Cassazione Civile, Ordinanza n. 23380/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso catastale. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti. La società aveva presentato DOCFA proponendo il classamento nella categoria E/9 e una determinata rendita, ma l’Ufficio aveva attribuito la categoria D/7 con rendita diversa. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello era stato rigettato sul rilievo che i beni fossero fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività industriale, nonché siti permanenti e non riconvertibili. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme catastali e dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, per avere la sentenza valorizzato solo la destinazione industriale senza considerare la strumentalità del cespite al servizio pubblico di distribuzione del gas e la sua riconducibilità alla categoria residuale E/9; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del cespite, che non svolgeva funzioni di regolazione di pressione o portata ma solo di intercettazione, smistamento e bypass del flusso gas.
Norme richiamate
Il termine semestrale per ricorrere per cassazione va computato secondo il sistema civile ex nominatione dierum, tenendo conto anche della sospensione feriale.
La Corte richiama la regola di computo civile dei termini processuali mensili o annuali.
Concorre al criterio di computo civile del termine di decadenza dall'impugnazione.
I 31 giorni di sospensione feriale vanno aggiunti al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
È la norma decisiva: impedisce che nella categoria E siano compresi immobili o porzioni di immobili che abbiano autonomia funzionale e reddituale, anche se destinati a usi industriali o commerciali.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato come norma base sulla rendita catastale delle unità immobiliari speciali; la Corte lo coordina con le regole sulla autonomia funzionale e reddituale.
art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949
Serve a distinguere tra unità del gruppo D e unità del gruppo E, ponendo al centro la singolarità delle caratteristiche e la non raggruppabilità in classi.
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 138 del 1998
La categoria catastale va assegnata in base alla normale destinazione funzionale, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato solo per evidenziare la rilevanza della distinzione tra immobili del gruppo D ed E ai fini dell'esenzione ICI.
art. 1, commi 244 e 245, L. n. 190 del 2014
Ritenuto non dirimente per la classificazione catastale, perché attiene alla determinazione della rendita e presuppone già risolto il classamento.
art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939
"si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio"
La nozione di unità immobiliare richiede utilità autonoma e attitudine a produrre un reddito proprio.
art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949
"che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente"
Conferma che l'unità immobiliare deve presentarsi come cespite indipendente.
d.m. Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008, allegato A, punto 1.2.
È utilizzato per descrivere la funzione dei punti di intercettazione di linea, che risultano privi di autonomia funzionale e reddituale.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, la categoria E non dipende dal mero perseguimento di un interesse pubblico, ma dalla mancanza di autonomia funzionale e reddituale del bene, che lo rende sostanzialmente incommerciabile e non classificabile come unità autonoma.
- L'art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 impedisce di includere nelle categorie E immobili o porzioni di immobili che, pur insistendo in compendi censiti in E, presentino autonomia funzionale e reddituale e siano destinati a usi commerciali, industriali, di ufficio privato o diversi.
- Nel giudizio di cassazione, la Corte può accogliere il ricorso anche per una ragione di diritto diversa da quella formalmente sviluppata dalla parte, purché la questione sia fondata sui fatti già allegati e non comporti una modifica officiosa della domanda.
- Il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione, quando interferisce con la sospensione feriale, si computa secondo il criterio civile e va incrementato dei giorni di sospensione previsti dalla legge.
- La qualificazione catastale deve essere effettuata sulla base della concreta autonomia strutturale, funzionale e reddituale del cespite; un manufatto che sia solo accessorio e privo di utilizzazione indipendente rispetto all'impianto principale va ricondotto alla categoria residuale E/9.
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