Cassazione Civile, Ordinanza n. 15657/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore era stato assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato da un'agenzia interinale presso una società utilizzatrice. Egli ha chiesto l'accertamento, per asserita irregolarità della somministrazione, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice e, poi, con la società cessionaria dell'azienda per effetto di trasferimento d'azienda intervenuto nelle more. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha respinto la domanda ritenendo applicabile il divieto di costituzione del rapporto a tempo indeterminato previsto dall'art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008, in quanto l'utilizzatrice era società controllata dalla Regione Siciliana e svolgeva attività al servizio della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha proposto otto motivi: ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 18, comma 2 bis, l. n. 133/2008 e dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo la convertibilità del rapporto per somministrazione irregolare; ha contestato l'applicazione di una norma ormai abrogata; ha lamentato omessa pronuncia e error in procedendo sulla questione della inapplicabilità ratione temporis della norma; ha invocato un'interpretazione costituzionalmente orientata della sopravvenuta abrogazione; ha contestato la ricostruzione dell'attività della società e la sua riconducibilità al divieto; ha dedotto violazione del giudicato esterno e dell'onere della prova; ha sostenuto che il divieto riguardasse solo società controllate da enti locali e non dalla Regione Siciliana. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento tra chi introduce la causa prima o dopo l'abrogazione della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: i primi cinque perché la disciplina applicabile era quella vigente al momento della stipula del contratto di somministrazione, stipulato nel 2010, e perché la conversione del rapporto è incompatibile con il regime del pubblico impiego contrattualizzato e con il divieto posto dall'art. 18, comma 2 bis; il sesto motivo perché mirava a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale senza veicolare correttamente il vizio motivazionale; il settimo perché le doglianze sul giudicato esterno erano generiche e comunque assorbite; l'ottavo perché il combinato disposto dell'art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 include tra le società destinatarie del divieto anche quelle controllate dalla Regione. La questione di costituzionalità è stata giudicata irrilevante, poiché il momento decisivo è la data di stipula del contratto nullo e non quello dell'iniziativa giudiziaria.
Norme richiamate
art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008
La disciplina va applicata in base alla data di stipula del contratto; per le società pubbliche o controllate rientranti nel divieto esclude la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Legge di conversione della norma che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 18.
Richiamato dal ricorrente come norma sanzionatoria della somministrazione irregolare, ma ritenuto non prevalente rispetto al regime speciale applicabile alle società pubbliche.
Invocato dal ricorrente per sostenere il trasferimento del rapporto al cessionario, ma non idoneo a superare il divieto di conversione nel caso concreto.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione prospettata era incompatibile con la soluzione adottata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura di fatto proposta dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché non articolata nei rigorosi termini del vizio di motivazione omesso esame.
art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008
La sua portata non è limitata alle sole società controllate da Comuni e Province, ma si estende anche a quelle controllate dalla Regione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Concorre a definire il perimetro delle amministrazioni pubbliche e delle società controllate rilevanti ai fini del divieto di assunzione.
La nullità del contratto va valutata al momento genetico della fattispecie negoziale, perché è l'esistenza stessa del contratto invalido a porsi in contrasto con la norma imperativa.
Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle norme imperative sul lavoro flessibile determina nullità del rapporto e consente solo le tutele limitate dell'art. 2126 c.c., non la conversione in rapporto stabile.
Nel lavoro pubblico contrattualizzato le tutele sono limitate alle prestazioni di fatto, cioè retribuzioni e contributi, e non si estendono al diritto all'assunzione.
art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato come ulteriore base dell'esclusione della trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato nelle ipotesi considerate.
Il ricorrente lo invocava per contestare l'efficacia riflessa di precedenti decisioni, ma le doglianze sono state ritenute assorbite o comunque generiche.
Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova in relazione alla qualificazione della società e al divieto di assunzione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le censure sul giudicato esterno sono state ritenute inammissibili perché prive della necessaria trascrizione dei testi delle sentenze richiamate.
Norma sul procedimento camerale richiamata in premessa per il deposito della memoria.
Richiamato per aderire a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha giustificato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di somministrazione irregolare presso soggetti pubblici o ad essi equiparati, la disciplina applicabile va individuata con riferimento alla normativa vigente al momento della stipula del contratto, perché la nullità e i suoi effetti si valutano al momento genetico del rapporto.
- La conversione del rapporto in un contratto subordinato a tempo indeterminato non è ammessa quando la normativa speciale sul lavoro alle dipendenze di società pubbliche o controllate prevede un espresso divieto di assunzione o di stabilizzazione; in tali casi il lavoratore può avere solo le tutele compatibili con il regime speciale.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione delle norme imperative sul ricorso a forme flessibili di lavoro comporta nullità del rapporto, con tutela limitata alle prestazioni eseguite e ai contributi, ma non alla costituzione di un rapporto stabile.
- Le società controllate da una Regione rientrano, ai fini dell'applicazione del divieto di assunzione, nel novero delle società pubbliche rilevanti, non essendo la disciplina limitata alle sole società controllate da Comuni o Province.
- Le censure in cassazione che intendano contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito devono essere articolate nei rigorosi limiti del vizio motivazionale tipizzato; non è sufficiente il mero richiamo alla diversa ricostruzione di fatto accolta in primo grado.
- La deduzione del giudicato esterno richiede specificità, inclusa la trascrizione dei provvedimenti invocati e la puntuale dimostrazione della loro efficacia nel processo; in mancanza, la censura è inammissibile.
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