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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo - Appello - Incidentale - Proposto non per effetto dell'impugnazione altrui - A tutela di interessi della parte - Rispetto dei termini ordinatori - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava intimazione di pagamento e cartella relativi a IRAP, IRPEG, ritenute e IVA per gli anni 2002-2003, deducendo: 1) omessa o viziata notifica della cartella di pagamento prodromica; 2) carenza di motivazione e prova in ordine al calcolo degli interessi di mora e delle spese di riscossione; 3) decadenza dell'iscrizione a ruolo; 4) prescrizione delle sanzioni; 5) illegittimità degli interessi applicati anche su interessi e sanzioni. In primo grado la CTP ha accertato molteplici violazioni del procedimento di notifica (difetti nell'indicazione della persona per la società, mancate ricerche al domicilio, mancate consegne a persona di famiglia/ vicino, mancanza di prove dell'affissione e dell'avviso di deposito, mancanza del contenuto della raccomandata) e ha ritenuto il procedimento di notifica invalido, dichiarando la nullità dei ruoli e dell'intimazione e accogliendo il ricorso.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile l'appello incidentale di Equitalia. Motivazione principale: l'Agenzia non ha diritto al riconoscimento di difetto di legittimazione passiva in quanto la controversia investiva anche l'esistenza dell'obbligazione tributaria e pertanto l'Ufficio impositore risultava legittimato; l'appello incidentale di Equitalia è stato dichiarato tardivo e inammissibile perché non rientrava nella fattispecie dell'incidentale in senso stretto (non era stato proposto in conseguenza dell'impugnazione altrui e censurava capi autonomi della sentenza), quindi doveva rispettare i termini ordinari e risultava scaduto. Confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato i ruoli e l'intimazione e condannato le amministrazioni al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Usato per valutare la correttezza della indicazione del rappresentante della società nell'atto da notificare; la Corte ha rilevato la mancata dimostrazione dell'adempimento di tale prescrizione formale nella notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi di ricerca del destinatario al domicilio, alla consegna ad un familiare o addetto alla casa e alla consegna al vicino in caso di assenza del portiere; la sentenza di primo grado ha riscontrato la loro violazione.

  • art. 140 e art. 143 c.p.c.

    Richiamati da Equitalia con riferimento alle formalità di notifica e agli obblighi connessi; la CTR ha ritenuto invece attestate le violazioni procedurali lamentate dalla contribuente.

  • art. 26 DPR 602/1973

    Invocato per la disciplina della notifica degli atti di riscossione; la Corte ha considerato i vizi di notifica rilevanti ai fini della nullità dell'intimazione.

  • art. 60 DPR 600/1973

    Richiamato in tema di notificazioni e procedure relative alla formazione del ruolo; le irregolarità rilevate hanno inciso sulla legittimità dell'atto impositivo.

  • art. 14 co. 3 D.Lgs. 546/1992

    "possono ... essere chiamati in giudizio i soggetti che ... sono ... parti del rapporto tributario controverso"

    Interpretato nella sentenza per affermare la legittimazione passiva anche dell'Ufficio impositore quando la controversia investe l'esistenza dell'obbligazione tributaria stessa.

  • art. 54 co. 2 D.Lgs. 546/1992

    Prevede che nello stesso atto di controdeduzioni, da depositare entro 60 giorni dall'appello, può essere proposto l'appello incidentale; la Corte ha rilevato che questa norma va armonizzata con le regole del codice di procedura civile sugli appellii e non autorizza l'appello incidentale tardivo quando esso non è incidentale in senso stretto.

  • art. 49 D.Lgs. 546/1992

    Richiamo normativo che rinvia, tra l'altro, alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di impugnazioni; usato per giustificare l'interpretazione restrittiva dell'art. 54 co.2.

  • art. 334 c.p.c.

    Disciplinante l'impugnazione incidentale tardiva; la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'incidentale tardivo è ammesso solo nelle ipotesi strettamente previste dall'art. 334 (parte contro cui è proposto l'appello principale, chiamata per integrare il contraddittorio o con interesse sorto per effetto dell'impugnazione principale).

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalle parti con riguardo ai termini di proposizione dell'impugnazione; la CTR ha richiamato il termine semestrale ordinario per l'appello quando l'atto incidentale non è propriamente incidentale.

  • artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992

    Citate da Equitalia per sostenere l'inammissibilità di censure sull'an della pretesa quando la cartella sarebbe stata regolarmente notificata; la Corte ha ritenuto rilevante invece la verifica dei vizi di notifica.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (richiamata)

    Principi richiamati: l'appello incidentale adesivo proposto per interessi della parte non originati dall'impugnazione altrui deve rispettare i termini ordinari; l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative indicate dall'art. 334 c.p.c.; tali principi hanno guidato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale di Equitalia.

Massime di principio

  • Se l'appello incidentale non è conseguenza dell'appello di un'altra parte (cioè non è "incidentale in senso stretto"), esso deve rispettare i termini ordinari di proposizione dell'impugnazione e può essere dichiarato inammissibile se tardivo.
  • L'impugnazione volta a censurare la mancata notifica dell'atto prodromico (cartella) può essere esercitata indifferentemente contro l'ufficio impositore o contro il concessionario della riscossione; pertanto la legittimazione passiva può ricadere su entrambi se la controversia investe l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
  • I vizi sostanziali e le omissioni nel procedimento di notifica (mancata indicazione del rappresentante, mancata ricerca al domicilio, mancate formalità di deposito/affissione, mancanza di prova dell'avviso) possono determinare la nullità del procedimento di notifica e, conseguentemente, dell'intimazione e dei ruoli.
  • Prima di proporre un appello incidentale tardivo verificare se il proprio interesse è effettivamente sorto a seguito dell'impugnazione principale: solo nel caso in cui l'appello principale muti l'assetto giuridico in maniera tale da creare un interesse nuovo alla parte non impugnante può essere ammessa l'impugnazione incidentale tardiva.
  • In giudizio tributario è essenziale documentare e provare puntualmente le operazioni di notifica opposte: l'onere probatorio sulle formalità notifica è decisivo per ottenere l'annullamento degli atti di riscossione.
  • Nel valutare l'opportunità di rivolgersi all'ufficio o al concessionario, considerare che alcune questioni di merito sulla formazione del ruolo possono essere contestate indifferentemente contro l'ente impositore o il concessionario; la scelta difensiva deve essere coordinata con la strategia processuale e i termini di impugnazione.

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