Cassazione Civile, Ordinanza n. 24423/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto a un soggetto di pagare una somma per rette ancora dovute relative alla degenza di una congiunta presso una casa per anziani convenzionata. L’opponente sosteneva di non essere debitore, assumendo che la struttura avesse applicato un aumento arbitrario della quota giornaliera a carico del privato, in violazione delle tariffe previste dalla convenzione con la Regione Abruzzo; inoltre deduceva l’annullabilità della scrittura con cui si era impegnato a pagare la maggiore quota alberghiera, perché sottoscritta sotto minaccia di non poter fruire delle prestazioni della struttura. La cooperativa resistette, affermando che la tariffa convenzionale riguardava solo la quota sanitaria e non anche quella alberghiera, la quale sarebbe stata regolata da un autonomo contratto con il privato e soggetta a possibile adeguamento. In cassazione la cooperativa ha censurato la sentenza di merito per violazione delle norme che regolano le convenzioni con le strutture residenziali e, in particolare, per avere il Tribunale ritenuto che la tariffa regionale comprendesse anche le prestazioni alberghiere e che il contratto fosse nullo per contrasto con norme imperative, oltre a richiamare la disciplina sulla nullità parziale e sulla sostituzione automatica delle clausole.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura sulla distinzione tra quota sanitaria/quota sociale e quota alberghiera. Ha affermato che la regolazione regionale richiamata non include le prestazioni alberghiere nella tariffa complessiva predeterminata e che, quando la prestazione socio-assistenziale resta distinta dallo scopo terapeutico e non è inserita in un percorso di cura integrata, il corrispettivo della quota alberghiera può essere oggetto di autonomia negoziale tra struttura e utente. Conseguentemente ha cassato la sentenza del Tribunale di Torino e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 5 l. n. 833/1978
richiamato come base normativa della disciplina sanitaria di settore, ma non ritenuto idoneo a ricomprendere le prestazioni alberghiere nella tariffa predeterminata
art. 6 DPCM 08/08/1985
letto insieme alla disciplina regionale come fonte che fissa la quota sanitaria e quella sociale, senza imporre un prezzo inderogabile per le prestazioni alberghiere
art. 1363 c.c.
invocato per l’interpretazione della convenzione, ma la Corte privilegia il significato sistematico che separa quota sanitaria e quota alberghiera
art. 12 della Convenzione
interpretato nel senso che non esclude la pattuizione di un diverso corrispettivo per la quota alberghiera
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 1418, primo comma, c.c.
invocato per sostenere la nullità del contratto, ma non ritenuto applicabile nei termini prospettati dal giudice di merito
art. 1339 c.c.
richiamato in tema di inserzione automatica di clausole imperative, ma escluso nel caso in quanto non vi era un prezzo legale inderogabile per la quota alberghiera
art. 1419, secondo comma, c.c.
richiamato per la sostituzione delle clausole nulle, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo
art. 3, comma 2, l. n. 833/1978
richiamato per affermare la fisiologica gratuità delle prestazioni sanitarie pubbliche
art. 54 l. n. 833/1978
richiamato nel medesimo quadro della gratuità delle prestazioni sanitarie
l. n. 328/2000
richiamata per le prestazioni socio-assistenziali pure, per le quali è ammessa l’integrazione economica pubblica senza escludere il contratto con l’utente
Massime di principio
- Quando una struttura residenziale convenzionata eroga prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, occorre distinguere tra quota sanitaria, quota sociale e quota alberghiera: la regolazione pubblicistica della tariffa non implica automaticamente l’inderogabilità della componente alberghiera.
- La predeterminazione pubblica della tariffa complessiva non esclude, di per sé, che la quota alberghiera sia oggetto di autonoma pattuizione con l’utente, se la prestazione non rientra in un percorso di cura integrata e non è assistita da una norma imperativa che ne fissi il prezzo.
- La nullità per contrasto con norme imperative e l’inserzione automatica della clausola ex art. 1339 c.c. presuppongono l’esistenza di un comando normativo che disciplini in modo inderogabile il contenuto economico del rapporto; in mancanza, non può essere espunta l’autonomia negoziale delle parti.
- In presenza di strutture residenziali convenzionate, il giudice di merito deve verificare in concreto se il ricovero sia inserito in un percorso terapeutico personalizzato e integrato; solo in tale ipotesi la prestazione complessiva può essere sottratta a una libera determinazione del corrispettivo aggiuntivo.
- L’interpretazione della convenzione e degli atti regolatori di settore deve essere sistematica e coordinata con la funzione delle singole prestazioni, evitando di estendere alla componente alberghiera vincoli tariffari riferiti alla sola attività sanitaria.
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