Cassazione Civile, Ordinanza n. 13675/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente con mansioni di macchinista aveva agito per ottenere, durante il periodo feriale, un trattamento economico pari a quello percepito nei periodi di lavoro ordinario. In particolare chiedeva che, ai fini della retribuzione delle ferie, fossero incluse non solo la componente fissa dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP), ma anche la parte variabile della stessa indennità e l’indennità di assenza dalla residenza, voci previste dalla contrattazione collettiva e aziendale applicata al rapporto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo tali voci intrinsecamente collegate alle mansioni e prive di funzione meramente restitutoria di spese occasionali. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, escludendo l’applicabilità della giurisprudenza UE invocata dal lavoratore e valorizzando l’autonomia negoziale delle parti e la contenuta incidenza economica delle voci richieste. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta di Nizza, oltre che di norme codicistiche e collettive, sostenendo che la retribuzione feriale debba comprendere tutti gli emolumenti correlati alle mansioni e che la contrattazione non possa derogare ai principi europei; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; 3) ulteriore violazione delle norme europee, costituzionali, di legge e collettive in tema di interpretazione della retribuzione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che la nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali va letta in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la quale impone di mantenere, nel periodo di ferie, una situazione economica sostanzialmente paragonabile a quella dei periodi lavorativi, al fine di evitare effetti dissuasivi sull’esercizio del diritto alle ferie. Ha quindi precisato che occorre verificare il nesso funzionale tra ciascuna voce retributiva e le mansioni svolte: devono essere incluse nella retribuzione feriale le voci che compensano disagi intrinsecamente collegati alle mansioni o che abbiano continuità e collegamento con lo status professionale del lavoratore, mentre possono essere escluse solo le componenti destinate esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie. Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto includibile nella retribuzione feriale l’indennità di assenza dalla residenza e anche la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, poiché ordinariamente corrisposte e collegate alle mansioni del macchinista. La sentenza d’appello è stata dunque cassata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini le domande alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
"ferie annuali retribuite"
impone che durante le ferie sia mantenuta la retribuzione ordinaria del lavoratore, in modo da non dissuaderlo dalla fruizione del riposo annuale.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato in relazione al diritto alle ferie annuali retribuite e alla necessità di assicurarne l’effettività economica.
richiamato quale norma interna da interpretare in coerenza con il diritto UE sul trattamento economico feriale.
art. 36 Cost.
richiamato quale parametro di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
richiamato in collegamento con la disciplina interna delle ferie e con l’interpretazione conforme al diritto UE.
art. 34.8.4.1 Accordo di Confluenza 2003
norma collettiva scrutinata alla luce del principio di conformità alla retribuzione feriale europea.
art. 31 CCNL Gruppo FS Italiane 2012
clausola collettiva che non può essere interpretata in modo da escludere componenti retributive intrinsecamente collegate alle mansioni.
art. 72.2 CCNL 2003
richiamato per l’interpretazione delle voci da includere nel calcolo della retribuzione delle ferie.
art. 77.2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016
clausola collettiva da interpretare in modo conforme al diritto dell’Unione sulla retribuzione feriale.
richiamati per l’interpretazione delle clausole collettive secondo il senso letterale e sistematico.
invocato per dedurre la nullità della motivazione della sentenza d’appello.
invocato insieme all’art. 132 c.p.c. sul difetto di motivazione.
richiamato in relazione alla nullità delle clausole collettive incompatibili con norme imperative europee.
richiamato per la memoria depositata in prossimità della decisione.
art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
parametro sovranazionale richiamato per il diritto a condizioni di lavoro eque e al riposo annuale retribuito.
Massime di principio
- Il diritto alle ferie annuali retribuite va interpretato in modo da garantire al lavoratore, durante il riposo, una situazione economica sostanzialmente equivalente a quella dei periodi di lavoro ordinario.
- Ai fini della retribuzione feriale devono essere incluse le voci che abbiano un nesso intrinseco e funzionale con le mansioni svolte o con lo status professionale del lavoratore, specie se corrisposte con continuità.
- Possono essere escluse dal calcolo della retribuzione delle ferie solo le componenti dirette esclusivamente a rimborsare spese occasionali o accessorie sopravvenute nell’esecuzione della prestazione.
- La contrattazione collettiva non può essere interpretata o applicata in modo da determinare, per le ferie, una retribuzione inferiore a quella ordinaria quando ciò abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione del diritto.
- Il giudice nazionale deve interpretare le norme interne e collettive in conformità con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha efficacia vincolante nell’ordinamento interno.
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