Cassazione Civile, Ordinanza n. 15647/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento presso terzi intimato dall'agente della riscossione per il recupero di crediti contributivi iscritti a ruolo in forza di due cartelle esattoriali. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto prescritto il credito relativo a una cartella, applicando il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 anche alla cartella non opposta, e aveva qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quindi non soggetta al termine di decadenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che per i crediti contributivi iscritti a ruolo il termine di prescrizione sarebbe decennale e non quinquennale; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, assumendo che la disciplina speciale della riscossione prevede comunque il termine decennale. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio e in via pregiudiziale l'invalidità della procura speciale conferita ai difensori dell'agente della riscossione, avvocati del libero foro, in mancanza di una specifica deliberazione che giustificasse la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi di legittimità. Da ciò ha tratto il difetto di valida costituzione in giudizio dell'ente ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della controricorrente, e sono stati dichiarati dovuti gli ulteriori adempimenti contributivi di legge.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della prescrizione decennale del credito; la Corte non ne ha esaminato la portata nel merito per l'assorbente declaratoria di inammissibilità.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
menzionato dalla sentenza impugnata come base del termine quinquennale di prescrizione dei contributi anche in caso di cartella non opposta; il ricorso mirava a contestarne l'applicazione.
la Corte d'appello aveva ritenuto che l'opposizione fosse assimilabile all'opposizione all'esecuzione, con conseguente non applicabilità del termine di decadenza dell'art. 617 c.p.c.
richiamato per escludere che l'opposizione fosse soggetta al termine di decadenza tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
invocato nel secondo motivo come norma speciale che, secondo la ricorrente, imporrebbe la prescrizione decennale.
invocato nel secondo motivo in combinazione con l'art. 20 d.lgs. n. 112/1999 per sostenere la prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo.
artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. n. 602/1973
richiamati nel primo motivo in relazione alla disciplina della riscossione mediante ruolo e alla dedotta prescrizione decennale.
R.D. n. 1611/1933, art. 43, comma 4
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei casi speciali riservati all'Avvocatura dello Stato.
D.Lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 17
richiamati come parametri del ricorso a avvocati del libero foro nel rispetto delle regole sugli affidamenti e dei criteri organizzativi dell'ente.
D.L. n. 193/2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225/2016
richiamato come base normativa degli atti generali che disciplinano l'organizzazione del patrocinio dell'ente.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la costituzione dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida solo se sussistono i presupposti legali che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; in mancanza di una specifica deliberazione o del richiamo dei presupposti richiesti, la procura speciale è invalida.
- Il difetto di valida procura e, quindi, di regolare costituzione in giudizio dell'ente può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimità.
- Quando l'invalidità della procura comporta il difetto di rappresentanza processuale del ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Le norme speciali sulla riscossione e sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo non vengono scrutinare nel merito se il ricorso è precluso da un vizio preliminare di rappresentanza processuale.
- In presenza di controversie relative alla riscossione, la qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi incide sul regime delle decadenze, ma tale questione resta assorbita se manca una valida costituzione della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15642/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15643/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15649/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15650/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15652/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →