Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione provinciale di espropriazione e regolarizzazione tavolare di 35 mq della p.ed. 350/1, unitamente alla deliberazione comunale presupposta e agli altri atti del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione provinciale che disponeva, ai sensi dell’art. 31 della L.P. n. 6/1993, l’espropriazione gratuita in favore del Comune di 35 mq della loro proprietà, contestando anche la deliberazione della Giunta comunale che aveva riconosciuto l’esistenza ultraventennale di un’opera pubblica e autorizzato la richiesta del decreto. Con il primo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L.P. n. 6/1993, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che non fosse provato l’uso pubblico esclusivo e ininterrotto per oltre vent’anni della porzione interessata e che la Provincia avesse recepito acriticamente la richiesta comunale. Con il secondo motivo hanno dedotto sviamento, illogicità manifesta, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, lamentando la mancata ponderazione del sacrificio imposto ai privati, l’assenza di valutazione di soluzioni alternative e l’utilizzo della procedura di regolarizzazione per ampliare coattivamente la sede stradale, evitando l’ordinaria procedura espropriativa. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la deliberazione comunale n. 89/2025 fosse un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo, e che potesse essere impugnata insieme al successivo decreto di esproprio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato sia perché tardivo rispetto alla deliberazione comunale presupposta, sia perché infondato nel merito. Il Collegio ha qualificato la deliberazione della Giunta comunale come atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile: essa aveva accertato in modo definitivo la sussistenza dei presupposti dell’art. 31 della L.P. n. 6/1993, ossia l’esistenza ultraventennale dell’opera pubblica e la destinazione pubblica dell’area, autorizzando la richiesta del decreto provinciale. Il successivo decreto di esproprio costituiva conseguenza necessaria, diretta e unica della deliberazione, senza ulteriori valutazioni discrezionali della Provincia. Poiché i ricorrenti avevano avuto conoscenza della deliberazione e non l’avevano impugnata entro il termine decadenziale, il ricorso è stato ritenuto irricevibile nella parte concernente l’atto presupposto e non era più possibile farne valere l’illegittimità in via derivata contro il decreto. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo che l’art. 31 introduca una disciplina eccezionale e restrittiva, applicabile per regolarizzare situazioni reali già consolidate per oltre vent’anni, non per creare ex novo un acquisto pubblico. La prova dell’esistenza e della titolarità pubblica dell’opera deve essere rigorosa. Nel caso concreto, la documentazione ha dimostrato l’esistenza della strada e il suo uso pubblico ultraventennale: interventi sul transito veicolare dal 1989, pavimentazione in porfido nel 1993-1994, inclusione nello sgombero neve dal 1997, successiva asfaltatura nel 2018, nonché presenza di segnaletica, illuminazione pubblica e sottoservizi. Il parcheggio saltuario dei veicoli dei ricorrenti non è stato ritenuto incompatibile con l’uso pubblico, potendo essere frutto di tolleranza e non costituendo possesso inequivoco o signoria di fatto sull’area. Sono state quindi respinte le censure di travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sviamento e sproporzione. La Provincia, nell’ambito dell’art. 31, esercita un’attività vincolata e non dispone di un autonomo potere discrezionale di rivalutazione dei presupposti già accertati dal Comune. Non era necessaria una motivazione rafforzata né una comparazione degli interessi analoga a quella prevista dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, non applicabile alla fattispecie. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 31 L.P. Trento 19 febbraio 1993, n. 6
Regolazione tavolare di vecchie pendenze
La disposizione consente l’emanazione del decreto di espropriazione o asservimento, anche in deroga alla procedura ordinaria e senza indennizzo, quando su un immobile insista da oltre vent’anni un’opera pubblica o un’opera privata di interesse pubblico destinata all’uso pubblico. Essa regolarizza una situazione acquisitiva extratavolare già consolidata e deve essere interpretata restrittivamente.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum, senza efficacia di giudicato esterno, delle questioni relative al perfezionamento della fattispecie acquisitiva extratavolare, restando salva la possibilità di adire il giudice ordinario per ottenere un accertamento con efficacia di giudicato.
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La motivazione rafforzata prevista per l’acquisizione sanante non è applicabile alla regolarizzazione tavolare disciplinata dall’art. 31 della L.P. n. 6/1993, che ha presupposti e ambito diversi.
art. 33 L.P. Trento 30 novembre 1992, n. 23
La disposizione è richiamata dall’art. 31 della L.P. n. 6/1993 per le modalità di notificazione dei provvedimenti agli interessati.
Massime di principio
- La deliberazione dell’ente locale che, nell’ambito della regolarizzazione tavolare, accerta l’esistenza ultraventennale dell’opera pubblica, la destinazione pubblica dell’area e autorizza la richiesta del decreto di esproprio è un atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile; non è un mero atto endoprocedimentale.
- Quando la deliberazione comunale costituisce il presupposto necessario, unico e vincolante del successivo decreto di esproprio, tra i due atti sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria. La mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto impedisce di farne valere l’illegittimità in via derivata contro il decreto successivo e determina l’irricevibilità del ricorso tardivo.
- La regolarizzazione tavolare prevista dall’art. 31 della L.P. Trento n. 6/1993 è una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione, volta a conformare i registri tavolari a una situazione acquisitiva extratavolare già consolidata, non a realizzare un nuovo acquisto coattivo dell’area mediante elusione della procedura espropriativa ordinaria.
- Per applicare la regolarizzazione tavolare è necessaria una prova rigorosa e inequivoca dell’esistenza ultraventennale di un’opera pubblica o di un’opera privata destinata all’uso pubblico; il mero uso comune o il semplice passaggio possono non essere sufficienti quando non dimostrino la titolarità pubblica dell’opera.
- L’uso pubblico di una strada può essere desunto dalle sue caratteristiche strutturali e funzionali, dalla percorribilità da parte di una collettività indistinta e dagli interventi comunali di manutenzione, pavimentazione, sgombero neve, regolazione della circolazione e gestione dei sottoservizi. Il parcheggio saltuario dei proprietari confinanti, se non accompagnato da una signoria di fatto inequivoca, può essere compatibile con l’uso pubblico e con la regolarizzazione tavolare.
- Nella procedura disciplinata dall’art. 31 della L.P. n. 6/1993, la Provincia esercita un’attività vincolata una volta accertati i presupposti da parte dell’ente pubblico interessato; non è richiesta una nuova valutazione discrezionale degli interessi né una motivazione rafforzata analoga a quella prevista per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
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