Cassazione Civile, Ordinanza n. 15642/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda una cartella di pagamento per contributi dovuti per lavoratori dipendenti relativi a diversi mesi tra il 2002 e il 2004. L'associazione resistente aveva contestato la pretesa contributiva sostenendo di avere diritto, in quanto impresa con sede nella provincia di Catania, alla sospensione dei termini di pagamento e alla rateizzazione in 128 mesi previste dalle ordinanze di protezione civile emanate a seguito degli eventi sismici ed eruttivi dell'Etna. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo, reputando che i benefici emergenziali fossero stati riconosciuti a tutte le imprese della provincia e che la successiva ordinanza limitativa ai soli comuni di Catania fosse illegittima; aveva inoltre escluso che la legge finanziaria 2007 avesse "legificato" quella disciplina e aveva esteso il beneficio anche ad alcuni contributi ulteriori. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione delle norme emergenziali e della disciplina sulle ordinanze in deroga, censurando l'affermazione di carenza di potere dell'ordinanza del 2006; con il secondo denuncia violazione delle disposizioni del decreto-legge del 2002, delle ordinanze del 2002, 2003 e 2005 e della legge n. 296 del 2006, sostenendo che l'art. 1, comma 1011, avrebbe recepito e reso definitiva la disciplina della precedente ordinanza del 2005. La resistente eccepisce anche giudicato esterno, richiamando altra sentenza favorevole relativa ad annualità precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione respinge l'eccezione di giudicato esterno, affermando che i precedenti giudizi riguardavano periodi contributivi diversi e che, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza comporta la diversità dei rapporti giuridici, impedendo di estendere con efficacia di giudicato l'assetto dell'obbligo per il futuro. Accoglie poi il secondo motivo di ricorso, richiamando il proprio precedente orientamento, e afferma che l'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 ha disciplinato in modo nuovo e definitivo le omissioni e i ritardi nei versamenti conseguenti alla sospensione emergenziale, individuando come beneficiari i destinatari dell'ordinanza del 2005 e prevedendo solo la definizione agevolata del debito residuo al 50%. Poiché il comune in cui ha sede la resistente non rientra tra quelli beneficiari così definiti, il preteso diritto a conservare la sospensione e la rateizzazione originariamente previste dalle ordinanze del 2002 e 2003 è privo di base normativa. La sentenza impugnata è quindi cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5
Le ordinanze emergenziali possono derogare alla normativa ordinaria entro i limiti fissati dalla legge e devono indicare le norme derogate e la motivazione; la successione di ordinanze in materia emergenziale incide sull'assetto dei rapporti contributivi nei diversi periodi.
D.L. n. 245 del 2002, art. 2, comma 2 e art. 4, comma 1
Richiamato come base normativa delle misure emergenziali e della relativa disciplina contributiva sospensiva.
O.P.C.M. n. 3254 del 2002, art. 5, comma 1
Ha previsto la sospensione e la rateizzazione dei contributi per i soggetti colpiti dagli eventi emergenziali nella provincia di Catania.
O.P.C.M. n. 3282 del 2003, art. 14, comma 2
Richiamata tra le fonti della disciplina emergenziale successiva e delle misure di sospensione/rateizzazione.
O.P.C.M. n. 3442 del 2005, art. 1, comma 1
Indicata come ordinanza che individuava un novero ristretto di beneficiari, poi richiamata dalla successiva disciplina legislativa.
O.P.C.M. n. 3555 del 2006
La Corte ritiene che la questione della sua validità non sia decisiva ai fini della soluzione, poiché la disciplina è stata poi ricondotta a fonte primaria.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011
Ha introdotto una nuova disciplina delle posizioni debitorie pendenti, individuando i destinatari dell'ordinanza del 2005 come beneficiari della definizione agevolata con pagamento del debito residuo al 50%; ha sostituito il precedente assetto emergenziale e costituisce l'unica base normativa residua per tali agevolazioni.
L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E
Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disapplicazione degli atti amministrativi, ma non decisiva nella ratio della decisione.
Massime di principio
- In materia di obbligazioni contributive, il giudicato formatosi su annualità o periodi diversi non si estende automaticamente ai periodi successivi, poiché la diversità del periodo di debenza integra rapporti giuridici distinti e autonomi.
- Le misure emergenziali di sospensione e rateizzazione dei contributi vanno interpretate alla luce della successione delle ordinanze e dell'eventuale successivo intervento legislativo: se il legislatore interviene con una disciplina primaria che richiama e cristallizza una specifica ordinanza, la precedente disciplina eccezionale cessa di costituire autonoma base per pretendere benefici ulteriori o diversi.
- Quando una norma primaria individua espressamente i destinatari di una definizione agevolata, i soggetti esclusi da quel perimetro non possono invocare il beneficio originariamente previsto da precedenti ordinanze emergenziali non più operative nei loro confronti.
- Nell'interpretazione della disciplina emergenziale, la verifica della base normativa del beneficio deve essere riferita al momento e al periodo contributivo controverso, tenendo conto dell'evoluzione della fonte regolatrice e del carattere eccezionale e variabile delle ordinanze in deroga.
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