Sentenza n. 932/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 334/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 334/2025, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 334/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ritualmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi euro 2.000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’accredito. Dedotta l’inerzia del Ministero, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha documentato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spettava all’Amministrazione provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compreso l’eventuale adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di procedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’assenza di compenso prevista per analoghe attività commissariali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e consente di agire quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a una pronuncia esecutiva.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato l’integrale esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta.
Il decorso del termine previsto dalla disposizione integra, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il titolo esecutivo e il mancato adempimento, grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia del titolo, l’estinzione del diritto o l’avvenuto adempimento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto economico riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione resistente, prevista per i giudizi relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova da parte del creditore dell’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passato in giudicato e rimasto ineseguito è sufficiente a fondare la domanda, una volta decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
- In applicazione dell’art. 2697 c.c., dopo che il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento o gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto; la mancata allegazione e prova di tali circostanze giustifica l’accoglimento della domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per analoghe procedure può essere applicata per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro.
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