Cassazione Civile, Ordinanza n. 21500/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2004, un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel settore della compravendita immobiliare, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo illegittimo il recupero di costi per competenza. In cassazione l'Ufficio ha denunciato: nullità della sentenza per motivazione assente o apparente e violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 132 e 112 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 109 Tuir, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. La doglianza centrale era che la CTR avesse male qualificato la pretesa erariale, trattandosi non solo di costi di competenza ma anche di costi asseritamente inesistenti, non inerenti, non documentati e di Iva su caparra confirmatoria, senza motivare sui singoli rilievi e senza porre correttamente l'onere della prova in capo al contribuente per i componenti negativi di reddito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo per difetto di motivazione della CTR sui rilievi ancora controversi e, congiuntamente, ha accolto i motivi relativi alla violazione dell'art. 109 Tuir e dell'art. 2697 c.c., osservando che la CTR aveva erroneamente trattato la fattispecie come mero problema di competenza temporale, senza considerare che per taluni rilievi l'Ufficio contestava l'inesistenza dei costi per mancanza di prova dell'an e del quantum. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta nel caso insufficiente per omessa trattazione dei rilievi ancora controversi.
Richiamato in relazione al contenuto della sentenza di appello nel processo tributario.
Usato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ravvisato un vizio motivazionale della decisione impugnata.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'omessa pronuncia su alcune contestazioni dell'avviso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato quale vizio processuale per nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
"i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi [...] concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni"
La Corte ribadisce che la regola di competenza è tassativa, ma l'imputazione al periodo di competenza presuppone che i componenti negativi siano certi e determinabili; se tali requisiti mancano, la rilevanza slitta all'esercizio in cui si verificano. La CTR avrebbe dovuto verificare tali requisiti e non limitarne il controllo a un generico tema di competenza.
Richiamato in relazione alla detraibilità dell'Iva, ma la Corte rileva che la CTR non ha correttamente considerato la specifica contestazione dell'Ufficio.
La Corte afferma che l'onere di provare i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti negativi grava sul contribuente, mentre per i componenti positivi l'onere probatorio è dell'amministrazione finanziaria.
Citato come precedente formulazione della regola generale di competenza dei componenti reddituali, interpretata in senso tassativo e inderogabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di merito deve dare conto specificamente di tutti i rilievi ancora controversi; l'omessa motivazione su singole contestazioni comporta nullità della decisione.
- La disciplina dell'imputazione temporale dei componenti di reddito è tassativa: il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio più conveniente, né spostare a piacimento costi o ricavi fuori dall'esercizio di competenza.
- Per i componenti negativi di reddito, il contribuente deve provare la sussistenza dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità dell'ammontare; in difetto, il costo non è deducibile nell'esercizio indicato.
- Quando l'Ufficio contesta non solo la competenza ma l'inesistenza stessa del costo o la mancanza di prova dell'an e del quantum, il giudice deve affrontare la diversa natura della contestazione e non ricondurla automaticamente a un mero problema temporale.
- La detrazione o deduzione fiscale non può essere riconosciuta in assenza di adeguata verifica dei presupposti probatori richiesti dalla normativa sostanziale.
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