Sentenza del 20/03/2024 n. 7465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IRES per gli anni 2006 e 2007, con recuperi rispettivamente di 349.855 euro e 341.188 euro, oltre accessori. La società aveva concesso alla controllante lussemburghese un mutuo pluriennale fino a 70 milioni di euro al tasso del 2%; l’Agenzia ha ritenuto tale tasso inferiore al valore normale ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR e ha rideterminato gli interessi al 4,3%. In Cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza della CTR per asserita carenza di motivazione; violazione delle regole sul transfer pricing, contestando il metodo e il tasso adottato; violazione delle regole sull’onere della prova. Ha inoltre sostenuto che le somme provenivano dalla vendita di un immobile e che il 2% era coerente con alcuni rendimenti annuali di mercato. L’Agenzia ha eccepito in via principale la cessazione della materia del contendere per estinzione della società, asseritamente intervenuta dopo il ricorso.
La decisione
La Cassazione ha escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio, determinasse l’interruzione del processo o la cessazione della materia del contendere. Ha rigettato il primo motivo perché la sentenza della CTR era motivata in modo chiaro ed esaustivo; ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo perché la CTR aveva considerato le circostanze dedotte dalla contribuente e aveva legittimamente ritenuto attendibili gli elementi dell’Ufficio, tra cui i tassi del 4-5% per finanziamenti analoghi infragruppo e il dato medio del 4,3%. I rendimenti annuali indicati dalla società non erano parametri adeguati per un finanziamento pluriennale, e l’origine gratuita della liquidità non escludeva l’applicazione del valore normale. È stato quindi confermato il rigetto dei ricorsi pronunciato dalla CTP e dalla CTR. PDM B Srl è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in 14.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Questo argomento è però privo di fondamento economico, e comunque l'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. richiede che i tributi siano richiesti sul fondamento della stima del valore normale dei beni ceduti, anche se acquisiti gratuitamente.
Nei rapporti tra imprese associate, la determinazione fiscale deve basarsi sul valore normale dell’operazione, anche se il bene o la liquidità impiegati sono stati acquisiti senza costi. La redditività dichiarata non è decisiva se non è sostenuta da parametri comparabili adeguati alle caratteristiche e alla durata del finanziamento.
Art. 39, primo comma, D.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata come fondamento della censura sul riparto dell’onere probatorio; la Corte respinge la censura, ritenendo che gli elementi presuntivi dell’Amministrazione fossero idonei a provare i fatti costitutivi della pretesa e che la CTR avesse confrontato tali elementi con le allegazioni della contribuente.
Art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione delle regole sull’onere della prova: il giudice di merito ha valutato le allegazioni della società e le presunzioni dell’Ufficio, ritenendo queste ultime sufficienti a sostenere la pretesa tributaria.
Art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
La motivazione della decisione adottata dalla CTR, in definitiva, non solo è presente, ma è anche chiara ed esaustiva.
La sentenza non è nulla per difetto di motivazione quando espone l’oggetto della controversia, le questioni delle parti e le ragioni per cui accoglie la ricostruzione di una di esse e respinge le contestazioni contrarie.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte esamina sotto questi profili, rispettivamente, le censure di violazione di legge e quella di nullità per difetto di motivazione; i motivi sono rigettati perché la sentenza impugnata è motivata e non risultano errori di diritto nel giudizio sul valore normale o sull’onere probatorio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Il rigetto integrale del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, il tasso applicato a un finanziamento infragruppo va confrontato con operazioni realmente comparabili, considerando soprattutto durata, condizioni e caratteristiche dell’operazione; rendimenti annuali di strumenti a breve termine non sono necessariamente un confronto adeguato per un prestito pluriennale.
- La provenienza gratuita della liquidità o l’assenza di costi di provvista non escludono la rideterminazione fiscale al valore normale: rileva il prezzo che sarebbe stato praticato in condizioni di libero mercato.
- Il giudice può aderire alla ricostruzione di una parte, purché spieghi perché ritiene infondate le contestazioni dell’altra; la mera riproposizione del dissenso sulla valutazione dei fatti non dimostra, da sola, un errore impugnabile in Cassazione.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se successiva alla proposizione del ricorso per Cassazione e alla sua costituzione in giudizio, non determina di per sé l’interruzione del processo né la cessazione della materia del contendere.
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