Sentenza del 28/07/2020 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Appello - Incidentale - Proposto non per effetto dell'impugnazione altrui - A tutela di interessi della parte - Rispetto dei termini ordinatori - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava intimazione di pagamento e cartella relativi a IRAP, IRPEG, ritenute e IVA per gli anni 2002-2003, deducendo: 1) omessa o viziata notifica della cartella di pagamento prodromica; 2) carenza di motivazione e prova in ordine al calcolo degli interessi di mora e delle spese di riscossione; 3) decadenza dell'iscrizione a ruolo; 4) prescrizione delle sanzioni; 5) illegittimità degli interessi applicati anche su interessi e sanzioni. In primo grado la CTP ha accertato molteplici violazioni del procedimento di notifica (difetti nell'indicazione della persona per la società, mancate ricerche al domicilio, mancate consegne a persona di famiglia/ vicino, mancanza di prove dell'affissione e dell'avviso di deposito, mancanza del contenuto della raccomandata) e ha ritenuto il procedimento di notifica invalido, dichiarando la nullità dei ruoli e dell'intimazione e accogliendo il ricorso.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile l'appello incidentale di Equitalia. Motivazione principale: l'Agenzia non ha diritto al riconoscimento di difetto di legittimazione passiva in quanto la controversia investiva anche l'esistenza dell'obbligazione tributaria e pertanto l'Ufficio impositore risultava legittimato; l'appello incidentale di Equitalia è stato dichiarato tardivo e inammissibile perché non rientrava nella fattispecie dell'incidentale in senso stretto (non era stato proposto in conseguenza dell'impugnazione altrui e censurava capi autonomi della sentenza), quindi doveva rispettare i termini ordinari e risultava scaduto. Confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato i ruoli e l'intimazione e condannato le amministrazioni al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Usato per valutare la correttezza della indicazione del rappresentante della società nell'atto da notificare; la Corte ha rilevato la mancata dimostrazione dell'adempimento di tale prescrizione formale nella notifica.
art. 139 c.p.c.
Richiamato in relazione agli obblighi di ricerca del destinatario al domicilio, alla consegna ad un familiare o addetto alla casa e alla consegna al vicino in caso di assenza del portiere; la sentenza di primo grado ha riscontrato la loro violazione.
art. 140 e art. 143 c.p.c.
Richiamati da Equitalia con riferimento alle formalità di notifica e agli obblighi connessi; la CTR ha ritenuto invece attestate le violazioni procedurali lamentate dalla contribuente.
art. 26 DPR 602/1973
Invocato per la disciplina della notifica degli atti di riscossione; la Corte ha considerato i vizi di notifica rilevanti ai fini della nullità dell'intimazione.
art. 60 DPR 600/1973
Richiamato in tema di notificazioni e procedure relative alla formazione del ruolo; le irregolarità rilevate hanno inciso sulla legittimità dell'atto impositivo.
art. 14 co. 3 D.Lgs. 546/1992
"possono ... essere chiamati in giudizio i soggetti che ... sono ... parti del rapporto tributario controverso"
Interpretato nella sentenza per affermare la legittimazione passiva anche dell'Ufficio impositore quando la controversia investe l'esistenza dell'obbligazione tributaria stessa.
art. 54 co. 2 D.Lgs. 546/1992
Prevede che nello stesso atto di controdeduzioni, da depositare entro 60 giorni dall'appello, può essere proposto l'appello incidentale; la Corte ha rilevato che questa norma va armonizzata con le regole del codice di procedura civile sugli appellii e non autorizza l'appello incidentale tardivo quando esso non è incidentale in senso stretto.
art. 49 D.Lgs. 546/1992
Richiamo normativo che rinvia, tra l'altro, alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di impugnazioni; usato per giustificare l'interpretazione restrittiva dell'art. 54 co.2.
art. 334 c.p.c.
Disciplinante l'impugnazione incidentale tardiva; la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'incidentale tardivo è ammesso solo nelle ipotesi strettamente previste dall'art. 334 (parte contro cui è proposto l'appello principale, chiamata per integrare il contraddittorio o con interesse sorto per effetto dell'impugnazione principale).
art. 327 c.p.c.
Richiamato dalle parti con riguardo ai termini di proposizione dell'impugnazione; la CTR ha richiamato il termine semestrale ordinario per l'appello quando l'atto incidentale non è propriamente incidentale.
artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992
Citate da Equitalia per sostenere l'inammissibilità di censure sull'an della pretesa quando la cartella sarebbe stata regolarmente notificata; la Corte ha ritenuto rilevante invece la verifica dei vizi di notifica.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (richiamata)
Principi richiamati: l'appello incidentale adesivo proposto per interessi della parte non originati dall'impugnazione altrui deve rispettare i termini ordinari; l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative indicate dall'art. 334 c.p.c.; tali principi hanno guidato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale di Equitalia.
Massime di principio
- Se l'appello incidentale non è conseguenza dell'appello di un'altra parte (cioè non è "incidentale in senso stretto"), esso deve rispettare i termini ordinari di proposizione dell'impugnazione e può essere dichiarato inammissibile se tardivo.
- L'impugnazione volta a censurare la mancata notifica dell'atto prodromico (cartella) può essere esercitata indifferentemente contro l'ufficio impositore o contro il concessionario della riscossione; pertanto la legittimazione passiva può ricadere su entrambi se la controversia investe l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
- I vizi sostanziali e le omissioni nel procedimento di notifica (mancata indicazione del rappresentante, mancata ricerca al domicilio, mancate formalità di deposito/affissione, mancanza di prova dell'avviso) possono determinare la nullità del procedimento di notifica e, conseguentemente, dell'intimazione e dei ruoli.
- Prima di proporre un appello incidentale tardivo verificare se il proprio interesse è effettivamente sorto a seguito dell'impugnazione principale: solo nel caso in cui l'appello principale muti l'assetto giuridico in maniera tale da creare un interesse nuovo alla parte non impugnante può essere ammessa l'impugnazione incidentale tardiva.
- In giudizio tributario è essenziale documentare e provare puntualmente le operazioni di notifica opposte: l'onere probatorio sulle formalità notifica è decisivo per ottenere l'annullamento degli atti di riscossione.
- Nel valutare l'opportunità di rivolgersi all'ufficio o al concessionario, considerare che alcune questioni di merito sulla formazione del ruolo possono essere contestate indifferentemente contro l'ente impositore o il concessionario; la scelta difensiva deve essere coordinata con la strategia processuale e i termini di impugnazione.
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