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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 2362 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Difetto di sottoscrizione del ruolo - Validità giuridica ed efficacia probatoria dei documenti informatici - Omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, della cartella di pagamento - Non sussiste - Ruolo sottoscritto mediante firma elettronica - Correttezza dell'operato dell'Ufficio - Consegue - Legittimità della pretesa erariale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per presunta omissione della sottoscrizione del ruolo con firma digitale o firma elettronica qualificata, con contestazione della validità giuridica ed efficacia probatoria dei documenti informatici prodotti dall'Ufficio

La decisione

Il giudice ha ritenuto irrilevante il difetto di sottoscrizione formale: il ruolo risultava sottoscritto mediante firma elettronica (direttamente dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato) e validato anche tramite il sistema informatico dell'amministrazione ai sensi della normativa citata. È stata applicata la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'ente che lo ha emanato, imponendo al contribuente l'onere di specificare elementi concreti a sostegno della sua deduzione. Non essendovi prova specifica di invalidità o di mancanza della sottoscrizione, l'operato dell'Ufficio è stato ritenuto corretto e la pretesa erariale legittima (conferma della cartella)

Norme richiamate

  • d.l. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, co. 5-ter, lett. e)

    I ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche tramite la validazione dei dati effettuata dal sistema informatico dell'amministrazione, anche in via centralizzata; tale validazione fa acquisire efficacia all'atto informatico e sostituisce la necessità di una sottoscrizione tradizionale.

  • d.P.R. 602/1973, art. 102

    Quanto ai requisiti formali del ruolo d'imposta, la norma non prevede una sanzione automatica per l'omessa sottoscrizione; la giurisprudenza applica la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'amministrazione, con onere probatorio a carico del contribuente che contesta l'origine o la validità.

  • d.P.R. 602/1973, art. 26, co. 2

    Norma richiamata in materia di riscossione coattiva e ruolo; nel contesto è stata utilizzata per inquadrare la legittimità formale del procedimento di formazione del ruolo e della sua efficacia esecutiva.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamata in relazione all'efficacia probatoria degli atti e dei documenti; la decisione valorizza la rilevanza probatoria della documentazione informatica adeguatamente convalidata e attribuita all'Amministrazione.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del ruolo mediante strumenti informatici e la validazione tramite il sistema dell'Amministrazione sono efficaci a rendere il ruolo valido ed esecutivo; non è necessaria una firma cartacea separata.
  • Non sussiste automaticamente l'invalidità dell'atto per mera omissione materiale della firma tradizionale: vale la presunzione di riferibilità dell'atto all'ente che lo ha emanato.
  • L'onere della prova grava sul contribuente che contesta la provenienza o la legittimità dell'atto: è necessario allegare elementi specifici e concreti (ad es. assenza di delega, documentazione che dimostri un malfunzionamento del sistema, preuve di alterazione) e non una generica negazione.
  • Per l'Amministrazione è sufficiente che risulti la sottoscrizione elettronica o la validazione informatica del ruolo e la corretta attribuzione di poteri al funzionario che lo ha firmato; tenere log e registrazioni di sistema è determinante per resistere alle impugnazioni.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe prima richiedere i documenti e i log relativi alla formazione e alla sottoscrizione del ruolo e indicare fatti precisi che rendano probabile l'irregolarità, altrimenti la contestazione è destinata a fallire.

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