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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15650/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente di seconda fascia che, per il periodo in cui ha svolto l'incarico di direttore di un'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, ha chiesto il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alla prima fascia dirigenziale e il pagamento delle relative differenze economiche. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l'ente una struttura di massima dimensione e valorizzando la mancanza di una sovraordinazione gerarchica interna e il rapporto diretto con l'organo politico. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, qualificando l'ente come struttura intermedia sulla base della legge regionale sulla dirigenza e del regolamento organizzativo adottato successivamente, che indicava i direttori delle aziende come dirigenti di seconda fascia. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, due censure: violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 10 del 2000, perché l'ente avrebbe dovuto essere qualificato come struttura di massima dimensione e perché la normativa regionale sarebbe stata immediatamente precettiva; inoltre ha lamentato l'omesso esame della delibera che, nel contratto individuale, aveva formalmente conferito l'incarico di dirigente generale, sostenendo che ciò dovesse fondare il suo inquadramento e il relativo trattamento economico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato che la legge regionale applicabile disciplina espressamente la dirigenza anche per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza o controllo regionale, ma che la qualifica di struttura di massima dimensione è riservata alle strutture individuate nella tabella allegata e che l'ente in questione non vi era incluso. Ha poi precisato che le disposizioni della legge regionale hanno natura sostanzialmente precettiva sin dall'entrata in vigore, salva la successiva regolamentazione organizzativa per l'adattamento concreto degli enti, e che il regolamento adottato nel corso del rapporto aveva comunque qualificato l'ente come servizio/struttura intermedia e i direttori come dirigenti di seconda fascia. La Corte ha inoltre escluso che elementi fattuali o l'intitolazione dell'incarico nel contratto individuale potessero derogare alla disciplina legale inderogabile, richiamando il principio di formalità nell'impiego pubblico privatizzato e la nullità degli atti negoziali contrastanti con norme imperative. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 1

    Le disposizioni sulla dirigenza e sull'organizzazione si applicano anche agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza o controllo della Regione; tali enti devono adeguarsi mediante appositi regolamenti organizzativi.

  • L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 4

    Le strutture di massima dimensione, in sede di prima applicazione, sono solo quelle inserite nella tabella allegata; la mancata inclusione di un ente nella tabella esclude che possa essere qualificato come struttura di massima dimensione.

  • L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 6

    La prima fascia dirigenziale è riservata, in sede di prima applicazione, alle figure espressamente indicate dalla legge; il segretario generale è espressamente incluso, mentre non lo è automaticamente il direttore dell'ente in esame.

  • L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 7

    L'incarico di dirigente generale presuppone la direzione di una struttura di massima dimensione.

  • L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 9

    Disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nel nuovo assetto organizzativo.

  • L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 20

    La disposizione transitoria va letta in continuità con il previgente sistema dei ruoli regionali e non consente equiparazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste.

  • L.R. Sicilia 2005, n. 10, art. 5

    La soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico comporta la conservazione della posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005, ma non sana atti nulli o in contrasto con norme inderogabili.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19

    Nel pubblico impiego privatizzato l'attribuzione degli incarichi dirigenziali deve rispettare i criteri di correttezza e buona fede, ma tali principi non possono prevalere su norme imperative e su cause di nullità.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato per affermare il divieto per il datore di lavoro pubblico di attribuire inquadramenti difformi da quelli previsti dalla disciplina legale o collettiva.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 97 Cost.

    La necessità di adeguamento regolamentare delle strutture è letta in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego regionalizzato, la qualifica di struttura di massima dimensione e il conseguente inquadramento nella fascia dirigenziale più elevata richiedono una espressa base normativa; non bastano dati fattuali, prassi organizzative o la rilevanza concreta delle funzioni svolte.
  • Le disposizioni legislative che impongono agli enti pubblici di adeguare la propria organizzazione mediante regolamento non sono per ciò solo prive di efficacia immediata: esse operano sin dall'entrata in vigore quanto ai criteri di qualificazione e ai limiti inderogabili, demandando al regolamento l'adattamento tecnico-organizzativo.
  • Nel pubblico impiego privatizzato il datore di lavoro non può attribuire, con atti negoziali o contratti individuali, un inquadramento o un trattamento economico contrastante con norme imperative; l'atto difforme è nullo anche se favorevole al lavoratore.
  • La denominazione formale dell'incarico contenuta nel contratto individuale non è sufficiente a fondare un diritto a un superiore inquadramento quando la legge e il regolamento collocano l'ente e la funzione in una diversa fascia dirigenziale.
  • I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto non consentono di conservare un trattamento acquisito in base a un atto nullo o contrario a norme inderogabili, né di fondare un affidamento tutelabile in presenza di disciplina legale chiara e vincolante.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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