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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13683/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di breve durata che la Corte d’appello ha ritenuto intercorso tra un lavoratore e una s.a.s. dal 5 all’8 agosto 2019, per mansioni di cuoco di IV livello del CCNL Pubblici Esercizi, con riconoscimento del diritto alla retribuzione per 4 ore giornaliere sulla base della prova testimoniale. La Corte territoriale ha però escluso la prova del licenziamento orale dedotto dal lavoratore e ha respinto le ulteriori domande, nonché la responsabilità del socio accomandante. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la difesa dei resistenti fosse logicamente incompatibile con la negazione del licenziamento e quindi implicasse ammissione del recesso datoriale; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell’art. 115 e dell’art. 416, comma 3, c.p.c., per non avere la Corte valutato le allegazioni subordinate della società, che avrebbero comportato la mancata contestazione del licenziamento; 3) omesso esame delle circostanze dell’offerta di prestazione lavorativa e del rifiuto datoriale, asseritamente contenute nella lettera di impugnazione e nella e-mail del 16 ottobre 2019; 4) omessa valutazione di fatti pacifici da cui desumere presuntivamente la cessazione del rapporto per volontà datoriale; 5) omessa pronuncia su una domanda ritenuta implicita di accertamento della perdurante vigenza del rapporto e di condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate o al risarcimento del danno; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova sulla procura speciale del socio accomandante; 7) omesso esame del fatto che il socio accomandante avrebbe agito oltre il proprio incarico; 8) violazione degli artt. 2697 c.c., 1 e 5 d.lgs. 81/2015 e art. 7 CCNL Pubblici Esercizi per asserita inversione dell’onere probatorio sulla sussistenza di un contratto part-time. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello secondo cui la contestazione dell’esistenza del rapporto non era incompatibile con la negazione del licenziamento orale; ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull’art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretti a criticare valutazioni difensive o istruttorie e non l’omesso esame di fatti storici decisivi specificamente allegati; ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando sia la non corretta qualificazione del vizio sia l’assenza di una domanda autonomamente e ritualmente proposta nei termini dedotti dal ricorrente; ha respinto le censure sulla responsabilità del socio accomandante, osservando che la Corte territoriale non aveva affatto accertato atti di gestione idonei a fondare la responsabilità ex art. 2320 c.c. e non aveva invertito l’onere della prova; infine ha respinto la doglianza sul part-time, chiarendo che il riferimento alle 4 ore giornaliere era solo un accertamento di fatto sull’orario effettivamente svolto, non un riconoscimento di un contratto part-time.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato integralmente la decisione della Corte d’appello di Trieste e ha rigettato il ricorso. Ha quindi mantenuto l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 5 all’8 agosto 2019, il diritto del lavoratore alla retribuzione per le ore effettivamente prestate e l’esclusione della prova del licenziamento orale; ha inoltre confermato il rigetto delle domande ulteriori e l’esclusione della responsabilità del socio accomandante. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo se la posizione difensiva della controparte è esplicitamente o implicitamente incompatibile con il fatto allegato; la sola negazione del rapporto di lavoro non implica, di per sé, ammissione del licenziamento.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il vizio dedotto per la violazione di legge sostanziale o processuale; nel caso di specie la Corte ha escluso la violazione prospettata su non contestazione, onere della prova e part-time.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riformulazione, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta criticare la valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o allegazioni.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    La censura non poteva fondarsi sulla mancata valutazione di una specifica contestazione o di difese subordinate se non tradotte in un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso inversioni dell’onere della prova sia sulla prova del licenziamento sia sulla responsabilità del socio accomandante, ritenendo che il ricorrente intendesse in realtà sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni; la scelta e il governo degli indizi appartengono al giudice di merito e sono censurabili solo per manifeste anomalie motivazionali.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la mancata adozione di un ragionamento presuntivo non integra di per sé vizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va specificamente dedotto e presuppone una domanda o eccezione autonoma e ritualmente proposta; non è sufficiente allegare una domanda implicita non riportata puntualmente nel ricorso.

  • art. 2320 c.c.

    La responsabilità dell’accomandante richiede la prova di atti di ingerenza nella gestione; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante.

  • d.lgs. 81/2015, artt. 1 e 5

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla doglianza sul part-time, ma la Corte ha chiarito che la decisione di merito non aveva accertato un contratto part-time.

  • art. 7 CCNL Pubblici Esercizi

    Censurato dal ricorrente per il profilo del part-time; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il riferimento alle 4 ore giornaliere era un mero accertamento di fatto sull’orario svolto.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio di omessa pronuncia andava eventualmente ricondotto a nullità della sentenza, non al vizio ex n. 3; la Corte però ha escluso comunque la sussistenza dell’omessa pronuncia nei termini dedotti.

Massime di principio

  • La contestazione dell’esistenza del rapporto di lavoro non è logicamente incompatibile con la negazione del licenziamento orale: i due piani sono distinti e la prima non implica necessariamente la seconda.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici specifici, principali o secondari, decisivi e discussi; non consente di denunciare l’omessa valutazione di deduzioni difensive, allegazioni, conclusioni di parte o singoli elementi istruttori.
  • In tema di prova per presunzioni, la selezione degli indizi e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede una domanda o eccezione autonoma, ritualmente proposta e riportata in modo puntuale nel ricorso; non è sufficiente richiamare una domanda che si assume implicita o desumibile per interpretazione.
  • La responsabilità dell’accomandante verso i terzi postula la prova concreta di un’ingerenza nella gestione sociale; in mancanza di prova di atti gestori autonomi, non può ritenersi invertito l’onere probatorio.
  • La qualificazione di un orario di lavoro come part-time non può essere desunta automaticamente dal numero di ore accertate in fatto, se la sentenza di merito non abbia accertato un contratto a tempo parziale come tale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoOrario di lavoro e ferieLavoro subordinatoProveImpugnazioniAmministratori
RamiLavoroProcesso civileSocietario
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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