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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13681/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di lavoro a termine stipulato nel novembre 2010, nel quale la società aveva indicato esigenze organizzative e di produttività aziendale come ragione appositiva del termine. La lavoratrice ha poi impugnato sia la nullità del termine sia il licenziamento disciplinare intimato nel luglio 2011. In appello la Corte territoriale ha ritenuto nullo il termine, ha escluso la decadenza dall'azione ex art. 32 L. n. 183/2010, e ha dichiarato illegittimo il licenziamento perché la richiesta di audizione orale della lavoratrice, pervenuta tramite sindacato, era tempestiva e non era stata rispettata dalla datrice di lavoro, che aveva invece imposto una difesa solo scritta e con termine inferiore a quello legale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 32 L. n. 183/2010, nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la lavoratrice fosse decaduta dall'impugnazione del termine e che la Corte d'appello avesse deciso ultra petita; inoltre contestava la ritenuta genericità della causale del termine; (2) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il termine di cinque giorni riguardasse solo il distacco temporale tra contestazione e sanzione e che nella specie fosse stato rispettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il regime decadenziale dell'art. 32 L. n. 183/2010, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si applicava anche ai contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge e che, per effetto del differimento al 31 dicembre 2011, il ricorso introduttivo depositato il 20 gennaio 2012 era tempestivo; ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di extrapetizione, osservando che il giudice di merito doveva applicare d'ufficio la norma pertinente. Ha poi confermato la nullità del termine per difetto di specificità delle ragioni tecnico-organizzative indicate nel contratto, ribadendo che il datore deve specificare in modo circostanziato e puntuale le circostanze giustificative e che il richiamo a generiche esigenze aziendali non basta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che l'art. 7, comma 5, L. n. 300/1970 fissa il termine entro cui le difese devono pervenire al datore, che la richiesta di audizione orale era tempestiva e vincolava il datore di lavoro, il quale non poteva legittimamente ignorarla. Non essendo stata svolta difesa dall'intimata, non sono state liquidate spese, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    L'apposizione del termine è valida solo se le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive sono specificate in modo circostanziato e puntuale, anche per relationem a documenti accessibili al lavoratore.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Il regime decadenziale per l'impugnazione del termine si applica nei limiti e con il differimento previsto dalla disciplina transitoria, anche ai contratti a termine rientranti nell'ambito di estensione della norma.

  • art. 32, comma 1 bis, L. n. 183/2010

    Ha differito al 31 dicembre 2011 l'efficacia della decadenza introdotta per l'impugnazione, operando in sede di prima applicazione e incidendo anche sui contratti a termine interessati dalla novella.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    La domanda giudiziale proposta con ricorso nel termine di legge è idonea a impedire la decadenza dall'impugnazione, indipendentemente dalla successiva notificazione.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Il lavoratore ha diritto a difendersi entro cinque giorni dalla contestazione e, se chiede l'audizione personale entro tale termine, il datore è tenuto a sentirlo prima di irrogare la sanzione disciplinare.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è extrapetizione quando il giudice applica d'ufficio la norma effettivamente pertinente alla fattispecie dedotta in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché fondata su una ricostruzione dei fatti non condivisa dalla Corte di merito e comunque incompatibile con il quadro probatorio accertato.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare d'ufficio la norma giuridica corretta al caso concreto, secondo il principio jura novit curia.

Massime di principio

  • Nel regime dei contratti a termine introdotto dal collegato lavoro, la disciplina decadenziale dell'impugnazione si applica secondo la normativa transitoria, con possibile differimento dell'efficacia del termine di sessanta giorni ai contratti rientranti nell'ambito di prima applicazione.
  • Ai fini dell'impedimento della decadenza, nel processo del lavoro il deposito del ricorso introduttivo entro il termine di legge è sufficiente, non essendo decisiva la successiva data di notificazione ove l'azione sia stata tempestivamente proposta.
  • La clausola appositiva del termine è inefficace se le ragioni giustificative sono formulate in modo generico o meramente assertivo: il datore deve indicare concretamente le circostanze che rendono necessario il ricorso al tempo determinato nel contesto aziendale specifico.
  • Nel procedimento disciplinare il lavoratore ha diritto di chiedere l'audizione personale entro il termine di cinque giorni dalla contestazione, e tale richiesta vincola il datore di lavoro, che non può sostituirla o limitarla imponendo unicamente difese scritte.
  • Non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito applica d'ufficio la norma corretta alla fattispecie, anche se diversa da quella richiamata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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