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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26234/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto assorbito ogni esame del motivo di merito, poiché l'atto non rispettava il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesto per il ricorso per cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006, con rideterminazione dei ricavi a seguito di verifica fiscale e conseguenti recuperi a fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente, ritenendo illegittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 per mancanza di una preventiva valutazione di inattendibilità delle scritture contabili, presupposto dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2729 c.c. e 7 della L. n. 212/2000. La società intimata non ha svolto difese. La Corte, però, non ha esaminato il motivo nel merito perché ha rilevato un vizio preliminare del ricorso per cassazione: la parte ricorrente aveva formulato una esposizione sommaria dei fatti di causa meramente compilativa, riproducendo integralmente e senza sintesi gli atti del giudizio e costringendo la Corte a un'indagine selettiva del materiale processuale; ciò integra il c.d. ricorso "assemblato" e viola l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in relazione al metodo analitico-induttivo di accertamento; la Corte non ne esamina la corretta applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale preliminare.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'accertamento IVA; non viene esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale parametro sulle presunzioni, ma non oggetto di scrutinio di merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non lo applica nel merito poiché assorbe la questione il difetto del requisito di cui all'art. 366 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo considera violato perché il ricorso non contiene una vera esposizione sommaria dei fatti di causa, ma una mera riproduzione integrale e non commentata degli atti processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, chiara e selettiva dei fatti di causa; non è sufficiente la mera fotoriproduzione integrale degli atti processuali.
  • Il c.d. ricorso "assemblato", costruito mediante integrale trascrizione o riproduzione di documenti e atti senza un'adeguata sintesi narrativa, viola l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. ed è inammissibile.
  • L'inammissibilità per difetto del requisito di contenuto-forma del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito, anche quando siano formulati censure relative all'applicazione di norme sostanziali o tributarie.
  • La tecnica dell'espunzione degli atti riprodotti può evitare l'inammissibilità solo se, eliminati i documenti integralmente riportati, residui comunque un'esposizione autosufficiente e sintetica dei fatti; in mancanza, il vizio permane.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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