Cassazione Civile, Ordinanza n. 15643/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla riliquidazione della quota B del trattamento pensionistico di un iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. I giudici di merito avevano ritenuto che il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 si applicasse solo alla quota A e non anche alla quota B , regolata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non era stata abrogata tacitamente ed era compatibile con la normativa successiva sulla quota B ; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione decennale fosse maturata comunque per i ratei anteriori al 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non devono essere computate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha precisato che tale limite non stato abrogato per incompatibilit dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Il secondo motivo rimasto assorbito. La sentenza impugnata stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit .
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, per la parte eccedente, e non risulta abrogato dalla normativa successiva.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non comporta l'abrogazione tacita per incompatibilit del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Ha modificato il testo dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, senza eliminare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile.
art. 2935 c.c.
Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente continua a operare anche per la determinazione della quota B, salvo espressa abrogazione o incompatibilit insuperabile con la normativa successiva.
- La modifica dei criteri di calcolo della quota B non implica, di per s , la caducazione del massimale pensionabile: la disciplina successiva va coordinata con quella previgente quando il testo normativo non mostri una volont abrogativa inequivoca.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto e la decisione va cassata per il merito, gli ulteriori motivi incompatibili con l'accoglimento possono restare assorbiti.
- In sede di legittimit , la corretta interpretazione della disciplina pensionistica e del rapporto tra norme previgenti e sopravvenute pu giustificare la cassazione con rinvio se il giudice di merito si discostato dal principio di diritto consolidato.
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