Cassazione Civile, Ordinanza n. 10047/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un pensionato iscritto alla Cassa, del prelievo denominato contributo di solidarietà applicato dalla Cassa sulle pensioni dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Il Tribunale aveva accolto la domanda, disapplicando il contributo e condannando la Cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo il prelievo incompatibile con il principio del pro rata e lesivo dell’affidamento del pensionato. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, affermando che la Cassa non poteva imporre una trattenuta su un trattamento già determinato, che l’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 non consentiva l’introduzione del contributo di solidarietà, che la clausola di salvezza dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 vale solo per atti legittimi e che l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 non copriva il prelievo in questione. In cassazione la Cassa ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di plurime norme di legge e degli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che gli enti previdenziali privatizzati avrebbero autonomia normativa sufficiente a introdurre, con delibera e regolamento, un contributo di solidarietà funzionale all’equilibrio di lungo periodo, che il prelievo sarebbe ragionevole e proporzionato, coerente con i principi costituzionali e comunque salvo per effetto delle norme sopravvenute del 2006, 2011 e 2013. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della Cassa e ha confermato la decisione di merito favorevole al pensionato. Ha ritenuto infondati i motivi, ribadendo che l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra limiti nel contenuto dei provvedimenti e nel rispetto del principio del pro rata, che consente modifiche dei criteri di calcolo della pensione solo entro il perimetro tipizzato dalla legge, ma non la trattenuta su trattamenti pensionistici già liquidati e quantificati. Ha inoltre escluso che l’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 sani in modo indiscriminato atti contrari alla legge, e ha chiarito che l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 non si riferisce a un contributo di solidarietà straordinario e temporaneo come quello in esame, ma a provvedimenti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine. La Corte ha infine richiamato la necessità di una base legale specifica per imporre una prestazione patrimoniale del genere, ai sensi dell’art. 23 Cost., con conseguente illegittimità del prelievo per carenza di fondamento legislativo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994
richiamato dalla ricorrente per fondare l’autonomia normativa della Cassa.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
fonte regolamentare posta a base dell’introduzione del contributo di solidarietà.
delibera del 28 ottobre 2008
atto regolamentare/attuativo richiamato per giustificare il contributo di solidarietà per il quinquennio 2009-2013.
art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995
norma sul potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare provvedimenti nel rispetto del principio del pro rata; non consente la trattenuta su pensioni già determinate.
art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006
clausola di salvezza degli atti degli enti previdenziali privatizzati, ma solo se adottati nel rispetto della legge; non sana atti contra legem.
art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013
non copre il contributo di solidarietà in esame, perché riferito a misure finalizzate all’equilibrio finanziario di lungo termine, non a prelievi straordinari e temporanei.
art. 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011
richiamato dalla ricorrente come conferma del potere di intervento sugli assetti previdenziali; non decisivo secondo la Corte.
artt. 3 e 38 Cost.
invocati dalla ricorrente per sostenere ragionevolezza e coerenza del contributo con i principi costituzionali; la Corte non li considera idonei a superare il difetto di base legale.
art. 23 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare che la prestazione patrimoniale imposta richiede un inequivoco fondamento nella legge.
richiamato in tema di spese, per escludere una specifica e autonoma richiesta da parte del difensore del controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo, a carico della ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico solo entro i limiti legali e nel rispetto del principio del pro rata, cioè salvaguardando le anzianità e i diritti già maturati.
- Non rientra nel potere autonomo dell’ente l’imposizione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già liquidate e quantificate: una misura del genere non è una semplice variazione dei parametri di calcolo, ma incide direttamente sulla pensione in godimento.
- La clausola di salvezza degli atti adottati dagli enti previdenziali privatizzati non sana automaticamente provvedimenti illegittimi: essa conserva efficacia solo agli atti adottati nel rispetto della legge.
- Le disposizioni che subordinano la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di equilibrio finanziario di lungo termine non possono essere estese a contributi straordinari e temporalmente limitati, se tali misure esorbitano dalla finalità tipizzata dalla norma.
- La prestazione patrimoniale che comporti una decurtazione del trattamento pensionistico già riconosciuto necessita di una base legale espressa; l’autonomia regolamentare dell’ente non può sostituire la riserva di legge.
- Il richiamo a ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento non basta a legittimare un prelievo in assenza di specifico fondamento normativo, poiché il controllo costituzionale o di legittimità non può supplire alla mancanza della base legale.
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