Cassazione Civile, Ordinanza n. 13680/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per un contratto di arruolamento marittimo non andato a buon fine. In primo grado era stata riconosciuta alla parte attrice una somma a titolo di danno da perdita di chance; in appello la liquidazione è stata ricondotta alla sola responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e rideterminata in via equitativa in euro 2.000,00, quale danno da interesse negativo, escludendo che potesse essere liquidato il corrispettivo/retribuzione del contratto non concluso. La parte attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse valorizzato un dato sulla durata della stagione turistica non risultante o contestato; 2) violazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che il danno fosse provato nel preciso ammontare e non dovesse essere liquidato equitativamente, perché avrebbe dovuto essere commisurato alle retribuzioni non percepite; 3) violazione dell'art. 1223 c.c., censurando la decurtazione di alcune voci di danno e il rilievo dato a una somma già percepita pur senza prestazione lavorativa; 4) contestazione della compensazione delle spese, ritenuta non giustificata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: non c'è stata violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il riferimento alla durata della stagione turistica era formulato solo in termini generali e comunque non decisivo; la liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta corretta, poiché nella responsabilità precontrattuale il risarcimento va limitato all'interesse negativo e non può coincidere con l'interesse positivo rappresentato dalle retribuzioni non percepite per il contratto non concluso; è stata considerata legittima anche la valorizzazione, ai fini equitativi, della somma già percepita senza prestazione lavorativa; infine, la doglianza sulle spese è stata respinta perché la compensazione parziale era coerente con il parziale accoglimento della domanda in appello. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di euro 1.800,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli oneri conseguenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
"Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"
non vi è violazione quando il richiamo del giudice di merito a un dato fattuale è formulato in termini generali e non costituisce passaggio decisivo della motivazione
richiamato solo nel motivo di ricorso, in combinazione con l'art. 115 c.p.c., senza autonomo rilievo decisorio
la liquidazione equitativa è corretta quando il danno da interesse negativo non è provato nel suo preciso ammontare
la responsabilità precontrattuale obbliga al risarcimento nei limiti dell'interesse negativo, distinto dall'interesse positivo all'esecuzione del contratto
il danno risarcibile deve essere contenuto nei limiti causalmente rilevanti rispetto all'interesse negativo, potendo il giudice valorizzare elementi fattuali incidenti sulla quantificazione
richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per gli effetti processuali connessi
non applicato perché nel caso concreto non vi è stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
richiamato solo per escludere, nel caso concreto, il presupposto applicativo dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. Sez.Un., 32061/2022
richiamata a sostegno del principio secondo cui la compensazione parziale delle spese può dipendere dal parziale accoglimento della domanda
Massime di principio
- Nella responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all'interesse negativo, cioè al pregiudizio derivante dall'inutile affidamento nella conclusione del contratto, e non può essere commisurato alle utilità economiche che sarebbero derivate dalla sua esecuzione.
- Il danno da interesse negativo può essere liquidato equitativamente quando la sua quantificazione precisa non sia dimostrata; non è sufficiente invocare in astratto il valore del contratto o le retribuzioni pattuite per il rapporto non perfezionato.
- In sede di legittimità, la censura per violazione del principio di non contestazione non è fondata se il passaggio motivazionale contestato è espresso in termini non assertivi o non decisivi rispetto alla ratio della decisione.
- Ai fini della liquidazione equitativa del danno da responsabilità precontrattuale il giudice può valorizzare elementi fattuali emersi in causa, inclusa l'eventuale percezione di somme pur in assenza di prestazione lavorativa, purché il ragionamento resti coerente con l'interesse negativo.
- La compensazione parziale delle spese è giustificata quando la domanda sia stata accolta solo in parte, anche se il giudizio di cassazione si chiude con il rigetto del ricorso.
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