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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25210/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società a ristretta base sociale e, per trasparenza, dei due soci, relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2006. L'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione, aveva ricostruito i ricavi della società con metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ritenendo inattendibile la contabilità nonostante la sua regolarità formale, anche per la presenza di lavoratori irregolari. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando la redditività; la CTR, invece, accoglieva l'appello incidentale dei contribuenti e rigettava quello principale dell'Ufficio, annullando integralmente le riprese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente apparente della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR escluso la legittimità dell'accertamento valorizzando la sola regolarità contabile e trascurando gli elementi presuntivi, in particolare l'impiego di lavoratori in nero, idonei a fondare la rettifica analitico-induttiva e l'imputazione ai soci.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i due motivi e li ha considerati fondati. Ha escluso l'inammissibilità del primo motivo, riqualificandolo come censura di nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile e che la presenza di lavoratori irregolari è elemento idoneo a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre osservato che la mera regolarità delle scritture o la mera effettività dei costi non sono prova contraria sufficiente, potendo difettare l'inerenza. Pertanto ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; la censura prospettata è stata letta come deduzione di nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo relativo alla motivazione apparente è stato ricondotto al vizio di nullità della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di accertamento e presunzioni.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile nel complesso.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la rettifica se sono gravi, precise e concordanti; la presenza di lavoratori irregolari è stata ritenuta astrattamente idonea a integrare tale standard.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base normativa generale dell'accertamento dei redditi di impresa.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa è legittimo anche quando la contabilità sia formalmente corretta, se elementi concreti ne dimostrano l'inattendibilità complessiva.
  • La presenza di lavoratori irregolari o comunque di anomalie nella gestione del personale può costituire indizio grave, preciso e concordante idoneo a sorreggere la rettifica del reddito.
  • In materia di accertamento induttivo, la regolarità formale delle scritture contabili non basta, da sola, a vincere la presunzione dell'Ufficio quando vi siano elementi fattuali contrari.
  • La prova contraria del contribuente non può limitarsi alla mera regolare annotazione delle fatture o all'affermazione dell'effettività dei costi, occorrendo dimostrare anche la loro inerenza all'attività d'impresa.
  • Quando la motivazione della sentenza d'appello non affronta in modo effettivo gli elementi decisivi posti a base dell'accertamento, la decisione è suscettibile di cassazione per nullità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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