Cassazione Civile, Ordinanza n. 25210/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società a ristretta base sociale e, per trasparenza, dei due soci, relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2006. L'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione, aveva ricostruito i ricavi della società con metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ritenendo inattendibile la contabilità nonostante la sua regolarità formale, anche per la presenza di lavoratori irregolari. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando la redditività; la CTR, invece, accoglieva l'appello incidentale dei contribuenti e rigettava quello principale dell'Ufficio, annullando integralmente le riprese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente apparente della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR escluso la legittimità dell'accertamento valorizzando la sola regolarità contabile e trascurando gli elementi presuntivi, in particolare l'impiego di lavoratori in nero, idonei a fondare la rettifica analitico-induttiva e l'imputazione ai soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i due motivi e li ha considerati fondati. Ha escluso l'inammissibilità del primo motivo, riqualificandolo come censura di nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile e che la presenza di lavoratori irregolari è elemento idoneo a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre osservato che la mera regolarità delle scritture o la mera effettività dei costi non sono prova contraria sufficiente, potendo difettare l'inerenza. Pertanto ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; la censura prospettata è stata letta come deduzione di nullità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo relativo alla motivazione apparente è stato ricondotto al vizio di nullità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di accertamento e presunzioni.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile nel complesso.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare la rettifica se sono gravi, precise e concordanti; la presenza di lavoratori irregolari è stata ritenuta astrattamente idonea a integrare tale standard.
d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base normativa generale dell'accertamento dei redditi di impresa.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa è legittimo anche quando la contabilità sia formalmente corretta, se elementi concreti ne dimostrano l'inattendibilità complessiva.
- La presenza di lavoratori irregolari o comunque di anomalie nella gestione del personale può costituire indizio grave, preciso e concordante idoneo a sorreggere la rettifica del reddito.
- In materia di accertamento induttivo, la regolarità formale delle scritture contabili non basta, da sola, a vincere la presunzione dell'Ufficio quando vi siano elementi fattuali contrari.
- La prova contraria del contribuente non può limitarsi alla mera regolare annotazione delle fatture o all'affermazione dell'effettività dei costi, occorrendo dimostrare anche la loro inerenza all'attività d'impresa.
- Quando la motivazione della sentenza d'appello non affronta in modo effettivo gli elementi decisivi posti a base dell'accertamento, la decisione è suscettibile di cassazione per nullità della motivazione.
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