Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13686/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione e subentro nella gestione di un appalto mensa presso una caserma della Guardia di Finanza. Una lavoratrice, adibita alle mansioni di capo gruppo mensa, aveva chiesto l'accertamento del diritto alla riassunzione alle dipendenze della società subentrante, con decorrenza dal 1 marzo 2020, nonché il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, invocando l'art. 226 del CCNL Commercio - Pubblici Esercizi. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto il gravame, ritenendo che le mansioni di capo gruppo mensa rientrassero tra quelle che non consentivano l'esclusione dal passaggio di cantiere e che fosse provata la preposizione all'appalto da almeno sei mesi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 226 CCNL: sosteneva che il capo gruppo mensa svolge funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell'impianto, sicché era corretta l'esclusione dall'assunzione; inoltre contestava l'accertamento della presenza della lavoratrice nell'appalto per almeno sei mesi, richiamando il LUL.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 226 CCNL nel senso che la facoltà di esclusione riguarda il personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell'impianto, o funzioni analoghe di coordinamento tecnico-funzionale; il capo gruppo mensa, invece, è figura di mero coordinamento del personale operativo, assimilabile al capo squadra di brigata, ma non al responsabile di impianto. Ha inoltre condiviso la lettura sostanziale della clausola relativa ai sei mesi di iscrizione/addetti, valorizzando la effettiva presenza della lavoratrice nell'appalto, sulla base di documentazione diversa e contraria alle sole risultanze formali del LUL, in un contesto di non corrispondenza tra documenti e realtà organizzativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 226 CCNL Commercio – Pubblici Esercizi

    «La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori»

    La clausola va letta nel senso che l'esclusione dal passaggio di cantiere è limitata ai lavoratori che svolgono effettive funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell'impianto; il capo gruppo mensa non rientra in tale categoria e deve essere assunto dalla gestione subentrante se addetto all'unità produttiva per almeno sei mesi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'accertamento di fatto della corte territoriale sulla qualifica e sulle mansioni della lavoratrice è stato ritenuto esente dal vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nelle clausole collettive che prevedono il passaggio del personale in caso di subentro nell'appalto, l'esclusione deve essere interpretata restrittivamente e riferita solo alle figure effettivamente munite di poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'impianto o del reparto, non a ruoli meramente operativi di coordinamento interno.
  • Quando la clausola collettiva richiede una certa anzianità di adibizione all'unità produttiva, prevale la verifica sostanziale della effettiva presenza e utilizzazione del lavoratore nell'appalto rispetto alla mera apparenza documentale, se gli atti di causa evidenziano una non corrispondenza tra formalità amministrative e realtà del rapporto.
  • L'interpretazione del contratto collettivo compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione coerente e da un accertamento di fatto non logicamente illogico, è difficilmente censurabile in cassazione, specie quando la doglianza si risolva in una diversa lettura delle mansioni o delle risultanze documentali.
  • Nel contesto del cambio di appalto, il capo gruppo mensa può essere assimilato a una figura di coordinamento operativo del personale, ma non automaticamente a un responsabile di impianto o a un lavoratore con funzioni direttive escluse dal passaggio.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.