Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di istanza di rimborso IVA per l’anno 2013 presentata dalla contribuente poi fallita. L’Ufficio contestava la detrazione IVA relativa a quattro operazioni immobiliari: la prima concernente l’acquisto di un opificio vetusto con terreni contigui, la seconda l’acquisto di un lotto edificabile con immobile in costruzione, la terza l’acquisto di porzioni di fabbricato allo stato grezzo, la quarta la contabilizzazione di una fattura di acconto per l’acquisto di un fabbricato con area pertinenziale. La contribuente sosteneva la legittimità della detrazione in relazione alle operazioni imponibili e contestava l’inesistenza del vincolo pertinenziale e la carenza di prova sull’asserita inesistenza delle operazioni. In Cassazione il fallimento proponeva cinque motivi: violazione del perimetro dell’atto impositivo e ultrapetizione; omesso esame di fatti decisivi sulla pertinenzialità; violazione della disciplina IVA per l’equiparazione di immobili non ultimati o non utilizzabili a fabbricati strumentali; carenza di motivazione e illegittimità del recupero e delle sanzioni laddove il credito IVA non sarebbe stato utilizzato; violazione delle norme sanzionatorie e del diritto alla detrazione, anche sul presupposto che l’imposta sarebbe stata già versata dai cedenti. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo, per la seconda compravendita, che un bene in corso di costruzione ceduto nell’ambito del circuito produttivo è soggetto a IVA e, per la terza compravendita, che la Corte tributaria aveva erroneamente esaminato la natura del bene invece di pronunciarsi sulla contestata effettività dell’operazione e sul versamento del prezzo, travalicando così la devoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del fallimento, ritenendo inammissibili o infondati tutti e cinque i motivi. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo che la Corte di giustizia tributaria avesse deciso oltre il perimetro della contestazione dell’Ufficio sulla terza compravendita, perché l’accertamento verteva sull’inesistenza/ineffettività dell’operazione e non sulla qualificazione del bene. L’esito finale è quindi di accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al secondo motivo, con rigetto del principale, e conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento incidentale, con rinvio per il capo interessato e regolazione delle spese secondo il dispositivo non integralmente riportato nel testo. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato sul ricorso principale.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere sussunti nel corretto vizio dedotto; la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra, di regola, un vizio processuale ex n. 4 ma può tradursi in censura motivazionale nei limiti del n. 5.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o dell’eccezione devoluta; nel caso concreto la violazione è stata ravvisata con riferimento al secondo motivo del ricorso incidentale, perché la decisione aveva affrontato la natura del bene anziché l’effettività dell’operazione contestata.
La violazione delle regole di valutazione delle prove non è deducibile come vizio processuale in sé, ma nei limiti dell’errore motivazionale nei casi consentiti.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e la sua violazione non è di per sé un autonomo vizio processuale, salvo che si traduca in omesso esame o motivazione nei limiti consentiti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve dar conto della decisione, ma le censure devono essere formulate con precisione e autosufficienza.
art. 17, comma 5, e comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale disciplina del reverse charge; nel caso concreto la Corte non ha accolto la tesi che ciò comportasse l’invalidità della detrazione sul bene in corso di costruzione.
art. 10, comma 1, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972
La cessione di fabbricati strumentali è esente; la Corte ribadisce che i beni strumentali non ultimati, se ceduti nel circuito produttivo, non rientrano nell’esenzione, mentre l’operazione qualificata come cessione di fabbricato strumentale con area pertinenziale è stata ritenuta esente.
Il diritto alla detrazione non può essere invocato in modo svincolato dalla qualificazione dell’operazione; la censura che lo evocava è stata ritenuta inammissibile o infondata per difetto di autosufficienza e per l’erroneità del presupposto fattuale.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
La sanzione proporzionale è collegata all’effettivo utilizzo del credito indebitamente esposto; la Corte ha rilevato carenze di allegazione e ha valorizzato che la contestazione dell’Ufficio risultava comunque riferita anche a utilizzi del credito emersi in atti.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
Si applica alla diversa ipotesi di IVA erroneamente assolta in misura superiore a quella effettiva su operazione imponibile, non alla totale indetraibilità derivante da operazione esente o non imponibile.
È richiamato dalla parte, ma la Corte decide principalmente sulla base dell’oggetto della devoluzione; la pertinenzialità richiede un vincolo funzionale e una destinazione durevole, ma nel caso concreto il secondo motivo del ricorso principale è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice decide su una domanda o eccezione diversa da quella devoluta; non vi è ultrapetizione se la motivazione si mantiene entro il thema decidendum, anche quando sviluppa argomentazioni ulteriori sul bene oggetto del rapporto.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione alle argomentazioni difensive o a questioni giuridiche.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria, salvo che la censura sia correttamente veicolata nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Le cessioni di beni strumentali non ultimati, se effettuate nell’ambito del circuito produttivo, sono soggette a IVA e non rientrano nell’esenzione prevista per i fabbricati strumentali ultimati.
- La cessione di un bene in corso di costruzione va qualificata in relazione al suo stato oggettivo al momento dell’operazione; la strumentalità non coincide con l’ultimazione del bene, ma con la sua funzionalità nel ciclo produttivo.
- La sanzione proporzionale in materia di IVA e credito indebitamente esposto o utilizzato richiede un accertamento puntuale sull’effettivo utilizzo del credito e non può essere affermata in modo generico o sganciato dal dato fattuale emergente dagli atti.
- L’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997 non si applica all’ipotesi di operazione esente o non imponibile con IVA totalmente indetraibile, ma solo al diverso caso di imposta applicata in misura superiore a quella dovuta su un’operazione imponibile.
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