Sentenza del 20/03/2024 n. 7466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento IRES per il 2008, emesso dopo indagini della Guardia di Finanza sul gruppo Statuto. PDM B aveva concesso alla controllante lussemburghese un finanziamento pluriennale fino a 70 milioni di euro, al tasso annuo del 2%. L’Agenzia ha ritenuto il tasso inferiore al valore normale ai sensi della disciplina sul transfer pricing e ha recuperato a tassazione la differenza rispetto agli interessi rideterminati. La contribuente ha impugnato l’accertamento contestando: la metodologia e il tasso di riferimento usati per stimare il valore normale (sostenendo, tra l’altro, che il dato della Banca d’Italia fosse il 3,3% e non il 4,3%, e richiamando rendimenti di BOT, EURIBOR e tasso legale); l’omessa valutazione delle prove; e l’errata ripartizione dell’onere probatorio.
La decisione
La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione. La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi: la censura di nullità per omessa valutazione delle prove è stata respinta perché la motivazione della CTR era intelligibile e la scelta delle prove è riservata al giudice di merito; le censure sul valore normale e sull’onere della prova sono state respinte perché la società non ha dimostrato errori nella valutazione, mentre erano rilevanti sia i tassi del 4-5% applicati in finanziamenti analoghi tra società del gruppo, sia la durata pluriennale del prestito, non comparabile con investimenti annuali. È stata inoltre respinta la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere per la successiva estinzione della società: nel giudizio di cassazione essa non determina interruzione. PDM B è stata condannata alle spese, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
l'art. 110, comma 7, del Tuir richiede che i tributi siano richiesti sul fondamento della stima del valore normale dei beni ceduti, anche se acquisiti gratuitamente.
La stima del valore normale non viene meno perché le somme prestate erano state ottenute senza costi: la redditività dell’operazione infragruppo va confrontata con quella normale di mercato.
Art. 110, commi 7 e 9, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
«legittimano l'Amministrazione finanziaria a rettificare il valore di trasferimento all'interno del medesimo gruppo societario, concernente le transazioni commerciali tra imprese residenti in Stati diversi, quando le stesse siano legate dal rapporto di controllo o collegamento e quando il valore si discosti da quello normale»
Nei rapporti transfrontalieri tra imprese associate, l’Amministrazione può rettificare il valore pattuito quando si discosta dal valore normale. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto legittimo valutare il finanziamento considerando i tassi di operazioni analoghe e la durata del prestito.
Art. 115 e 116 c.p.c.
«l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito»
La selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito; la mancata discussione di ogni singolo elemento non rende di per sé nulla la sentenza, se la motivazione espone le ragioni della decisione.
Art. 39, comma 1, del D.P.R. 600/1973 e art. 2697 c.c.
La contribuente li ha invocati per contestare il riparto dell’onere probatorio, ma la Cassazione ha respinto la censura: la CTR aveva valutato gli elementi delle parti e la ricorrente non ha dimostrato un errore nell’applicazione delle regole probatorie.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali indicate per i motivi di ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza. I motivi sono stati esaminati e rigettati.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nei finanziamenti infragruppo transfrontalieri, il tasso pattuito può essere rettificato se non corrisponde al valore normale; il confronto deve tenere conto delle caratteristiche concrete dell’operazione, comprese durata e comparabilità dei finanziamenti.
- La provenienza gratuita o senza costi della liquidità non esclude il confronto con il valore normale: non basta sostenere che un rendimento contenuto fosse economicamente accettabile per la società finanziatrice.
- Rendimenti di strumenti a breve termine, come BOT annuali, o parametri di durata diversa non sono automaticamente comparabili con un prestito pluriennale. La parte che invoca un confronto deve dimostrarne la comparabilità e documentare i dati utilizzati.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito: occorre indicare uno specifico errore giuridico o un vizio motivazionale rilevante. Il giudice non deve confutare singolarmente ogni deduzione difensiva se la motivazione è comprensibile.
- La cancellazione o estinzione di una società intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione non determina, di regola, l’interruzione del giudizio, che è dominato dall’impulso d’ufficio.
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