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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento della delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 510 dd. 11.04.2025 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in data 24.04.2025 con la quale si è provveduto alla approvazione con modifiche e prescrizioni della variante 13 bis al Piano Regolatore Generale del Comune di Riva del Garda nonché ancora annullamento delle presupposte delibere del Commissario ad acta incaricato per l'adozione e la riadozione del PRG di Riva del Garda n. 1 dd. 09.11.2023 di adozione in via preliminare della variante n. 13 al PRG nonché della delibera sempre del Commissario ad acta n. 1 dd. 19.06.2024 avente ad oggetto Adozione definitiva ex art. 37 comma 8 L.P. 15/15 della variante n. 13 bis del PRG di Riva del Garda nonché annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.

Giustizia amministrativa202500100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 510 dell'11 aprile 2025, di approvazione della variante 13 bis al PRG di Riva del Garda, nonché le deliberazioni commissariali di adozione della variante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pianificatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, comproprietari di un edificio destinato ad attività turistico-ricettive, hanno impugnato la variante non sostanziale n. 13 bis al PRG di Riva del Garda nella parte in cui consente la riqualificazione, l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione dell'edificio sino a quattro piani fuori terra e con altezza massima di 13 metri, imponendo tuttavia una copertura costituita da un tetto piano non praticabile. Hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 24 e degli artt. 63 e seguenti della l.p. n. 15/2015 e carenza di potere, sostenendo che il PRG non potesse introdurre prescrizioni specifiche riferite a singoli immobili; 2) carenza e insufficienza della motivazione, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, con riguardo alla scelta di escludere la praticabilità della terrazza; 3) violazione dell'art. 37 della l.p. n. 15/2015, carenza motivazionale, erroneità dei presupposti, travisamento eccesso di potere, anche in relazione al rigetto delle osservazioni presentate; 4) illegittimità derivata della deliberazione provinciale di approvazione. I ricorrenti sostenevano in particolare che la terrazza praticabile fosse necessaria per offrire spazi esterni agli ospiti, non disponendo l'edificio di altre aree ricreative, e lamentavano una disparità di trattamento rispetto ad altre strutture ricettive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato respinto perché la disciplina urbanistica può articolarsi in sottozone o prevedere prescrizioni di dettaglio per immobili o strutture con caratteristiche peculiari, purché la differenziazione sia sorretta da oggettive ragioni e sia rispettata l'omogeneità di disciplina per situazioni comuni. La l.p. n. 15/2015 attribuisce al PRG una base normativa sufficiente per individuare la disciplina d'uso delle aree, i vincoli nelle aree storico-ambientali e paesaggistiche e gli ambiti unitari da tutelare. Nel caso concreto la disciplina della fascia lago era fondata su esigenze di riqualificazione, tutela paesaggistica, contenimento del consumo di suolo, uniformazione delle caratteristiche architettoniche e gestione del carico urbanistico; il tetto piano non praticabile costituiva parametro uniforme per tutte le strutture ricettive della zona, pur in presenza di norme particolari riferite ai singoli immobili. Il secondo motivo è stato respinto perché le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, abnormità, macroscopica illogicità o irragionevolezza. La scelta di vietare l'uso ricreativo della copertura è stata ritenuta coerente con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e l'incremento del carico urbanistico, distinguendo l'accessibilità tecnica dalla fruizione da parte degli ospiti. Il terzo motivo è stato respinto perché le osservazioni dei privati nell'ambito della pianificazione urbanistica costituiscono apporti collaborativi e non danno luogo, di regola, a un obbligo di motivazione analitica: è sufficiente che siano esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento urbanistico. Non è stata provata neppure la disparità di trattamento, poiché la struttura indicata come termine di paragone disponeva già di una terrazza praticabile quale situazione di fatto esistente, senza che la variante consentisse una trasformazione della copertura; inoltre, la disparità richiede la prova dell'assoluta identità delle situazioni comparate. Il quarto motivo è stato respinto per illegittimità derivata, non essendo stati dedotti vizi autonomi della deliberazione provinciale e risultando infondate le censure contro gli atti di adozione. Tutti gli atti impugnati sono stati conservati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni e il privato intimato non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 24 l.p. n. 15/2015

    Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale; determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale e ne fissa la disciplina d'uso; individua i vincoli da osservare nelle aree a carattere storico, ambientale e paesaggistico.

    La disposizione costituisce base normativa per attribuire al PRG il potere di disciplinare specificamente le aree e gli ambiti territoriali, anche mediante prescrizioni relative alle trasformazioni edilizie e alla tutela paesaggistico-ambientale.

  • art. 24, comma 4, l.p. n. 15/2015

    Il PRG può inoltre individuare particolari ambiti che possiedano caratteri unitari sul piano storico-culturale, urbanistico, edilizio, paesaggistico, naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme.

    La norma consente di individuare e disciplinare ambiti territoriali caratterizzati da elementi unitari, fondando anche forme di disciplina specifica o di microzonizzazione.

  • art. 17, comma 5, l.p. n. 15/2015

    I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai principi di valorizzazione del paesaggio, di minimizzazione del consumo di suolo, di sostenibilità dello sviluppo territoriale, di riqualificazione del territorio e di miglioramento dell'assetto insediativo, infrastrutturale locale e dei servizi pubblici e d'interesse pubblico.

    Gli obiettivi legislativi di tutela paesaggistica, riqualificazione e contenimento del consumo di suolo possono giustificare prescrizioni urbanistiche relative alle coperture, agli spazi verdi, ai parcheggi e al carico urbanistico.

  • art. 37 l.p. n. 15/2015

    La disposizione è stata invocata con riguardo al procedimento di adozione definitiva della variante e al rigetto delle osservazioni, ma il giudice ha escluso la violazione dedotta.

  • art. 8, nn. 5) e 6), d.P.R. n. 670/1972

    È richiamata quale fondamento della competenza legislativa primaria provinciale in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio.

  • D.M. n. 1444/1968

    È richiamato nel principio secondo cui la pianificazione può prevedere sottozone all'interno delle zone omogenee, nel rispetto della ragionevolezza e dell'omogeneità di disciplina per aree con caratteristiche comuni.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per errori di fatto, abnormità, macroscopica illogicità o irragionevolezza, incoerenza con l'impostazione complessiva del piano o manifesta incompatibilità con le caratteristiche oggettive del territorio.
  • La pianificazione urbanistica può introdurre forme di microzonizzazione o sottozone con prescrizioni differenziate rispetto alla disciplina generale, purché la differenziazione sia fondata su oggettive caratteristiche territoriali, sia rispettata l'omogeneità di disciplina per situazioni comuni e la scelta sia adeguatamente giustificata dalle esigenze urbanistiche, edilizie o paesaggistico-ambientali dell'area.
  • Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici idonei a fondare una specifica aspettativa; il loro rigetto non richiede normalmente una motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi alla pianificazione.
  • Il vizio di disparità di trattamento in materia urbanistica richiede la prova dell'assoluta identità delle situazioni poste a confronto e dell'irragionevole diversità del trattamento; la mera diversità di disciplina tra immobili o strutture non dimostra, da sola, l'eccesso di potere.
  • Una prescrizione urbanistica che vieti la fruizione ricreativa della copertura può essere ritenuta legittima, nell'ambito della discrezionalità pianificatoria, quando risulti coerente con obiettivi di contenimento del consumo di suolo, limitazione del carico urbanistico e tutela della qualità paesaggistica, restando distinta dalla mera accessibilità tecnica necessaria alla manutenzione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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