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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21409/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rimborso, proposta da CESKA SPORITELNA per le ritenute operate in Italia su interessi percepiti su obbligazioni italiane. L'Agenzia aveva respinto l'istanza ritenendo la documentazione insufficiente per attestare la qualita di beneficiario effettivo e la percezione degli interessi; la banca depositaria aveva operato ritenute del 12,5% e la contribuente aveva prodotto, oltre a un'autocertificazione di beneficiario effettivo, copie di alcune transazioni e report bancari ritenuti parziali dall'ufficio. In primo grado la CTP accolse il ricorso della contribuente per difficoltà oggettive nel reperire documenti; la CTR in appello respinse il gravame dell'Agenzia confermando che le certificazioni prodotte erano idonee a dimostrare quanto richiesto. L'Agenzia propone ricorso per cassazione contestando la valorizzazione dell'autocertificazione, la valutazione probatoria e la presunta carenza di prova circa il beneficiario effettivo ai sensi dell'art.11 della Convenzione Italia-Repubblica Ceca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le censure relative al valore dell'autocertificazione e alla sua utilizzabilità, chiarendo che l'autocertificazione, nell'ambito della procedura amministrativa e se conforme alle istruzioni dell'Agenzia, assume valore probatorio e indiziario se correda la domanda di rimborso e viene integrata da altri documenti (contratti di acquisto dei titoli, certificazioni della banca depositaria, contabili bancarie). La Corte ha richiamato i tre test per accertare il beneficiario effettivo (substantive business activity test, dominion test, business purpose test), sottolineando che l'onere della prova del beneficiario effettivo grava sulla contribuente ai sensi dell'art.11 della Convenzione, ma nel caso di specie il giudice del merito ha valutato congruamente la documentazione prodotta. Sono state inoltre respinte le doglianze sulla presunta carenza motivazionale della CTR, ritenendo che si trattasse di rivalutazione del merito non ammissibile in cassazione. Condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La Corte ha valutato la portata e i limiti dell'autocertificazione prevista dal d.p.r. 445/2000, ritenendola idonea, nel contesto amministrativo e come elemento indiziario, a comprovare la qualita di beneficiario effettivo quando conforme alle istruzioni dell'Agenzia e integrata da altra documentazione probatoria.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 132

    Gli articoli citati indicano i motivi di ricorso per cassazione e i doveri motivazionali; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che richiedevano rivalutazione del merito o censuravano una presunta carenza motivazionale non fondata su assenza o apparente incongruenza della motivazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio secondo cui l'onere della prova grava sulla parte che deduce un fatto; la Corte ha ricordato che l'onere di provare la qualita di beneficiario effettivo incombe sulla contribuente, ai sensi anche dell'art.11 della Convenzione.

  • D.Lgs. 546/1992

    Riferimento alle regole processuali del contenzioso tributario; citato dalla ricorrente in tema di onere probatorio e valutazione delle produzioni documentali.

  • Convenzione tra Italia e Repubblica Ceca

    art. 11 (ratificata con L. 2 maggio 1983, n. 303)

    L'art. 11 disciplina l'imposizione sui proventi da interessi/dividendi e l'applicazione di aliquote ridotte o rimborsi; la Corte ha richiamato tale norma in relazione all'onere probatorio del beneficiario effettivo e alla possibilità di ottenere il rimborso quando la documentazione dimostra il diritto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater (modificato dalla L. n. 228/2012, art.1 comma 17)

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha stabilito che non si applica all'Amministrazione dello Stato per effetto del meccanismo della prenotazione a debito, quindi nulla da versare dall'Agenzia.

Massime di principio

  • In casi di richiesta di rimborso di ritenute su proventi esteri, l'onere di provare la qualita di beneficiario effettivo grava sul soggetto che chiede il beneficio (convenzione/art.11): va quindi fornita documentazione che consenta di superare i tre test (substantive activity, dominion, business purpose).
  • L'autocertificazione prevista dall'Agenzia, se conforme alle istruzioni amministrative, ha valore probatorio e indiziario nell'ambito della procedura di rimborso e può concorrere, insieme a contratti, contabili e certificazioni della banca depositaria, a dimostrare il diritto al rimborso; tuttavia da sola può non essere sufficiente se non corroborata da ulteriori elementi.
  • Il dominion test è centrale: va dimostrato che la percepente puo disporre liberamente degli interessi e non e obbligata a riversarli a terzi; indizi negativi (trasferimenti immediati a controllanti, identita del management, assenza di rischio economico) possono far escludere la qualita di beneficiario effettivo.
  • La valutazione della congruità e del peso delle prove è rimessa al giudice del merito; la cassazione non puo riesaminare il merito delle valutazioni probatorie ma solo censurare vizi di motivazione formale o violazioni di legge.
  • La tardiva o parziale produzione documentale può essere giustificata in presenza di oggettive difficoltà nel reperimento dei documenti e non deve automaticamente precludere un diritto, se il giudice di merito ritiene che gli elementi prodotti siano sufficienti a comprovarlo.
  • Nelle istanze di rimborso conviene produrre, oltre all'autocertificazione, contratti di acquisto dei titoli, certificazioni della banca depositaria, estratti contabili e documentazione che dimostri l'ammontare degli interessi e delle ritenute operate, al fine di superare i tre test e l'onere probatorio.

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