Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che dichiarava non accoglibile la richiesta di presa d’atto della scadenza della concessione al 31 dicembre 2024, delibera comunale sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e, con motivi aggiunti, determinazione dirigenziale che confermava la nota e rigettava la proroga al 31 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la disciplina applicata dal Comune alla concessione demaniale marittima n. 53/2004. Deduceva che le modifiche legislative all’art. 3 della legge n. 118/2022, introdotte dal decreto-legge n. 198/2022, avessero prodotto la proroga ex lege della concessione almeno fino al 31 dicembre 2024, senza necessità dei presupposti previsti dal terzo comma dell’art. 3 né di uno specifico provvedimento dirigenziale. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’efficacia della concessione almeno fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio. Con motivi aggiunti impugnava la determinazione dirigenziale che aveva confermato il precedente diniego e accolto soltanto fino al 31 dicembre 2024 l’istanza di proroga al 31 dicembre 2025. Prima della decisione, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso e ai motivi aggiunti per sopravvenute circostanze di fatto e di diritto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell’inequivoca dichiarazione della ricorrente. Non ha quindi esaminato nel merito la legittimità degli atti comunali né le questioni relative alla durata e alla proroga della concessione demaniale. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell’adesione espressa del Comune e dell’Agenzia del Demanio alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel procedimento di definizione della controversia; il testo non esplicita un’ulteriore interpretazione applicativa.
art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118
Norma sostanziale invocata dalla ricorrente in relazione alla proroga delle concessioni demaniali marittime; non è stata interpretata dal TAR, che non ha deciso il merito.
art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Disposizione richiamata dalla ricorrente per sostenere la proroga ex lege della concessione; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 12, comma 6-sexies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Disposizione invocata dalla ricorrente in materia di durata delle concessioni demaniali marittime; non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, motivata da sopravvenute circostanze di fatto e di diritto, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati né le connesse domande di accertamento.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando tutte le parti aderiscono espressamente alla relativa richiesta e sussistono giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 50/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →