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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che aveva dichiarato non accoglibile la richiesta di presa d’atto della scadenza della concessione al 31 dicembre 2024, delibera comunale sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime e, con motivi aggiunti, determinazione dirigenziale che aveva confermato il diniego e concesso la proroga soltanto fino al 31 dicembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 22 dicembre 2023 e la delibera della Giunta comunale del 9 gennaio 2024, sostenendo che la concessione demaniale marittima turistico-ricreativa di cui era titolare fosse efficace almeno fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio. Ha contestato l’interpretazione comunale della disciplina sulle proroghe prevista dall’art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato dagli artt. 10-quater, comma 3, e 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. In particolare, ha dedotto che la proroga al 31 dicembre 2024 operasse automaticamente per effetto della legge e non fosse subordinata ai presupposti del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 118/2022 né all’adozione di un provvedimento dirigenziale. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale del 24 giugno 2024, nella parte in cui aveva confermato la precedente nota e respinto la richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2025, riconoscendola soltanto fino al 31 dicembre 2024. Nel corso del giudizio, con nota del 10 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione di sopravvenute circostanze di fatto e di diritto, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla durata e alla proroga della concessione demaniale marittima. La decisione è stata fondata sull’inequivoca dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese e le competenze sono state integralmente compensate, poiché Comune di Chioggia e Agenzia del Demanio avevano espressamente aderito alla richiesta di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato nell’oggetto delle censure, concernenti la durata e la proroga delle concessioni demaniali marittime; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Richiamato dalla ricorrente quale norma modificativa della disciplina delle proroghe delle concessioni demaniali marittime; la relativa interpretazione non è stata definita dal TAR.

  • art. 12, comma 6-sexies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina temporale delle concessioni demaniali marittime; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione per sopravvenute circostanze di fatto o di diritto, il giudice amministrativo dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso e delle questioni interpretative dedotte dalle parti.
  • Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate quando tutte le parti vi aderiscano espressamente e sussistano giusti motivi, anche in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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