Cassazione Civile, Ordinanza n. 24405/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)
La controversia
La controversia origina da un appalto di lavori pubblici per la ristrutturazione di un fabbricato con realizzazione di alloggi, locali commerciali e opere di urbanizzazione. In sede arbitrale, su istanza dell'impresa mandataria capogruppo di un'ATI, il collegio aveva accolto solo parzialmente le domande dell'appaltatore e aveva ritenuto illegittima una detrazione per penale di ritardo, oltre a riconoscere alcune somme per riserve; la stazione appaltante aveva invece contestato varie statuizioni del lodo. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del lodo proposta dalla stazione appaltante dichiarando inammissibili, tra l'altro, le censure di merito ritenendo non esperibile il controllo sulle violazioni di regole di diritto sostanziale. Nel ricorso per cassazione la stazione appaltante deduceva, con cinque motivi, principalmente: 1) l'erronea applicazione della disciplina sull'impugnazione del lodo in materia di lavori pubblici, sostenendo che il lodo fosse censurabile anche per violazione di norme di diritto sul merito; 2) il difetto di legittimazione/capacità processuale della mandataria dell'ATI, assumendo che l'associazione fosse già sciolta; 3) l'omesso esame della tardività di alcune riserve; 4) l'omesso esame della tardività di ulteriori riserve e la contraddittorietà del lodo; 5) l'omesso esame della questione dell'inammissibilità/tardività della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori con riserva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, pur affermando in astratto la corretta ricostruzione del regime applicabile all'impugnazione del lodo in materia di lavori pubblici e richiamando la giurisprudenza sulle convenzioni arbitrali anteriori alla riforma. Ha respinto, o dichiarato inammissibili, anche gli altri motivi: ha escluso il difetto di legittimazione processuale della mandataria dell'ATI, ribadendo che l'associazione temporanea non è un soggetto autonomo e che la mandataria conserva la rappresentanza processuale fino all'estinzione di ogni rapporto; ha ritenuto inammissibili le censure sulle riserve perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie; ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 48 D.L. 22 giugno 2012, n. 83
nei giudizi arbitrali relativi a lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; la disposizione si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge
legge di conversione della disciplina che amplia l'impugnabilità del lodo in materia di lavori pubblici
art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006
richiamato quale base normativa processuale per l'impugnazione del lodo in materia di contratti pubblici
la Corte richiama il regime dell'impugnazione del lodo per nullità e, secondo la disciplina applicabile alla convenzione arbitrale, per violazione delle regole di diritto sul merito; in concreto la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso non impone la trascrizione integrale degli atti, ma esige l'indicazione puntuale del loro contenuto e della loro collocazione processuale
invocato nel motivo sulla legittimazione/capacità processuale
invocato nel motivo sulla legittimazione/interesse ad agire
invocato nel motivo sulla legittimazione/capacità processuale
invocato nel motivo sulla legittimazione/capacità processuale
art. 23 L. 406/1991
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla disciplina dell'ATI nei lavori pubblici
art. 37 d.lgs. 163/2006
richiamato in relazione alla rappresentanza e alla struttura dell'ATI negli appalti pubblici
art. 165 d.P.R. 554/1999
richiamato nei motivi relativi alla tardività delle riserve
art. 133, comma 8, d.P.R. 554/1999
richiamato nei motivi relativi alla tardività delle riserve
art. 174 d.P.R. 554/1999
richiamato nei motivi relativi alla tardività delle riserve
art. 71 d.P.R. 554/1999
richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori con riserva
invocato per sostenere l'omessa pronuncia sulle censure relative alle riserve
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di lavori pubblici, il regime di impugnazione del lodo arbitrale va individuato tenendo conto della disciplina speciale sopravvenuta e della data della convenzione arbitrale; l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto sul merito dipende dal quadro normativo applicabile al momento della stipulazione della convenzione, oltre che dalle disposizioni transitorie.
- Il ricorso per cassazione che censuri la dichiarata inammissibilità di motivi di impugnazione del lodo deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione quali censure siano state proposte nel giudizio a quo, quale regola di diritto sarebbe stata violata e quale nesso vi sia tra la questione dedotta e la violazione lamentata.
- L'ATI non assume personalità giuridica autonoma; la mandataria conserva la rappresentanza processuale dell'associazione nei confronti della stazione appaltante per gli atti dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto, sicché la sola deduzione dello scioglimento dell'ATI non basta a escludere la legittimazione processuale della mandataria se permangono rapporti controversi derivanti dall'appalto.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità o per violazione delle regole di diritto, la Corte di cassazione non può trasformare il controllo di legittimità in un riesame del merito o delle prove; le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono limitarsi a sollecitare una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri.
- La contraddittorietà del lodo rilevante come causa di nullità non coincide con una mera incoerenza interna della motivazione, ma richiede una contraddizione tra le diverse parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, oppure una motivazione talmente carente da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico della decisione.
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