Sentenza del 20/03/2024 n. 7439 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione di un atto di divisione ereditaria tra la madre B.B. e i figli C.C. e D.D. La massa era stata dichiarata di valore complessivo pari a 154.500 euro, con quote originarie di 51.500 euro ciascuna e un conguaglio di 26.500 euro a favore di D.D. L’atto attribuiva alla madre l’usufrutto vitalizio, valutato 51.500 euro, e ai figli diritti di nuda proprietà e altri beni. Il notaio ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 52, commi 4 e 5, T.U.R., sostenendo che i valori dichiarati non erano inferiori a quelli catastali e che, in assenza di conguagli rilevanti, non fosse consentito rettificarli; (2) violazione degli artt. 42 e 52 T.U.R., deducendo che l’Ufficio aveva effettuato una riqualificazione che avrebbe richiesto un accertamento complementare, non una liquidazione dell’imposta principale; (3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per mancata compensazione delle spese in ragione dell’assenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: l’Ufficio non aveva rettificato il valore complessivo della comunione, ma aveva rideterminato il valore dei diritti reali attribuiti (usufrutto e nuda proprietà) applicando i criteri e i coefficienti previsti dalla legge, tenuto conto dell’età dell’usufruttuaria; l’art. 52 sulla rettifica dei valori non era quindi applicabile. Poiché l’assegnazione di diritti diversi da quelli originariamente posseduti produceva, ai fini dell’imposta, un effetto traslativo e il valore del diritto attribuito alla madre superava la sua quota originaria, operava la disciplina dell’art. 34 T.U.R. Il terzo motivo è stato respinto: la scelta di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa. Il notaio è stato condannato a rifondere all’Ufficio 600 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Il testo non indica l’importo dell’avviso o delle sanzioni irrogate.
Norme richiamate
Art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente..... I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza... Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
L’assegnazione a un condividente di beni o diritti di valore superiore alla quota spettante è trattata, ai fini dell’imposta di registro, come vendita per la parte eccedente. Nel caso deciso, l’attribuzione di diritti reali diversi da quelli originari ha comportato un effetto traslativo rilevante ai fini dell’imposta.
Art. 48 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
la cui valutazione si opera ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 131/1986 e cioè considerando la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto
Quando la divisione attribuisce usufrutto e nuda proprietà, la valutazione dei diritti va effettuata separatamente, determinando il valore dell’usufrutto in rapporto a quello della piena proprietà; non si tratta di rettificare il valore catastale dichiarato della massa.
Art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
tenendo conto dell'età del titolare dell'usufrutto secondo le tabelle allegate al testo normativo.
La valutazione dell’usufrutto deve considerare l’età dell’usufruttuario e i coefficienti tabellari previsti dalla normativa; tale calcolo può determinare un valore del diritto superiore alla quota originaria del condividente.
Art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)
non rileva, quindi, né l'art. 52, commi 4 e 5, cit. operando il disposto di cui all'art. 48 che non parla di valore catastale
La disciplina che limita la rettifica del valore dichiarato, anche in relazione al valore catastale, non governa la rideterminazione dei valori di usufrutto e nuda proprietà calcolati secondo l’art. 48. La Corte distingue la rettifica del valore dei beni dalla liquidazione basata sulla corretta valutazione dei nuovi diritti attribuiti.
Art. 92, comma 2, del codice di procedura civile
La decisione sulla compensazione totale o parziale delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile, per questo profilo, il mancato rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è respinto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle divisioni immobiliari occorre distinguere la rettifica del valore dichiarato dei beni dalla valutazione dei diritti reali che l’atto attribuisce: la disciplina sul valore catastale può non impedire la liquidazione quando l’Ufficio non contesta il valore della massa, ma calcola correttamente usufrutto e nuda proprietà secondo i criteri legali.
- Se con la divisione vengono attribuiti diritti diversi da quelli originariamente posseduti dai condividenti, l’atto può produrre un effetto traslativo ai fini dell’imposta di registro; l’eccedenza rispetto alla quota spettante può essere trattata come vendita o conguaglio secondo l’art. 34 T.U.R.
- Il valore dell’usufrutto va determinato considerando la differenza rispetto alla piena proprietà e l’età dell’usufruttuario secondo i coefficienti normativi. La valutazione economica dei diritti attribuiti può quindi differire dalla quota aritmetica originaria.
- La scelta del giudice di merito di compensare o meno le spese non è normalmente riesaminabile in cassazione, salvo violazioni del principio che vieta di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
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