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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11065/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta in primo grado da un soggetto che si assumeva titolare di un archivio fotografico storico-privato, lamentando che un altro soggetto avesse pubblicato senza autorizzazione dodici fotografie tratte da tale archivio, omettendo di indicarne correttamente la fonte e attribuendone il merito a sé o ad altri. L'attore chiedeva rettifica delle attribuzioni, errata corrige e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo, da un lato, che per due sole fotografie il possesso dei negativi non dimostrasse la titolarità dei diritti di utilizzazione e, dall'altro, che per le altre immagini mancassero gli elementi richiesti dalla legge sul diritto d'autore per la riproduzione abusiva (indicazione del nome del fotografo e dell'anno). In appello, la Corte territoriale confermava il rigetto sul merito, escludendo sia la qualificabilità dell'archivio fotografico e delle singole foto come beni culturali, sia la tutela autorale dell'insieme o delle singole immagini per difetto di creatività, originalità e valore artistico, oltre che per il decorso del termine ventennale di protezione; riduceva però le spese di primo grado e compensava in parte quelle d'appello. Nel ricorso principale il soccombente censurava la Corte d'appello per violazione degli artt. 345, 91 e 92 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la Corte avesse illegittimamente respinto l'eccezione di domanda nuova, e che la rideterminazione e parziale compensazione delle spese fosse ingiustificata, poiché la controparte era rimasta totalmente soccombente. Con ricorso incidentale la parte originaria attrice denunciava invece la violazione della disciplina sul diritto d'autore, lamentando che i giudici di merito avessero errato nel valutare le singole fotografie invece dell'intero archivio fotografico quale opera creativa unitaria, comprensiva anche di negativi, ritratti, didascalie e parte letteraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla qualificazione della domanda come nuova o infondata, senza una specifica critica alla ratio della decisione di appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato la riduzione dei compensi e la parziale compensazione delle spese in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e della concreta attività svolta, con valutazione discrezionale insindacabile in cassazione entro la cornice tariffaria. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insussistenza della prova del carattere creativo e del valore artistico dell'archivio e delle fotografie, e tendeva in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza; inoltre è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    L'eccezione di domanda nuova è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a scalfire la ratio della decisione di appello; in cassazione non può essere richiesta una rivalutazione del merito sotto tale profilo.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza, ma resta ferma la discrezionalità del giudice nella determinazione del quantum entro i parametri applicabili.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di accoglimento parziale dell'appello, è consentita la compensazione totale o parziale delle spese; la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte è eccezionale e limitata ai casi previsti dall'ordinamento.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    La determinazione del compenso professionale entro la forbice tariffaria è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta violazione dei criteri legali o per difetto di motivazione sullo scostamento dai minimi o massimi.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La riduzione del compenso ai minimi per alcune fasi del giudizio è legittima se motivata in relazione all'attività effettivamente svolta.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura sull'adeguatezza del compenso, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione, reputando la liquidazione conforme ai criteri normativi.

  • art. 2575 c.c.

    Invocato per sostenere la tutela autoriale dell'archivio fotografico quale opera dell'ingegno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di merito sulla mancanza di creatività e originalità.

  • art. 1 L. n. 633/1941

    La protezione autoriale presuppone un'opera dell'ingegno di carattere creativo; tale presupposto è stato escluso per l'archivio fotografico e per le singole fotografie in contestazione.

  • art. 2, n. 7, L. n. 633/1941

    La disciplina delle opere fotografiche è richiamata per affermare che non ogni fotografia è protetta come opera creativa, occorrendo un contenuto originale apprezzabile.

  • art. 10 d.lgs. n. 42/2004

    Per la qualifica di bene culturale è necessario che il bene rientri tra quelli indicati dalla norma o sia oggetto di apposita dichiarazione di interesse culturale; requisiti ritenuti insussistenti.

  • art. 89 L. n. 633/1941

    La cessione del negativo o di altro mezzo di riproduzione comprende, salvo patto contrario, anche i diritti previsti dalla norma precedente; tuttavia nel caso concreto la titolarità derivante dai negativi non è stata provata.

  • art. 90 L. n. 633/1941

    In assenza dell'indicazione del nome del fotografo e dell'anno di produzione, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 91 L. n. 633/1941

    Richiamato come norma che disciplina i compensi dovuti per l'utilizzazione delle fotografie, ma in concreto ritenuta non applicabile per difetto dei presupposti di tutela.

  • art. 92 L. n. 633/1941

    Richiamato per il termine ventennale di protezione delle fotografie, decorso il quale viene meno il diritto di utilizzazione esclusiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una ratio decidendi autonoma e non adeguatamente aggredita.
  • La qualificazione di un insieme di fotografie come opera dell'ingegno o bene culturalmente protetto richiede la prova dei relativi presupposti legali, in particolare originalità, creatività o dichiarazione/riconoscimento formale ove previsto; la mera esistenza di un archivio o di una collezione non basta.
  • La tutela autoriale delle fotografie non può essere affermata in astratto sull'intero corpus documentale se il giudice di merito ha escluso, con accertamento di fatto non specificamente censurato, il valore artistico e creativo delle singole immagini o dell'insieme.
  • La liquidazione delle spese processuali entro la forbice dei parametri tariffari è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti di legge, non per una diversa valutazione dell'opportunità del quantum.
  • In caso di accoglimento solo parziale dell'impugnazione, la compensazione parziale delle spese è legittima; la parte che ottiene un risultato solo in minima parte non può pretendere di ribaltare automaticamente la regolazione delle spese dell'intero grado.
  • Per contestare con successo una decisione in materia di diritto d'autore è necessario confrontarsi con la concreta ratio della sentenza, dimostrando l'erroneità dei presupposti fattuali e giuridici posti a base dell'esclusione della tutela, non limitandosi a invocare in modo generico la creatività dell'opera complessiva.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreSpese di liteImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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