Sentenza del 28/07/2020 n. 16170 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della rettifica fiscale (IRES, IRAP e IVA anno 2007) relativa alla contabilizzazione di Euro 275.329,12 derivanti da una presunta cessione di credito. La questione principale è se l'importo costituisse un incremento di ricchezza imponibile nell'anno 2007 o fosse la cessione di un credito risarcitorio futuro, non ancora quantificato né esigibile. Il contribuente deduceva inoltre vizi procedurali e difetti di motivazione e contestava il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati alcuni motivi (termini di notifica dell'appello dell'Agenzia, validità della notificazione al procuratore, mancata autorizzazione ex art.52 D.Lgs.546/1992 inapplicabile per effetto del D.Lgs.300/1999). Sui profili di merito, ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di valutazione da parte della CTR circa il contratto di cessione allegato al processo verbale di constatazione: la CTR aveva applicato meccanicamente le presunzioni a fondamento dell'accertamento senza esaminare se la cessione riguardasse un credito futuro e non esigibile. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata, nei punti indicati, e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame; spese del giudizio di cassazione a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Consente all'Ufficio di fondare rettifiche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; in tal caso il giudice di merito può dar luogo all'inversione dell'onere probatorio, ma deve valutare adeguatamente gli elementi probatori prodotti dalle parti.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54
Analogo principio per l'IVA: rettifiche possibili sulla base di presunzioni semplici dotate dei necessari caratteri, con conseguente valutazione di merito sugli elementi prodotti dal contribuente.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 52
La norma prevedeva autorizzazioni interne per gli uffici pubblici ad appellare, ma la Corte interpreta che la disciplina non sia più applicabile alle Agenzie fiscali dopo il D.Lgs.300/1999 e il D.M. 28/12/2000; pertanto l'assenza di una specifica autorizzazione non rende inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 57
Istituisce le Agenzie fiscali e attribuisce loro la gestione delle funzioni precedentemente svolte dal Ministero, rilevando ai fini dell'autorizzazione all'impugnazione amministrativa/giudiziaria.
Codice di procedura civile, articolo 330 e articolo 285
Riguardano le notificazioni e la decorrenza dei termini: la Corte conferma che la notificazione dell'atto all'avvocato costituito per più parti con consegna di una copia è valida, il procuratore è destinatario dell'atto e deve informare i rappresentati.
Codice di procedura civile, articolo 170
Norma sulle notificazioni endoprocessuali richiamata per spiegare analogie nella validità delle notificazioni al procuratore; la giurisprudenza ha esteso la validità anche alle notifiche disciplinate dall'art.330 c.p.c.
Codice civile, articoli 2727 e 2697, comma 2
Stabiliscono l'onere della prova: una volta che l'Amministrazione fiscale fornisce presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti, il contribuente è onerato di offrire la prova contraria; tuttavia il giudice deve comunque valutare la documentazione (es. contratto di cessione) prima di disporre l'inversione dell'onere.
Massime giurisprudenziali citate (ex multis: Cass. S.U. n. 29290/2008, Cass. n. 18034/2009)
Confermano che la notificazione all'avvocato comune è efficace e che il procuratore costituito non è mero consegnatario ma destinatario dell'atto; citate anche in tema di principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Se la cessione di un credito riguarda un credito risarcitorio non quantificato e da liquidarsi in separato giudizio, potrebbe trattarsi di un credito futuro non ancora esigibile e quindi non automaticamente imponibile nell'anno della cessione.
- L'Amministrazione può fondare rettifiche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ma il giudice di merito deve valutare anche i documenti contrattuali prodotti (ad es. il contratto di cessione) prima di ritenere assolta l'inversione dell'onere della prova.
- La mera mancata risposta del contribuente a un questionario non legittima di per sé il rigetto della sua difesa: conta l'insufficiente prova prodotta nel corso del giudizio di merito.
- La notifica dell'atto d'impugnazione all'avvocato costituito per più parti mediante consegna di copia unica è valida: il procuratore è considerato destinatario e ha l'obbligo di informare i propri assistiti.
- In caso di omissione, da parte della CTR, di valutazione di documenti rilevanti posti a fondamento della difesa del contribuente, la cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame; dunque è essenziale che il giudice di merito dia esauriente valutazione motivata degli elementi probatori prodotti.
- La presunta necessità di autorizzazione all'appello da parte di uffici fiscali va interpretata alla luce della riforma delle Agenzie fiscali: dopo il D.Lgs.300/1999, l'assenza di una specifica autorizzazione non è di per sé causa di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.
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