Cassazione Civile, Ordinanza n. 32394/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato parzialmente un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, per l'anno d'imposta 2012, la fruizione della detassazione del reddito d'impresa prevista dalla disciplina c.d. "Tremonti ambiente" (art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000), fruita tramite dichiarazione integrativa IRES presentata il 19.12.2013. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non maturata alcuna decadenza dall'agevolazione per gli impianti realizzati prima dell'abrogazione e irrilevante la data di presentazione della dichiarazione integrativa, oltre a escludere la competenza dell'Agenzia a revocare il beneficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, in combinato disposto con l'art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012, sostenendo che la locuzione "procedimenti avviati" dovesse riferirsi alla manifestazione di volontà del contribuente mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso, sicché la domanda del 19.12.2013 sarebbe stata tardiva e inefficace; (2) violazione della medesima disciplina, in combinato disposto con il D.M. MISE 5.5.2011 (IV conto energia), contestando l'affermazione della CTR circa l'incompetenza dell'Agenzia al recupero dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di "Tremonti ambiente", l'agevolazione è fruibile mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è realizzato l'investimento, senza necessità di una previa istanza amministrativa; non esiste dunque un procedimento del contribuente che debba essere "avviato" con dichiarazione integrativa o rimborso per evitare la decadenza. Il momento rilevante è quello di realizzazione dell'investimento/opera, sicché l'abrogazione della disciplina non incide sugli investimenti ambientali realizzati entro il 25.6.2012. Poiché era pacifico che l'impianto era stato realizzato prima di tale data, la CTR si è attenuta ai principi affermati dalla Cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nulla è stato disposto per le spese.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
La detassazione ambientale è fruibile tramite variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di realizzazione dell'investimento; l'abrogazione non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012.
art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012
"i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge"
La disposizione non richiede che il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa o un'istanza di rimborso entro la data di abrogazione per conservare il beneficio; rileva l'avvio del procedimento sostanziale collegato all'investimento.
art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012
Ha abrogato la disciplina agevolativa della c.d. "Tremonti ambiente" a decorrere dal 26 giugno 2012, ma senza incidere sugli investimenti già realizzati entro il 25 giugno 2012.
Richiamato come fonte dell'abrogazione del regime agevolativo e del regime transitorio dei procedimenti avviati.
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata nel complesso della disciplina abrogativa.
D.M. MISE 5.5.2011 (IV conto energia)
Richiamato solo nel secondo motivo, poi assorbito; non è stata svolta una specifica interpretazione nel merito.
art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.
Richiamato dalla giurisprudenza precedente per individuare il momento di avvio del procedimento in termini di costi direttamente imputabili al prodotto/opera.
art. 109, comma 2, lett. a), TUIR
Richiamato per ancorare temporalmente la rilevanza fiscale al momento in cui sono sostenuti i costi direttamente imputabili e alla consegna dei beni afferenti all'intervento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare violazione/falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali collegate alla realizzazione di investimenti, il momento rilevante ai fini dell'accesso al beneficio è quello in cui l'investimento/opera viene effettivamente realizzato, non quello della successiva dichiarazione integrativa con cui il contribuente ne chiede il riconoscimento.
- Quando una disciplina agevolativa è fruibile direttamente in dichiarazione, senza previa istanza e senza provvedimento concessorio, non può parlarsi di decadenza per mancata attivazione di un procedimento amministrativo che l'ordinamento non prevede.
- L'abrogazione di un regime agevolativo non incide sugli investimenti già realizzati prima della data di cessazione della disciplina, se il regime transitorio o la lettura sistematica della norma conservano il beneficio per i fatti sostanziali anteriori all'abrogazione.
- Ai fini dell'individuazione del "procedimento avviato" in materia di incentivi fiscali, occorre guardare alla sostanza dell'operazione economica e alla realizzazione dell'investimento, non alla mera formalizzazione dichiarativa successiva.
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