Cassazione Civile, Ordinanza n. 24424/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (congiunto ospite)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa sociale per il pagamento di rette arretrate relative alla degenza di un'anziana presso una casa di cura/residenza assistenziale. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione sostenendo di non essere debitore della somma: ha dedotto, da un lato, che la cooperativa avesse applicato un aumento arbitrario della quota giornaliera a carico del privato, in contrasto con le tariffe previste dalla convenzione stipulata con la Regione Abruzzo; dall'altro, ha allegato l'annullabilità della scrittura con cui si era impegnato a corrispondere la maggior quota privata, perché tale impegno sarebbe stato estorto sotto la minaccia di non poter più fruire delle prestazioni sanitarie offerte dalla struttura. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che la tariffa globale giornaliera fissata dalla disciplina convenzionale comprendesse anche la componente alberghiera e che il patto di ius variandi in favore della struttura fosse nullo per contrasto con norme imperative, con possibile sostituzione automatica della disciplina convenzionale. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 5 l. n. 833/1978, dell'art. 6 DPCM 8 agosto 1985 e dell'art. 1363 c.c. in relazione all'interpretazione dell'art. 12 della convenzione; e violazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, comma 2, c.c. La Corte di cassazione, però, ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente e l'ha ritenuta fondata, poiché dopo un'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.; essendo la comunicazione avvenuta il 22 settembre 2016 e il ricorso notificato il 20 marzo 2017, l'impugnazione era tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina delle tariffe delle prestazioni sanitarie convenzionate; nel provvedimento non viene risolta nel merito la questione interpretativa perché il ricorso è dichiarato tardivo
art. 6 DPCM 8 agosto 1985
invocato quale fonte della tariffa globale giornaliera delle RSA convenzionate; la Corte non entra nel merito della sua portata sostanziale
dedotto per sostenere una certa interpretazione sistematica dell'art. 12 della convenzione; la Corte non esamina il motivo nel merito
consente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello quando non ha ragionevole probabilità di essere accolto
in caso di appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza
il termine per ricorrere in cassazione, nel caso di cui all'art. 348-ter, è assimilato al termine breve
il richiamo alla sua applicazione è limitato ai casi in cui manchi la comunicazione o notificazione dell'ordinanza ex art. 348-ter
dedotto per sostenere la nullità del patto di aumento della quota privata; non esaminato nel merito
dedotto per sostenere l'inserzione automatica della disciplina convenzionale nel contratto; non esaminato nel merito
art. 1419, secondo comma, c.c.
dedotto per sostenere la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina imperativa; non esaminato nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deve essere proposto entro il termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
- In tale ipotesi, il richiamo all'art. 327 c.p.c. opera solo in via residuale, per i casi in cui la comunicazione o notificazione dell'ordinanza sia mancata.
- La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile in via preliminare e assorbe l'esame dei motivi di merito dell'impugnazione.
- La proposizione tardiva del ricorso comporta la sua inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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