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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32994/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni di compravendita a catena di beni strumentali tra più società, culminate nell'acquisto da parte del contribuente. L'Ufficio ha ritenuto che tali operazioni fossero state poste in essere al solo fine di far apparire nuovi beni in realtà usati e di consentire l'accesso a finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini, recuperando quindi l'IVA detratta dal contribuente sul presupposto che l'acquisto fosse inesistente. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento, senza successo in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dal potere impositivo per l'anno 2004; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato ottenimento di finanziamenti bancari agevolati, con violazione delle norme su prova presuntiva e onere della prova; 3) erronea qualificazione dell'operazione e della causa del contratto; 4) violazione delle norme sulla libertà di forma e sulla meritevolezza dell'operazione di sale and sale back, nonché dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e delle regole probatorie. In sostanza sosteneva che l'operazione avesse causa di finanziamento e che non vi fosse evasione/elusione IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di raddoppio dei termini di accertamento, rileva l'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione; il contribuente, però, aveva contestato l'insussistenza del reato e non la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, profilo non sindacabile dal giudice tributario. Quanto ai restanti motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ha confermato il rigetto dell'impugnazione, correggendo però la motivazione della sentenza d'appello: ha escluso che l'operazione integrasse una cessione di beni imponibile ai fini IVA, richiamando il concetto unionale di cessione come trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario; ha quindi ricondotto la fattispecie a un'operazione di carattere finanziario, priva di una cessione imponibile idonea a generare detrazione IVA. In via subordinata ha osservato che, anche ove qualificata come prestazione di servizi, l'operazione sarebbe esente da IVA e comunque non avrebbe consentito la detrazione. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza unionale rispetto alla notificazione del ricorso. È stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata denunciata l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza, ma la censura è stata ritenuta irrilevante/infondata alla luce del regime del raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato quale fonte dell'obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.leg. n. 74 del 2000

    Indicato come corpus dei reati tributari cui si collega l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova e delle presunzioni, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la censura è stata respinta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la censura è stata respinta.

  • l. n. 1329 del 1865

    Invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'operazione di finanziamento; la Corte non ne ha condiviso l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633/72

    Richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione delle regole di accertamento IVA; il ricorso è stato rigettato.

  • art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/72

    Richiamato per affermare che, ove l'operazione fosse qualificata come prestazione di servizi di finanziamento, essa sarebbe comunque esente da IVA e non darebbe luogo a detrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dalla legge, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia; il contribuente, per contestarlo, deve attaccare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non l'accertamento del reato, che resta estraneo al sindacato del giudice tributario.
  • Ai fini IVA, la nozione di cessione di beni richiede che il cessionario acquisti il potere di disporre del bene come proprietario; un'operazione meramente finanziaria, che abbia funzione di reperimento di liquidità e non realizzi un'effettiva circolazione del bene, non integra una cessione imponibile.
  • Se un'operazione, pur strutturata come compravendita, ha causa concreta di finanziamento, occorre verificare se essa realizzi effettivamente un'operazione imponibile ai fini IVA; in mancanza di una cessione imponibile non nasce il diritto alla detrazione dell'imposta.
  • Anche quando un'operazione sia ricostruita come prestazione di servizi finanziari, la sua eventuale esenzione IVA esclude comunque la detrazione dell'imposta assolta a monte.
  • In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo non può condurre all'accoglimento del ricorso quando, corretta la qualificazione giuridica dell'operazione, il fatto dedotto risulti comunque irrilevante ai fini del regime IVA applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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