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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24451/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ICI per l'anno d'imposta 2010 relativo a beni ritenuti edificabili a seguito di una variante urbanistica adottata da un commissario ad acta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dei contribuenti, rideterminando i valori imponibili sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e annullando le sanzioni, ritenendo che l'incertezza urbanistica e il mancato rispetto dell'obbligo comunale di comunicazione previsto dal regolamento integrassero causa di non punibilità. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 11, comma 2, e 14 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni sono accessorio necessario dell'imposta non versata, che non ricorrevano cause di esenzione dalla punibilità perché la variante urbanistica era stata effettivamente approvata e richiesta dagli stessi contribuenti, e che questi non avevano presentato dichiarazione né versato l'imposta; con il secondo ha dedotto contraddittorietà della motivazione, poiché la CTR avrebbe confermato l'accertamento ma escluso le sanzioni nonostante il carattere accessorio di queste ultime.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, perché ha rilevato d'ufficio un vizio di procedibilità del ricorso. Dagli atti non risultava depositata la relazione di notificazione del ricorso notificato via PEC ex art. 3-bis L. 53/1994; inoltre, l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso e della procura speciale era priva di sottoscrizione autografa. Poiché i controricorrenti erano rimasti soltanto intimati, tale mancanza impediva di verificare la regolarità della notifica e precludeva qualsiasi sanatoria della nullità. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Nessuna liquidazione delle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 504/1992

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla disciplina dell'accertamento ICI e del relativo rapporto con le sanzioni

  • art. 14 d.lgs. 504/1992

    richiamato dal ricorrente come norma violata per mancata dichiarazione e mancato versamento dell'ICI

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    richiamato come disposizione sulle cause di non punibilità, ritenute dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre vizio motivazionale

  • art. 3-bis L. 53/1994

    disciplinante la notificazione telematica a mezzo PEC, la cui mancata prova documentale ha determinato il rilievo di improcedibilità

  • art. 11 L. 53/1994

    prevede la nullità delle notificazioni eseguite senza i requisiti prescritti o in violazione delle disposizioni precedenti

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005

    richiamato nella giurisprudenza citata per la possibilità di disconoscere la conformità della copia all'originale notificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 42 d.lgs. 267/2000

    richiamato nel fatto come base dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta nella variante urbanistica

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, quando il destinatario rimane soltanto intimato, il ricorrente deve poter dimostrare in modo completo la regolarità della notificazione, depositando la relazione di notifica e una attestazione di conformità valida della copia analogica dell'atto notificato.
  • La mancata produzione della relazione di notificazione del ricorso telematico, unita a un'attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa, impedisce alla Corte di verificare la corretta notificazione e determina l'improcedibilità del ricorso.
  • La sanatoria della nullità della notificazione telematica non opera quando il controricorrente non si costituisce e non vi sia un valido deposito dell'asseverazione di conformità all'originale.
  • Le questioni di merito sull'assoggettamento a ICI e sulla punibilità delle sanzioni restano assorbite se il ricorso è improcedibile per vizi della notificazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e gli intimati non svolgono attività difensiva, non va liquidato il rimborso delle spese di lite; permane, invece, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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