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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22323/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento notificatagli nel 2012 per crediti tributari risalenti al 1995, deducendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta. In primo grado otteneva esito favorevole, ma in appello la decisione veniva riformata sulla base della produzione, da parte dell'agente della riscossione, delle relate di notifica della cartella. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l'illegittimità dell'ammissione in appello di documenti nuovi; con il secondo lamentava, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., che il giudice d'appello non avesse considerato correttamente la qualità della consegnataria dell'atto, indicata come moglie convivente ma asseritamente non tale, nonché il fatto che il contribuente fosse già fallito al momento della notifica, con conseguente necessità di notificare alla curatela; veniva inoltre riproposta la doglianza sulla notificazione eseguita direttamente dall'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado, e anche se nel primo grado la parte era contumace, potendo tali documenti essere utilizzati sia come prova sia come meri indizi idonei a fondare presunzioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non riguardava un fatto storico omesso ma mirava a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; inoltre ha rilevato che la questione della qualificazione della consegnataria risultava già esaminata e che la relativa contestazione non era stata tempestivamente svolta. È stato infine ricordato che, per la notifica della cartella a mezzo raccomandata diretta dell'agente della riscossione, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace; tali documenti possono valere come prova o come meri elementi indiziari.

  • artt. 2699-2720 c.c.

    Richiamati per distinguere l'uso dei documenti come prove documentali in senso proprio.

  • art. 2729 c.c.

    I documenti prodotti in appello possono essere utilizzati come elementi indiziari, da soli o con altri, purché idonei a fondare presunzioni semplici.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati prospettati rispettivamente un vizio di violazione di legge e un vizio di omesso esame; la Corte ha escluso la fondatezza di entrambi.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella mediante invio diretto dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue le regole del servizio postale ordinario.

  • L. n. 890/1982

    Non si applica alla notifica semplificata della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione con raccomandata A.R.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove prove in appello non opera per i documenti: l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente sempre la loro produzione, anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace.
  • Un documento prodotto in appello può essere valorizzato non solo come prova documentale diretta, ma anche come elemento indiziario idoneo, con altri elementi o anche da solo se grave, preciso e concordante, a fondare presunzioni semplici.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento segue la disciplina del servizio postale ordinario e non quella speciale della L. n. 890/1982.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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