Sentenza del 20/03/2024 n. 7421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il 23 giugno 2015 era stato notificato al notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione delle sanzioni relativo a un atto di divisione immobiliare. Nell’atto, B.B. e C.C., originariamente comproprietarie, avevano ricevuto rispettivamente la nuda proprietà e l’usufrutto sull’intero; secondo l’Ufficio, il valore dell’usufrutto, calcolato in base all’età dell’usufruttuaria e ai coefficienti previsti dalla legge, faceva sì che C.C. ottenesse un diritto di valore superiore alla propria quota originaria. Il notaio sosteneva che, non essendovi conguagli e non essendo i valori dichiarati inferiori a quelli catastali, l’Ufficio non potesse rettificarli ai sensi dell’art. 52 T.U.R.; contestava inoltre che l’operazione potesse essere assoggettata a liquidazione principale, anziché a eventuale accertamento complementare, e censurava la compensazione delle spese disposta dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito delle decisioni di merito, che avevano respinto l’impugnazione dell’avviso. I primi due motivi sono stati rigettati: l’Ufficio non aveva rettificato il valore della comunione dichiarato, ma aveva ricalcolato il valore dei nuovi diritti reali attribuiti, applicando i criteri legali per usufrutto e nuda proprietà; perciò non operava il limite alla rettifica previsto dall’art. 52 T.U.R. La divisione, dato che attribuiva diritti di valore diverso dalle quote originarie, produceva ai fini dell’imposta un effetto traslativo ai sensi dell’art. 34 T.U.R. ed era correttamente tassata considerando i valori determinati secondo gli artt. 46 e 48 T.U.R. Anche il motivo sulle spese è stato rigettato: la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione nei termini dedotti. Il notaio è stato condannato a rifondere all’Ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 600 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni valore superiore a quello spettante sulla massa comune è considerata, per effetto di presunzione assoluta iuris et de iure, alla stregua di una vendita.
Quando l’assegnazione divisionale attribuisce a un condividente un valore superiore alla quota spettante sulla massa comune, l’eccedenza è trattata fiscalmente come una vendita. Nel caso deciso, l’attribuzione di usufrutto e nuda proprietà, valutati secondo i criteri di legge, determinava un effetto traslativo rilevante ai fini dell’imposta.
Art. 46 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
Alla morte dell'usufruttuario, se non è disposta diversa data di scadenza, che comunque non può eccedere la vita stessa del titolare ( art 979 c.c.), il diritto di usufrutto si consolida alla nuda proprietà, e, pertanto, l'effetto finale di una simile divisione è quello di attribuire - alla morte dell'usufruttuario - la proprietà piena dei beni ad uno dei condividenti.
La valutazione dei diritti attribuiti in divisione deve considerare la durata dell’usufrutto, collegata alla vita dell’usufruttuario, e il successivo consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà. La Corte richiama l’art. 46 per determinare il valore tenendo conto dell’età dell’usufruttuario secondo le tabelle normative.
Art. 48 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
Nel caso in esame, per stabilire il valore dei beni, deve considerarsi la specificità della fattispecie, perché ai condividenti i beni non sono stati assegnati in proprietà, ma attribuiti diritti reali di contenuto più limitato rispetto all'originario diritto dominicale pro - quota, la cui valutazione si opera ai sensi dell' art. 48 del d.P.R. 131/1986 e cioè considerando la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, nonché, come dispone l' art. 46 dello stesso d.P.R. 131/1986 , tenendo conto dell'età del titolare dell'usufrutto secondo le tabelle allegate al testo normativo.
Quando la divisione attribuisce usufrutto e nuda proprietà anziché la piena proprietà, il valore dei diritti va determinato secondo i criteri specifici dell’art. 48, considerando la differenza tra valore della piena proprietà e valore dell’usufrutto; il valore di quest’ultimo dipende anche dall’età dell’usufruttuario.
Art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
non rileva, quindi, né l' art. 52, commi 4 e 5, cit. operando il disposto di cui all' art. 48 che non parla di valore catastale né si pone questione di diversa qualificazione operata dall' ufficio
La tutela che limita la rettifica dei valori dichiarati, nei casi previsti dall’art. 52, non si applica quando l’Ufficio non rettifica il valore della comunione o dei beni dichiarati, ma ricalcola il valore dei diritti reali nuovi attribuiti in divisione secondo i parametri degli artt. 46 e 48.
Art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
La Corte ha respinto la censura relativa alla distinzione tra liquidazione principale e accertamento complementare, rilevando che l’Ufficio aveva effettuato una rideterminazione dei valori dei diritti reali attribuiti e non una rettifica o riqualificazione dei valori dichiarati. Il testo non contiene un passaggio interpretativo autonomo dell’articolo.
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
Occorre evidenziare che, in riferimento al regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi.
La valutazione del giudice di merito sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese è discrezionale e non è normalmente sindacabile in Cassazione; il controllo riguarda il rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Alla morte dell'usufruttuario, se non è disposta diversa data di scadenza, che comunque non può eccedere la vita stessa del titolare ( art 979 c.c.), il diritto di usufrutto si consolida alla nuda proprietà
L’usufrutto non può durare oltre la vita del titolare; alla sua cessazione, salvo diversa scadenza valida, si consolida con la nuda proprietà. Questo dato rileva per comprendere e valutare economicamente i diritti attribuiti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell' art. 13 , comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
È la disposizione processuale indicata dal ricorrente per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha esaminato i motivi proposti su tale base e li ha respinti; il testo non ne formula una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Per stabilire se una divisione immobiliare abbia natura meramente dichiarativa o produca un effetto traslativo, non basta che l’atto sia denominato divisione o che non preveda un conguaglio in denaro: occorre confrontare il valore dei diritti effettivamente attribuiti con quello spettante a ciascun condividente.
- Se ai condividenti sono attribuiti diritti reali diversi dalla piena proprietà, come usufrutto e nuda proprietà, i relativi valori devono essere calcolati applicando i criteri e i coefficienti normativi, inclusi quelli legati all’età dell’usufruttuario; l’assegnazione può così determinare un’eccedenza fiscalmente equiparata a una vendita.
- La regola che limita la rettifica del valore dichiarato in base alla valutazione catastale non impedisce all’Amministrazione di liquidare l’imposta ricalcolando il valore di diritti reali diversi, quando non sta contestando il valore dichiarato dei beni ma applicando i criteri legali di valutazione dei diritti attribuiti.
- Nel contestare la distinzione tra liquidazione principale e accertamento complementare è essenziale qualificare l’attività concreta dell’Ufficio: la mera applicazione dei criteri legali per valutare i diritti attribuiti non equivale necessariamente a una rettifica o a una riqualificazione dei valori dichiarati.
- La compensazione delle spese disposta dal giudice di merito rientra nella sua discrezionalità e, di regola, non può essere ridiscussa in Cassazione se non è dimostrato che le spese siano state poste a carico della parte vittoriosa.
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