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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 7434 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il 13 giugno 2016 fu notificato al notaio un avviso relativo all’atto del 19 novembre 2015, registrato il 4 dicembre 2015, denominato «accettazione di reintestazione fiduciaria a seguito di estinzione di mandato». L’Ufficio applicò le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell’1%, ritenendo che l’atto realizzasse un effettivo ritrasferimento dell’immobile dal mandatario al mandante. Il notaio sostenne invece che si trattasse di un atto meramente ricognitivo dell’estinzione del mandato, volto soltanto a pubblicizzare l’evento e a correggere l’intestazione catastale, senza trasferimento di diritti; invocò quindi l’art. 4 della Tariffa allegata al T.U.R. In cassazione ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di tale disposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato con motivazione adeguata che l’atto produceva un trasferimento di ritorno del diritto immobiliare e che tale effetto reale giustificasse la tassazione proporzionale. La censura del notaio non indicava specificamente la violazione dei canoni legali d’interpretazione, ma chiedeva una diversa valutazione dei fatti e dei documenti, non consentita in cassazione; l’interpretazione del giudice di merito era plausibile e non sindacabile. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €600, oltre spese prenotate a debito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 4 della Tariffa allegata al T.U.R.

    La C.T.R. ha accertato in punto di fatto, con adeguate e congrue argomentazioni, che l'atto in questione ha avuto l'effetto di un vero e proprio trasferimento di ritorno del diritto immobiliare dalla sfera del mandatario a quella del mandante, comportando tale effetto reale l'applicazione delle imposte catastali in materia ed in misura proporzionale.

    La disposizione invocata dal notaio non consente il trattamento previsto per gli atti che non trasferiscono diritti quando, secondo l’accertamento di merito non validamente censurato, l’atto produce invece un effettivo trasferimento di ritorno del diritto immobiliare.

  • Artt. 1362 e seguenti del codice civile

    Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

    La diversa lettura di un atto negoziale non basta per censurare in cassazione l’interpretazione del giudice di merito: occorre indicare i canoni ermeneutici violati e spiegare concretamente come siano stati disattesi. L’interpretazione di merito resta ferma se è plausibile e adeguatamente motivata.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile

    Pure valutati i principi di cui all' invocata pronunzia della Cassazione n. 11401/2019 - costituente, peraltro, un mero precedente non vincolante - appare di tutta evidenza che nella fattispecie in esame il ricorrente, nell' osservare che l'atto de quo era semplicemente finalizzato ad attestare un mero "accertamento di reintestazione" ai fini di una corretta intestazione catastale del bene e che, per un "mero errore di battitura", tale atto era stato qualificato come "accettazione di reintestazione fiduciaria a seguito di estinzione del mandato" non ha, di fatto, denunciato alcuna violazione delle norme ermeneutiche ma si è limitato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze fattuali e documentali, preclusa nella presente sede di legittimità.

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti già esaminati dal giudice di merito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    Ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;

    In caso di rigetto dell’impugnazione, quando ricorrono i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una reintestazione fiduciaria dipende dagli effetti giuridici effettivi dell’atto, non soltanto dal nome attribuitogli o dall’intento dichiarato: se l’atto realizza un trasferimento di ritorno del diritto immobiliare, può applicarsi la tassazione proporzionale prevista per il trasferimento.
  • Per sostenere che un atto sia meramente ricognitivo e non traslativo occorre che questa natura risulti dal contenuto e dagli effetti dell’atto; la sola affermazione che esso serva a correggere o aggiornare l’intestazione non prevale sull’accertamento contrario del giudice di merito.
  • In cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del contratto o chiedere una nuova valutazione dei documenti: la censura deve indicare specificamente i canoni legali d’interpretazione violati e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • L’interpretazione negoziale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione solo perché un’altra lettura appare possibile o preferibile; resta ferma se è plausibile e sorretta da motivazione adeguata.
  • Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti processuali, l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, oltre alla possibile condanna alle spese.

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