Sentenza del 15/04/2015 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Capitali depositati all'estero e rientrati in Italia a seguito dello c.d. "Scudo Fiscale" - Ulteriore controllo a seguito di avviso di accertamento sintetico - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento sintetico emesso successivamente al rientro delle attività finanziarie e patrimoniali tramite lo Scudo Fiscale è stato ritenuto nullo. L’Amministrazione finanziaria non può quindi utilizzare, come base o indizio per un nuovo accertamento sintetico, le attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio effettuato beneficiando dello scudo fiscale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità di un ulteriore accertamento sintetico fondato sul possesso o sulla disponibilità di capitali e attività finanziarie e patrimoniali detenuti irregolarmente all’estero e successivamente fatti rientrare in Italia usufruendo del cosiddetto "Scudo Fiscale". La contestazione si basa sull’effetto preclusivo e sulla riservatezza garantiti dalla normativa sullo scudo fiscale: le somme regolarizzate o rimpatriate non possono essere utilizzate dall’Amministrazione come elemento per ulteriori accertamenti sintetici, salvo i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
Norme richiamate
Normativa sul cosiddetto "Scudo Fiscale"
La disciplina dello scudo fiscale tutela il contribuente che regolarizza o rimpatria attività detenute all’estero, prevedendo effetti di riservatezza e limitazioni all’utilizzabilità delle informazioni e delle attività regolarizzate per successivi accertamenti fiscali, nei limiti stabiliti dalla legge.
Disciplina dell’accertamento sintetico
L’accertamento sintetico deve fondarsi su elementi utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria secondo legge. Non può essere validamente fondato su attività patrimoniali o finanziarie coperte dagli effetti preclusivi dello Scudo Fiscale.
Massime di principio
- Quando un contribuente ha regolarizzato o rimpatriato attività estere avvalendosi dello Scudo Fiscale, tali attività non dovrebbero essere utilizzate dall’Amministrazione come base autonoma per un successivo accertamento sintetico, se la pretesa elude le garanzie previste dalla disciplina agevolativa.
- L’effetto dello Scudo Fiscale non riguarda soltanto la regolarizzazione formale delle attività, ma può limitare anche l’utilizzo fiscale delle informazioni relative alle attività stesse per contestazioni ulteriori.
- Un accertamento fondato su dati o elementi coperti dalla riservatezza e dalle preclusioni dello Scudo Fiscale può essere dichiarato nullo, purché il contribuente dimostri il collegamento tra l’accertamento e le attività regolarizzate.
- La tutela non implica necessariamente l’immunità da ogni controllo: l’Amministrazione può verificare elementi diversi e autonomi, non coperti dalla disciplina dello scudo e non derivati dalle attività oggetto di regolarizzazione.
- In casi analoghi è essenziale verificare la corretta adesione allo scudo, la tipologia di attività rimpatriate o regolarizzate, la normativa applicabile ratione temporis e il modo concreto in cui tali informazioni sono state utilizzate nell’accertamento.
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