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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 7430 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione delle sanzioni, notificato il 23 giugno 2015 per un atto di divisione immobiliare. L’Ufficio aveva ricalcolato il valore dei diritti di usufrutto e nuda proprietà attribuiti ai condividenti, applicando i coefficienti normativi; riteneva che l’usufrutto assegnato a C.C. valesse più della sua quota originaria. Il notaio sosteneva, con i primi due motivi, che non fosse possibile rettificare i valori dichiarati perché non inferiori a quelli catastali e che l’eventuale accertamento dovesse essere complementare, non liquidazione d’imposta principale. Con il terzo motivo contestava la compensazione delle spese nei gradi di merito, lamentando l’assenza di precedenti di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’Ufficio non avesse rettificato il valore della comunione dichiarato, ma avesse rideterminato i valori dei diversi diritti reali attribuiti, applicando i criteri degli artt. 48 e 46 T.U.R.; pertanto, la preclusione alla rettifica prevista dall’art. 52, commi 4 e 5, non era pertinente e non ricorreva la prospettata riqualificazione. L’attribuzione dell’usufrutto e della nuda proprietà, in luogo delle quote di piena proprietà originarie, poteva produrre un effetto traslativo ai fini dell’art. 34 T.U.R., poiché il valore dell’usufrutto, considerata l’età di C.C. (cinquanta anni alla data dell’atto), superava la sua quota originaria. È stato respinto anche il terzo motivo: la valutazione sull’opportunità di compensare le spese di merito rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile in cassazione se non è violato il principio che vieta di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Il notaio è stato condannato a rifondere all’Ufficio le spese di cassazione, liquidate in 600 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Le decisioni di primo e secondo grado, entrambe sfavorevoli al notaio, sono state quindi confermate.

Norme richiamate

  • Art. 34 d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.)

    «la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente»

    Ai fini dell’imposta di registro, la divisione assume carattere traslativo per la parte in cui il valore attribuito a un condividente eccede quello della sua quota. Nel caso deciso, la trasformazione delle quote di comproprietà in usufrutto e nuda proprietà è stata valutata considerando il valore dei diritti effettivamente attribuiti; l’eccedenza rispetto alla quota originaria giustificava la tassazione come trasferimento.

  • Art. 46 d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.)

    «tenendo conto dell'età del titolare dell'usufrutto secondo le tabelle allegate al testo normativo»

    Il valore del diritto di usufrutto va determinato anche in relazione all’età dell’usufruttuario, secondo i coefficienti tabellari previsti dal T.U.R. Nel caso concreto è stata considerata l’età di C.C., pari a cinquanta anni alla data dell’atto.

  • Art. 48 d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.)

    «la cui valutazione si opera ai sensi dell' art. 48 del d.P.R. 131/1986 e cioè considerando la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto»

    Quando la divisione attribuisce usufrutto e nuda proprietà anziché la piena proprietà, i diritti devono essere valutati distintamente: la nuda proprietà si determina considerando la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto. La Corte ha applicato tale criterio alla rideterminazione dei diritti assegnati.

  • Art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.)

    «l' art. 52, comma 4, cit. [...] riguarda, appunto la "rettifica" del valore o corrispettivo degli immobili.»

    La limitazione del potere dell’Amministrazione invocata dal ricorrente attiene alla rettifica del valore o del corrispettivo dichiarato per gli immobili. Non impedisce, secondo la Corte, di ricalcolare il valore di usufrutto e nuda proprietà quando non si contesta il valore della comunione dichiarato, ma si applicano ai nuovi diritti i criteri legali di valutazione.

  • Art. 92, comma 2, codice di procedura civile

    «esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite»

    La scelta del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese è discrezionale e non è normalmente sindacabile in cassazione; il controllo riguarda il rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    «dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto»

    Quando il ricorso è respinto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La tutela prevista dall’art. 52 T.U.R. contro la rettifica dei valori dichiarati non si estende automaticamente alla valutazione legale di diritti reali diversi da quelli originari. Occorre distinguere tra contestazione del valore della comunione e calcolo dei diritti attribuiti con la divisione.
  • Una divisione può essere trattata, in tutto o in parte, come trasferimento ai fini dell’imposta di registro se il valore dei diritti assegnati a un condividente supera quello della sua quota sulla massa comune.
  • Se la divisione assegna usufrutto e nuda proprietà anziché quote di piena proprietà, i diritti devono essere valutati secondo i criteri specifici del T.U.R., compresi i coefficienti legati all’età dell’usufruttuario; il risultato può evidenziare un’attribuzione di valore superiore alla quota originaria.
  • Per stabilire se l’Amministrazione abbia effettuato una rettifica o una mera rideterminazione occorre guardare alla sostanza dell’attività svolta: nel caso deciso non fu contestato il valore dichiarato dei beni comuni, ma furono ricalcolati i valori dei nuovi diritti reali.
  • La compensazione delle spese disposta dal giudice di merito rientra nella sua discrezionalità e, di regola, non può essere ridiscussa in cassazione, salvo che le spese siano state poste a carico della parte vittoriosa.

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