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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15649/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da due impugnazioni riunite proposte contro una cartella esattoriale e contro un fermo amministrativo, entrambe relative a inadempimenti contributivi. Nel merito, il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul fermo, poi revocato nelle more, e rigettato l’opposizione alla cartella. La corte territoriale ha ritenuto che il mancato accantonamento dei contributi presso la Cassa edile, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto collettivo e della disciplina speciale in materia di edilizia e sgravi contributivi per il Mezzogiorno, comportasse la decadenza dal beneficio della legge n. 448/1998; ha inoltre affermato che la parte non avesse provato di non essere tenuta all’accantonamento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità della sentenza per mancanza strutturale di motivazione, assumendo che la motivazione dovesse essere contestuale alla lettura del dispositivo; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e erronea applicazione della disciplina sugli sgravi e sugli obblighi di denuncia/accantonamento alla Cassa edile, sostenendo che l’onere probatorio fosse stato illegittimamente posto a carico del ricorrente, pur in assenza di lavori pubblici; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la corte d’appello avrebbe trascurato un distinto motivo di impugnazione relativo alla contestazione integrale della debenza contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, osservando che nel giudizio d’appello si applica l’art. 437 c.p.c., che prevede la sola lettura del dispositivo e non impone il deposito contestuale della motivazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, nella specie, l’accantonamento presso la Cassa edile costituiva il presupposto per la fruizione degli sgravi e che, quindi, la verifica sulla obbligatorietà o meno dell’accantonamento e i relativi oneri probatori non erano estranei al thema decidendum; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato di avere assolto gli obblighi retributivi o contributivi rilevanti. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma soltanto questioni e argomentazioni difensive, non scrutinabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel dispositivo ha rigettato il ricorso, senza statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che nel giudizio d’appello imponga la motivazione contestuale alla lettura del dispositivo; rileva invece la disciplina dell’art. 437 c.p.c.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel giudizio di appello prevede la lettura del solo dispositivo, senza obbligo di deposito contestuale della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ritiene infondata la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio, poiché la prova dell’insussistenza dell’obbligo di accantonamento era pertinente al tema della controversia e al diritto allo sgravio.

  • legge n. 448 del 1998

    È la base normativa degli sgravi contributivi per i quali il mancato accantonamento presso la Cassa edile è stato ritenuto ostativo alla fruizione del beneficio.

  • art. 29 d.l. n. 244 del 1995 conv. in l. n. 341 del 1995

    Richiamato come disciplina degli obblighi contributivi in edilizia e del minimale correlato; il terzo comma viene inteso nel senso di escludere gli sgravi nel caso di omessa denuncia del rapporto di lavoro alla Cassa edile.

  • art. 6, comma 10, d.l. 9 ottobre 1989 n. 288

    Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme di settore, senza che la Corte ne faccia un’autonoma specifica interpretazione diversa dal complessivo rigetto della censura.

  • art. 118, comma 6, codice dei contratti

    È evocato per sostenere che l’obbligo di denuncia alla Cassa edile sorgerebbe solo in caso di lavori pubblici; la Corte ritiene comunque infondata la censura per carenza di prova sul diritto allo sgravio.

  • art. 40, comma 6, lett. d) codice dei contratti

    Richiamato in relazione all’obbligo di denuncia dei rapporti di lavoro alla Cassa edile nei contratti pubblici; non viene accolto il rilievo difensivo che ne limitava l’operatività.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità per mancanza di motivazione, che la Corte esclude.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non sono censurabili questioni, argomentazioni o difese generiche.

  • d.l. n. 83 del 2012 conv. dalla l. n. 143 del 2012

    È richiamato per la formulazione attuale dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che limita il controllo al fatto storico omesso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la lettura del solo dispositivo non determina nullità della sentenza per difetto di motivazione, poiché l’art. 437 c.p.c. non impone il deposito contestuale della motivazione come invece previsto, in diverso ambito, dall’art. 429 c.p.c.
  • Quando il beneficio contributivo è subordinato a specifici adempimenti verso la Cassa edile, il mancato accantonamento o la mancata denuncia possono incidere sul diritto allo sgravio; la contestazione sull’obbligatorietà dell’adempimento e la prova del suo assolvimento sono quindi pertinenti al thema decidendum.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata se il giudice di merito pone a carico della parte la prova di circostanze che costituiscono il presupposto del beneficio invocato o dell’esclusione della relativa decadenza.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare l’omessa considerazione di questioni, argomentazioni difensive o generiche contestazioni.
  • La deduzione di una motivazione solo insufficiente o non esaustiva non è più sindacabile in cassazione, salvo le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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