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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento Prot. M_D -OMISSIS-, adottato il 31 luglio 2025 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica e notificato, per il tramite del Comando -OMISSIS-, in pari data, recante rigetto dell’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, in una alla “Lista di attesa personale sottufficiale “Supporto Manutenzione Aeromobili – Provincia di -OMISSIS-” di cui alla nota Prot. M_D -OMISSIS- del 29 agosto 2025 del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ed agli ulteriori atti preordinati, connessi e consequenziali, dei quali non si conoscono data ed estremi;

Giustizia amministrativa202501959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per l’assistenza al genitore disabile ai sensi dell’art. 33, comma 3, l. 104/1992, con inserimento in una lista d’attesa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica militare, aveva chiesto il trasferimento presso una sede più prossima al luogo di residenza del genitore portatore di handicap, invocando i benefici previsti dall’art. 33 della l. 104/1992. L’amministrazione aveva respinto l’istanza assumendo l’indisponibilità di posizioni organiche compatibili con ruolo, categoria, specialità e qualifica, inserendo tuttavia la militare in una lista d’attesa per future movimentazioni. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, in ragione dell’asserita inesistenza o inidoneità della lista d’attesa, priva di sottoscrizione, data, protocollo ed elementi certi di provenienza; violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, irragionevolezza e illogicità, poiché la lista raggruppava militari con gradi, specialità e qualifiche eterogenee; violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e disparità di trattamento, per omesso bilanciamento tra l’interesse all’assistenza familiare e le esigenze organizzative dell’amministrazione; ulteriore violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e travisamento, poiché l’amministrazione avrebbe considerato soltanto le vacanze relative alla categoria e qualifica di appartenenza, anziché verificare la possibilità di un proficuo impiego della militare presso la sede richiesta. Il Ministero ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri militari presenti nella lista d’attesa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che i nominativi degli altri militari inseriti nella lista erano oscurati e non consentivano la loro individuazione, sicché non era possibile considerarli controinteressati nei cui confronti integrare il contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha accolto il terzo, quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, ritenendo che il combinato disposto dell’art. 33 l. 104/1992 e dell’art. 981 d.lgs. 66/2010 individui nel ruolo e nel grado gli unici parametri rilevanti per verificare la disponibilità di un posto vacante presso la sede richiesta. La direttiva interna dell’Aeronautica, nella parte in cui subordinava il trasferimento alla coincidenza anche di categoria, specialità e qualifica, introduceva una restrizione ulteriore non prevista dalla normativa primaria. L’amministrazione aveva quindi illegittimamente respinto la domanda applicando una disciplina interna non conforme alle disposizioni sovraordinate. Il TAR ha inoltre rilevato l’eterogeneità della lista d’attesa, composta da militari con gradi diversi e risalenti date di inserimento, elementi indicativi di una gestione disfunzionale o non aggiornata. L’amministrazione non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare di riesame e non aveva adeguatamente valutato la possibilità di un impiego alternativo della ricorrente presso la sede richiesta, né operato il necessario bilanciamento tra interesse pubblico organizzativo e interesse privato all’assistenza del familiare disabile. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il provvedimento impugnato è stato annullato e il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    benefici per l’assistenza al familiare con disabilità

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda di trasferimento della militare per prestare assistenza al genitore disabile.

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    trasferimento del lavoratore che assiste il familiare con disabilità

    La norma deve essere applicata, per il personale militare, secondo i parametri individuati dall’art. 981 d.lgs. 66/2010, senza introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta di destinazione

    Per verificare l’esistenza di un posto vacante e disponibile rilevano il ruolo e il grado del militare; non possono essere aggiunti, mediante direttive interne, ulteriori requisiti riferiti a categoria, specialità o qualifica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La ricorrente ha dedotto l’omissione del preavviso di rigetto, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    nullità del provvedimento amministrativo

    La ricorrente ha dedotto la nullità del diniego e degli atti connessi per l’inidoneità della lista d’attesa, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 97 Cost.

    buon andamento e imparzialità dell’amministrazione

    La ricorrente ha invocato i principi costituzionali in relazione al difetto di istruttoria, motivazione e bilanciamento degli interessi; la decisione si è fondata principalmente sulla violazione dell’art. 33 l. 104/1992 e dell’art. 981 d.lgs. 66/2010.

  • Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022

    ruolo/grado/categoria/specialità qualifica

    La direttiva interna non può restringere il diritto al trasferimento oltre i limiti stabiliti dalla normativa primaria, includendo anche categoria, specialità e qualifica tra i requisiti necessari per individuare la vacanza organica.

Massime di principio

  • Per il trasferimento del personale militare richiesto ai fini dell’assistenza a un familiare con disabilità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, la verifica della disponibilità di una posizione organica vacante presso la sede richiesta deve essere compiuta, secondo l’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010, con riferimento al ruolo e al grado del militare.
  • Una direttiva o circolare interna dell’amministrazione militare non può subordinare il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 alla contemporanea corrispondenza di categoria, specialità o qualifica quando tali ulteriori requisiti non sono previsti dalla normativa primaria.
  • Il diniego della domanda di trasferimento per assistenza familiare deve essere preceduto da un’istruttoria effettiva e da una motivazione idonea a dimostrare sia l’indisponibilità di una posizione compatibile secondo i parametri legislativi, sia il concreto pregiudizio arrecato all’organizzazione amministrativa dall’eventuale trasferimento.
  • Nella valutazione della domanda di trasferimento del militare che assiste un familiare disabile, l’amministrazione deve bilanciare l’interesse organizzativo pubblico con l’interesse privato all’assistenza, verificando anche la possibilità di un impiego alternativo presso la sede richiesta, nei limiti consentiti dall’ordinamento militare.
  • Una lista d’attesa utilizzata per disciplinare le movimentazioni del personale non può costituire valido supporto motivazionale se aggrega soggetti con gradi, ruoli o posizioni sostanziali eterogenei e non consente di ricostruire con certezza i criteri di priorità e aggiornamento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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