Cassazione Civile, Ordinanza n. 24425/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione alla stima delle indennità dovute per l’espropriazione, in località Pescecotto nel Comune di Narni, di un’area di circa 35.010 mq destinata alla realizzazione della Piastra Logistica Terni-Narni. Il proprietario contestava che le aree fossero state considerate non edificabili e quindi indennizzate come agricole sulla base dell’art. 20 della legge regionale Umbria n. 7 del 2011 e della direttiva regionale attuativa approvata con delibera di Giunta n. 362/2013. Sosteneva che il PRG comunale e le NTA attribuivano alle aree una destinazione con vocazione edificatoria, anche se attuabile da privati previa convenzione con il Comune, e che la disciplina regionale e la direttiva amministrativa contrastassero con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e con gli artt. 42 e 117 Cost. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione degli artt. 20 e 21 l.r. 7/2011 e omesso esame della destinazione urbanistica effettiva; 2) illegittimità dell’uso della direttiva regionale, che avrebbe introdotto criteri indennitari riservati alla legge; 3) violazione dei principi sul serio ristoro, perché la stima non era ancorata al valore effettivo di mercato di aree con utilizzazione più ampia di quella agricola; 4) in subordine, questione di legittimità costituzionale delle norme regionali e del d.P.R. 327/2001 nella parte in cui escludono l’edificabilità legale per aree derivanti da precedente destinazione agricola e subordinano l’intervento privato a convenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha affermato che, in presenza di una destinazione urbanistica realizzabile anche ad iniziativa privata, non può negarsi la vocazione edificatoria del suolo solo perché l’intervento è soggetto a convenzionamento con l’ente pubblico. Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la direttiva regionale n. 362/2013, incompatibile con i principi generali fissati dalla legislazione statale in materia di edificabilità legale e indennità di esproprio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 20 e 21 l.r. Umbria n. 7 del 2011
"ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola"
La Corte di cassazione ritiene che tali norme vadano interpretate in coerenza con i principi statali sull’edificabilità legale e, se necessario, la direttiva regionale applicativa debba essere disapplicata.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
È richiamato dal ricorrente come parametro di conformità del sistema indennitario al serio ristoro.
art. 117, comma 3, Cost.
È invocato per censurare l’ingerenza regionale nella materia indennitaria.
art. 42 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del diritto di proprietà e dell’indennizzo espropriativo.
È menzionato per il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
art. 5, allegato E, L. 2248/1865
Consente la disapplicazione dell’atto amministrativo regionale contrastante con i principi generali della legislazione statale.
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 1 e 2
È richiamato nel quarto motivo come possibile norma in contrasto con i parametri costituzionali e CEDU.
Corte cost. n. 348/2007
È evocata per i principi sul rapporto tra indennizzo espropriativo e tutela convenzionale.
Corte cost. n. 349/2007
È evocata per il principio del serio ristoro nell’espropriazione.
Corte cost. n. 181/2011
È richiamata come precedente costituzionale sui criteri di determinazione dell’indennità.
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità di esproprio, la vocazione edificatoria del suolo non viene meno se la destinazione urbanistica consente l’attuazione dell’intervento anche a iniziativa privata, sia pure mediante convenzionamento con il pubblico.
- Un atto amministrativo regionale non può introdurre, in materia indennitaria, criteri incompatibili con i principi generali fissati dalla legislazione statale; se necessario deve esserne disposta la disapplicazione.
- Ai fini dell’edificabilità legale rileva la concreta disciplina urbanistica dell’area e la possibilità di valorizzazione economica del bene sul mercato, non la sola circostanza che l’intervento persegua un interesse pubblico o sia convenzionato.
- Le varianti urbanistiche esistenti al tempo del decreto di esproprio possono incidere sulla qualificazione edificatoria dell’area e devono essere considerate nella stima dell’indennità.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia, in modo specifico e pertinente, errori di diritto e omesso esame di fatti decisivi, le censure devono essere esaminate nel loro contenuto sostanziale, indipendentemente dalla formale intitolazione dei motivi.
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