Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, proposta da pensionati o loro eredi già dipendenti del Gruppo ENEL, di accertare il diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. Dopo la disdetta dell’agevolazione comunicata da ENEL nell’ottobre 2015, la Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di autorizzazione al deposito di documenti già prodotti in primo grado ma non ammessi; (2) violazione delle norme sulla nozione di retribuzione e sul principio di causalità, sostenendo che il beneficio avesse natura retributiva; (3) violazione delle norme fiscali e previdenziali, censurando l’affermazione della sola rilevanza tributaria del beneficio; (4) violazione delle norme codicistiche e del CCNL ENEL per avere escluso che l’agevolazione costituisse diritto quesito; (5) violazione delle norme sulla disdetta e sulla disciplina del rapporto collettivo, per avere ritenuto legittimo il recesso di ENEL dalla clausola collettiva; (6) violazione della disciplina delle spese, per il rigetto della doglianza sulle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’omessa pronuncia dedotta riguardava una questione processuale e non di merito; ha rigettato i motivi secondo, terzo e quarto, aderendo alla giurisprudenza consolidata secondo cui l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica non ha natura retributiva, non è correlata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non è un diritto quesito e, quindi, può essere validamente disdettata dal datore di lavoro secondo la disciplina collettiva; ha ritenuto inammissibile anche il sesto motivo, poiché la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non per questioni processuali come l’autorizzazione al deposito documentale.
Richiamato come base dell’istanza di autorizzazione al deposito di documenti in appello; la relativa mancata decisione non integra il vizio dedotto nel caso di specie.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare il beneficio come retributivo, ma la censura è stata respinta.
art. 12, comma 1, l. n. 153/1969
Il principio di retribuzione ai fini contributivi include ogni importo in dipendenza del rapporto di lavoro, ma ciò non impedisce che un beneficio riconosciuto dalla fonte collettiva sia disdettato; la norma non interferisce con la configurazione del beneficio nel rapporto di lavoro.
art. 48, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva/fiscale del beneficio, ma la Corte ne esclude la decisività ai fini del rapporto di lavoro.
artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986
La qualificazione come reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali è ritenuta irrilevante per stabilire la natura retributiva del beneficio nel rapporto di lavoro.
Richiamato tra le norme invocate contro la disdetta; la Corte afferma la legittimità del recesso nel rispetto di buona fede e correttezza.
Richiamato in tema di vincolatività del contratto e delle sue modifiche; la Corte esclude che la clausola collettiva si sia incorporata irrevocabilmente nel contratto individuale.
Richiamato a sostegno della censura sulla disdetta; la Corte afferma che il recesso unilaterale è ammissibile nei rapporti di durata a tempo indeterminato.
Il recesso deve rispettare i criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.
Richiamato dai ricorrenti, senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione decisiva.
Richiamato per sostenere la permanenza del trattamento più favorevole; la Corte esclude che la clausola collettiva generi diritti quesiti intangibili.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne trae un effetto utile per la domanda proposta.
art. 33 c.c.n.l. ENEL 21 febbraio 1989
Fonte collettiva invocata dai ricorrenti a base dell’agevolazione tariffaria, ma non idonea a fondare un diritto quesito al mantenimento indefinito.
art. 30 c.c.n.l. ENEL 7 giugno 1976
Fonte collettiva invocata dai ricorrenti; la Corte ritiene che le clausole collettive non si incorporino stabilmente nel contratto individuale.
art. 36 Cost.
Esclusa l’applicabilità del canone di proporzionalità e sufficienza alla fattispecie, perché l’agevolazione non è remunerazione della prestazione lavorativa.
Richiamato per dare continuità alla giurisprudenza consolidata e motivare in forma sintetica il rigetto.
La censura sulle spese è inammissibile perché la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un’omessa pronuncia denunciabile in cassazione presuppone il mancato esame di una domanda o eccezione di merito, non la mancata decisione su una questione processuale.
- Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva non ha natura retributiva solo perché è fiscalmente o contributivamente rilevante: la qualificazione va valutata in base alla sua funzione nel rapporto di lavoro e all’eventuale corrispettività con la prestazione resa.
- La natura retributiva di un vantaggio contrattuale richiede un collegamento con la prestazione lavorativa, la sua quantità o qualità, o comunque con un corrispettivo della prestazione stessa; se il beneficio è autonomo rispetto alla prestazione, non è soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza dell’art. 36 Cost.
- Le clausole collettive non si incorporano automaticamente e in modo irretrattabile nel contratto individuale, sicché la successione dei contratti collettivi può sostituire la disciplina precedente salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia.
- Nel rapporto di lavoro i diritti quesiti si configurano solo quando la situazione è già entrata nel patrimonio del lavoratore come effetto di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; restano invece revocabili o modificabili le mere aspettative a mantenere nel tempo un trattamento più favorevole.
- In mancanza di un termine finale predeterminato, anche un assetto collettivo di durata non può vincolare indefinitamente le parti: il recesso/disdetta è ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
- La regolazione delle spese processuali e la valutazione di gravi ed eccezionali ragioni per compensarle appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
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