Sentenza del 20/03/2024 n. 79 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Invito al pagamento Contributo unificato tributario - Autonoma impugnabilità dell'atto di invito alla regolarizzazione del pagamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'invito alla regolarizzazione del pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) n.V0220200001210733 per presunto insufficiente versamento di € 180,00 relativo al ricorso R.G.A. n.616/2020. Contestazioni circa: autonomà impugnabilità dell'atto, nullità per difetto di motivazione e mancata indicazione del diritto di impugnare, errata modalità di calcolo del CUT (si chiedeva che non fosse calcolato per ciascun atto impugnato), omissione di indicazione dei documenti prodromici e contestazione delle sanzioni calcolate in caso di ritardo.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del CUT e ne ha dichiarato la legittimità: l'atto contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti per consentire la difesa e la contestazione del calcolo del contributo. Sull'aspetto sostanziale, è stato confermato che il CUT va calcolato sul valore di ciascun atto impugnato (anche in caso di ricorso cumulativo), in conformità alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/2013) e alla giurisprudenza consolidata (Cass., Corte Cost., CGUE). Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile art. 100 c.p.c.
Ricevuto l'avviso/ invito di pagamento configura interesse ad agire del contribuente per ottenere chiarimenti sulla propria posizione; legittima l'impugnazione preventiva.
Elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; la Corte ne ammette un'interpretazione estensiva: atti non espressamente menzionati possono essere impugnati se comunicano una pretesa tributaria.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 2, comma 2, lett. c)
Richiesta che l'atto indichi informazioni utili per l'esercizio delle facoltà processuali; il mancato richiamo non rende automaticamente nullo l'atto se risultano comunque indicati presupposti e ragioni.
Legge n. 212/2000 art. 7, comma 1
Richiesta di motivazione; il Collegio ha ritenuto che l'invito contenesse i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti per consentire la difesa.
DPR n. 115/2002 (TUSG) art. 13
Disciplina il contributo unificato: in particolare la Corte ha richiamato che il CUT è dovuto in relazione al valore dell'atto impugnato, al netto di sanzioni e interessi.
DPR n. 115/2002 art. 14, comma 3-bis
Rimanda alla determinazione del valore della lite come valore del tributo al netto di interessi e sanzioni; interpretato nel senso che il valore va determinato per ciascun atto impugnato.
Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1, comma 598, lett. a)
Modifica interpretativa che impone il pagamento del contributo per ogni atto impugnato; confermata come criterio applicabile al CUT anche in ricorsi cumulativi.
D.Lgs. n. 472/2007 artt. 7 e 13
Richiamati in relazione alla determinazione e quantificazione delle sanzioni e al regime di decurtazione/quantificazione delle stesse; le questioni sulle sanzioni sono state ritenute non decisive nell'odierno giudizio sull'invito.
Richiamato in combinato con il DPR n.115/2002 per contestazioni formali legate alla liquidazione; la Corte ha ritenuto l'invito adeguatamente motivato.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 21538/2022
Affermato che l'invito al pagamento del CUT è atto liquidatorio unico e va qualificato come avviso di accertamento/liquidazione: la sua impugnazione è necessaria per evitare la cristallizzazione dell'obbligazione.
Corte Costituzionale sent. n. 78/2016
Ha ritenuto ammissibile/legittimo il criterio che calcola il CUT sul valore dei singoli atti impugnati (non sul valore complessivo), confermando la disciplina introdotta dalla L. n.147/2013.
Corte di Giustizia UE, causa C-61/14 (sent. 6 ottobre 2015)
Confermato che il criterio di calcolo del contributo sul valore dei singoli atti non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 16284/2021
Precisione secondo cui nel processo tributario il valore della lite è correlato all'atto impositivo e, quindi, in caso di ricorso cumulativo il contribuente deve riferirsi ai singoli tributi per il pagamento del CUT.
Massime di principio
- L'invito alla regolarizzazione del pagamento del CUT è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario: se comunica una pretesa tributaria, può essere qualificato come avviso di liquidazione e impugnato.
- La mancata impugnazione dell'invito non preclude comunque la possibilità di contestare successivi provvedimenti (es. atto di irrogazione della sanzione), che potranno essere impugnati anche sul merito.
- Il requisito della motivazione è valutato concretamente: l'atto non è nullo se contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti per consentire l'esercizio della difesa.
- Nel processo tributario il contributo unificato si calcola sul valore di ciascun atto impugnato (anche se il contribuente propone un ricorso cumulativo), conformemente a L. n.147/2013 e giurisprudenza consolidata.
- Formalità mancanti nell'atto (es. mancata indicazione esplicita di termini o del giudice competente) non sono, di per sé, ostative all'impugnazione quando l'atto comunichi chiaramente la pretesa tributaria.
- In contestazioni analoghe è opportuno impugnare tempestivamente l'invito ove si ritenga illegittimo, ma, in alternativa, conservare la possibilità di dedurre le stesse questioni nel giudizio sul successivo atto sanzionatorio.
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