIG.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente, escludendo la formazione di un giudicato sulla questione e riconoscendo comunque l'interesse del lavoratore a contestare il recesso per il periodo intermedio tra il primo e un successivo licenziamento. Nel merito, la Corte ha dato rilievo alla doppia conforme di merito e ha reputato plausibile e non sindacabile in cassazione l'interpretazione della lettera di licenziamento come atto sottoposto a condizione sospensiva collegata alla cessazione del divieto emergenziale. Ha poi condiviso l'accertamento di fatto secondo cui, dopo il 30.6.2021, il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità, anche grazie ai pagamenti mensili e alla CIG, con la conseguenza che non vi era spazio per dichiarare la nullità di un atto che, nella sostanza, non aveva spiegato effetti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso per cassazione.
È richiamato dal ricorrente come fonte del divieto emergenziale di licenziamento in periodo pandemico.
È richiamato dal ricorrente come norma emergenziale che disciplinava la proroga del divieto di licenziamento.
Il ricorrente sosteneva che, in caso di violazione del divieto emergenziale di licenziamento, dovesse applicarsi la tutela reintegratoria prevista per i casi di nullità.
È invocato per sostenere che la violazione di un divieto imperativo comporti nullità del licenziamento per contrarietà a norme imperative.
Sono richiamati come criteri di interpretazione della lettera di licenziamento, poi ritenuta dalla Corte di merito e dalla Cassazione interpretabile come recesso condizionato.
Sono invocati dal ricorrente in relazione alla configurabilità e alla validità di una condizione sospensiva apposta al licenziamento.
È richiamato nel terzo motivo per contestare la validità/efficacia dell'atto e la pretesa prosecuzione del rapporto.
È richiamato nel terzo motivo per contestare la formazione del vincolo e la dedotta prosecuzione del rapporto di lavoro.
È richiamato per il procedimento camerale di decisione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'interpretazione di un atto negoziale o unilaterale riservata al giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è consentito chiedere una diversa lettura del testo quando quella accolta sia plausibile e coerente.
- Quando due gradi di merito convergono su una medesima ricostruzione fattuale e interpretativa, la censura in cassazione incontra il limite della c.d. doppia conforme e non può risolversi in una rivalutazione del merito.
- Un licenziamento intimato in un contesto emergenziale può essere interpretato come atto sottoposto a condizione sospensiva se il testo, letto nel suo complesso, manifesta la volontà datoriale di far dipendere l'efficacia del recesso dalla cessazione del divieto legale di licenziamento.
- La violazione di un divieto legale di licenziamento non conduce automaticamente alla nullità quando, secondo l'accertamento di merito, l'atto non ha mai spiegato effetti perché rimasto sospeso e il rapporto è proseguito in concreto senza soluzione di continuità.
- Ai fini della valutazione della prosecuzione del rapporto di lavoro, possono assumere rilievo il pagamento continuativo delle retribuzioni e l'inserimento del lavoratore in ammortizzatori sociali, se tali elementi sono valorizzati dal giudice di merito come indice di continuità del vincolo.
- In cassazione la contestazione della ricostruzione dei fatti, se volta a contrapporre una lettura alternativa degli accadimenti e della volontà delle parti, è inammissibile o comunque infondata quando non evidenzi una reale violazione delle regole legali di interpretazione o un vizio logico della motivazione.
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