Cassazione Civile, Ordinanza n. 13684/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso durante l’esecuzione della prestazione lavorativa di un autista alle dipendenze di una ditta di autotrasporti. Il datore di lavoro ha chiesto il risarcimento dei danni al lavoratore, sostenendo che questi, alla guida di un autocarro con rimorchio, avesse tenuto una condotta negligente nella manovra effettuata per evitare un ciclomotore, causando il ribaltamento del mezzo e il danneggiamento del veicolo e del carico. In primo grado la domanda risarcitoria del datore era stata accolta; era stato inoltre rigettato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento disciplinare intimatogli anche per quel sinistro e per una asserita assenza ingiustificata. La Corte d’appello ha invece escluso la prova della responsabilità del lavoratore per il sinistro, ha ritenuto giustificate le sue assenze sulla base della documentazione e delle missive inviate al datore di lavoro, e ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2719 c.c. e, in sostanza, contestazione della validità del disconoscimento della copia del disco cronotachigrafo prodotto in giudizio; 2) omesso esame dell’interrogatorio formale e violazione dell’art. 2054 c.c., sostenendo che il sinistro senza scontro tra veicoli avrebbe dovuto far operare la presunzione di responsabilità del conducente; 3) violazione degli artt. 2167 c.c. e 2119 c.c. in relazione alla prova della giusta causa di licenziamento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del datore di lavoro. Ha ritenuto corretto il riferimento dell’appello all’art. 2712 c.c. per il disconoscimento della copia del disco cronotachigrafo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. perché la pretesa risarcitoria era stata azionata in via contrattuale, come responsabilità del lavoratore per inadempimento degli obblighi di diligenza ex artt. 2104 e 1176 c.c., e ha confermato la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza di prova dell’assenza ingiustificata, valorizzando la documentazione prodotta dal lavoratore. Conseguentemente restano ferme la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla tutela reintegratoria/risarcitoria nei limiti applicati in appello, oltre al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che non è la norma pertinente per la copia del disco cronotachigrafo; la disciplina corretta è quella dell’art. 2712 c.c. sulle riproduzioni meccaniche o informatiche.
art. 2712 c.c.
La copia del disco cronotachigrafo è trattata come riproduzione meccanica; il suo valore probatorio può essere superato da un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, idoneo a contestarne conformità e contenuto.
art. 2054 c.c., comma 1
Non applicabile quando la domanda risarcitoria è proposta in base a un rapporto contrattuale di lavoro e alla violazione degli obblighi di diligenza del prestatore; opera invece nell’ambito della responsabilità extracontrattuale da circolazione.
art. 2104 c.c.
È la norma posta a base della pretesa datoriale: il lavoratore è stato accusato di aver violato il dovere di diligenza nello svolgimento della mansione di guida.
art. 1176 c.c.
Utilizzato, insieme all’art. 2104 c.c., per qualificare la pretesa come responsabilità contrattuale da inesatto adempimento.
art. 2947 c.c., comma 2
La Corte d’appello aveva escluso la prescrizione biennale perché riferita al solo risarcimento del danno da circolazione quale illecito extracontrattuale, non alla responsabilità contrattuale del lavoratore.
art. 2167 c.c.
Censurato dal ricorrente, ma dalla decisione non emerge un autonomo rilievo decisivo di tale norma nel ragionamento della Corte di cassazione.
art. 2119 c.c.
Richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento; la Corte di legittimità conferma la valutazione di merito che ne ha escluso la sussistenza.
art. 8 L. n. 604/1966
È la tutela applicata in appello per l’illegittimità del licenziamento, nei limiti indicati dalla Corte territoriale.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una copia di riproduzione meccanica o informatica deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; è sufficiente contestare in modo specifico la conformità della copia e la corrispondenza dei fatti rappresentati.
- Quando la pretesa risarcitoria del datore di lavoro contro il dipendente è fondata sull’inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e correttezza nell’esecuzione della prestazione, la responsabilità va inquadrata in ambito contrattuale e non in quello della circolazione stradale extracontrattuale.
- La presunzione di responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. non si applica automaticamente alle controversie interne al rapporto di lavoro se il danno viene fatto valere come conseguenza di inadempimento contrattuale del prestatore.
- In tema di licenziamento disciplinare, l’assenza ingiustificata non può dirsi provata quando il lavoratore abbia documentato di avere sollecitato il datore di lavoro a indicargli quando riprendere servizio e il datore non abbia fornito riscontro.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella di merito quando la corte territoriale abbia motivatamente escluso la prova della responsabilità e della giusta causa sulla base delle risultanze documentali e istruttorie.
- rami":["Lavoro","Processo civile","Obbligazioni"],"materie":["Licenziamento","Prove","Inadempimento"],"sottomaterie":["Giusta causa","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Nesso di causalità"]} }})();}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{
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