Cassazione Civile, Ordinanza n. 24407/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione e trasformazione di terreni di proprietà privata per la realizzazione di un'opera pubblica/viaria, con mancata adozione tempestiva di un provvedimento espropriativo. La proprietaria aveva chiesto in origine il pagamento di somme per la perdita del possesso e il risarcimento dei danni da illegittima occupazione e da errata progettazione/esecuzione della variante urbanistica. In corso di causa il consorzio aveva adottato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. I motivi di ricorso per cassazione sono due: (1) violazione dell'art. 42-bis e dell'art. 2043 c.c., perché la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l'acquisizione sanante ai fatti anteriori al 30.6.2003 e nel valorizzare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità; (2) violazione dell'art. 42-bis, dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1292, 1304 e 1441 c.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso il danno per l'intera area occupata e per la parte residua/interclusa, e avrebbe indebitamente ritenuto che la transazione tra la proprietaria e un altro convenuto assorbisse anche le pretese verso il consorzio, nonostante mancata produzione della transazione e limitata portata di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, intervenuto in corso di causa, rende improcedibile la domanda risarcitoria salvo che sia già formato un giudicato sul diritto alla restituzione e sulla illiceità della condotta della P.A.; ha inoltre reputato corretta la lettura della norma in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 71/2015 e alle successive pronunce di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a una rivalutazione del merito e delle prove; ha inoltre ritenuto non censurata la ratio relativa all'insussistenza di un danno risarcibile per l'area residua, alla mancanza di perdita di cubatura e alla rilevanza della transazione intervenuta con uno dei coobbligati, rispetto alla quale il consorzio poteva avvalersi ex art. 1304 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore"
Il provvedimento di acquisizione sanante è uno strumento eccezionale di ripristino della legalità amministrativa, applicabile anche ai fatti anteriori nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; se interviene in corso di causa può precludere la prosecuzione della domanda risarcitoria, salvo giudicato già formato.
Richiamato come norma generale del risarcimento del danno, ma ritenuto non idoneo a fondare pretese risarcitorie ulteriori quando il pregiudizio dedotto sia assorbito dall'indennizzo ex art. 42-bis o non sia specificamente provato.
Invocato dalla ricorrente per contestare la prova della transazione e del danno; la Corte reputa inammissibili censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione di merito.
Richiamato nel contesto della responsabilità solidale tra i convenuti e della portata della transazione intervenuta con uno di essi.
La parte non aderente alla transazione può profittarne quando il rapporto sia solidale e la transazione riguardi l'oggetto della pretesa comune.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla transazione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la censura generica e non decisiva.
Invocato per sostenere un preteso sconfinamento della Consulta; la censura è giudicata manifestamente infondata.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. per denunciare una pretesa violazione delle prerogative nomofilattiche, ma senza fondamento.
art. 134 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il rapporto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione; la Corte lo considera irrilevante ai fini della decisione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla Corte d'appello come rimedio esperibile, se in termini, per contestare la stima conseguente al provvedimento ablatorio.
Citato nel testo come riferimento alla transazione; dal contesto emerge un richiamo alla disciplina della transazione e alla sua efficacia nei confronti del coobbligato, ma il dato testuale non consente maggiore precisione.
Massime di principio
- Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, se adottato nel corso del giudizio e prima del giudicato sulla restituzione o sul risarcimento, può rendere improcedibile la domanda risarcitoria collegata all'occupazione illegittima, poiché costituisce un rimedio eccezionale di ripristino della legalità amministrativa e non la sanzione di un illecito già definitivamente accertato.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la ricostruzione del perimetro temporale e della sua operatività va coordinata con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità; non è ammissibile una lettura che isoli il dato letterale senza considerarne il significato sistematico e la finalità della norma.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio; la censura deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito accerta che la pretesa patrimoniale residua non deriva causalmente dall'occupazione o che non vi è una concreta interclusione o perdita di cubatura, il danno non è risarcibile solo perché prospettato come conseguenza indiretta dell'opera pubblica o della pianificazione urbanistica.
- In presenza di obbligazioni solidali, la transazione intervenuta con uno dei coobbligati può essere opposta anche dall'altro, se la transazione riguarda l'oggetto comune della lite e il coobbligato dichiara di volerne profittare ex art. 1304 c.c.; la mancata adesione alla rinuncia non impedisce di valorizzare gli effetti sostanziali dell'accordo transattivo.
- La censura sulla mancata prova della transazione non è ammissibile se la sentenza impugnata ha già motivato sull'esistenza e sulla pertinenza dell'accordo rispetto al petitum, e il ricorrente non attacca puntualmente tale motivazione.
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