Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che aveva dichiarato non accoglibile la richiesta di presa d’atto della scadenza ex lege della concessione demaniale al 31 dicembre 2024, delibera di Giunta comunale relativa alla proroga delle concessioni demaniali marittime e successiva determinazione dirigenziale che aveva confermato il diniego e accolto solo fino al 31 dicembre 2024 la richiesta di proroga al 31 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la nota comunale del 22 dicembre 2023, la delibera di Giunta comunale del 9 gennaio 2024 e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale del 24 giugno 2024. Ha dedotto che il Comune avesse erroneamente disapplicato le modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 118/2022 dagli artt. 10-quater, comma 3, e 12, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, subordinando la proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative alla sussistenza dei presupposti previsti dal terzo comma dell’art. 3 della legge n. 118/2022 e all’adozione di un provvedimento dirigenziale. Secondo la ricorrente, la proroga al 31 dicembre 2024 avrebbe operato ipso iure in forza del primo comma dell’art. 3 della legge n. 118/2022 e del secondo periodo del terzo comma dell’art. 10-quater del decreto-legge n. 198/2022. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la determinazione dirigenziale che aveva rigettato la richiesta di proroga al 31 dicembre 2025, accogliendola soltanto fino al 31 dicembre 2024, e ha chiesto l’accertamento dell’efficacia della concessione almeno fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ai motivi aggiunti per sopravvenute circostanze di fatto e di diritto, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l’inequivoca dichiarazione della ricorrente depositata il 10 febbraio 2026. Il giudice non ha esaminato nel merito le contestazioni riguardanti la proroga delle concessioni demaniali marittime, la legittimità degli atti comunali o l’efficacia della concessione. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell’adesione espressa del Comune. La sentenza dispone l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all’art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 3 l. 118/2022
Norma sostanziale invocata dalla ricorrente in relazione alla proroga delle concessioni demaniali marittime; non esaminata nel merito dal TAR.
art. 10-quater, comma 3, d.l. 198/2022, conv. in l. 14/2023
Disposizione richiamata dalla ricorrente per sostenere l’efficacia ex lege della proroga della concessione; non esaminata nel merito.
art. 12, comma 6-sexies, d.l. 198/2022, conv. in l. 14/2023
Disposizione indicata tra quelle che avrebbero modificato la disciplina dell’art. 3 della legge n. 118/2022; non esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determinata da sopravvenute circostanze di fatto o di diritto, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti né le questioni sostanziali relative agli atti impugnati.
- La regolazione delle spese mediante compensazione può essere disposta quando ricorrono giusti motivi e la parte resistente aderisce espressamente alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente.
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